Regolamento UE su pallini di piombo e zone umide

La L. 6 febbraio 2006, n. 66, Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996, conteneva questa disposizione:
“Le Parti fanno il possibile per eliminare l’uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l’anno 2000”
Il Mistero dell’Ambiente ha stabilito con suoi decreti, a partire dal 2008, che il divieto si applichi nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) e quindi diveniva vietato cacciare con pallini  di piombo solo in tali zone umide.
Nel 2021 la Commissione Europea ha infilato nuove norme sulle zone umide nel regolamento che regola le limitazioni per certe sostanze chimiche, tra cui il piombo.
Questo è il testo:

Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 63, seconda colonna, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Ai fini del primo comma:
a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.
La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.
12. (omesso, non riguarda l’Italia)

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;
d)«svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e)«portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
fi) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
fii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.

14. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in materia di tutela dell’ambiente o della salute umana in vigore al 15 febbraio 2021 e limitare il piombo nelle munizioni più severamente di quanto previsto al paragrafo 11.
Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.

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L’interpretazione è un po’ complicata perché il Regolamento usa linguaggio che non è coerente con il linguaggio della legge sulla caccia italiana e perché è stato scritto da incompetenti di caccia, di diritto, di linguaggio.
Peggio ancora è stato tradotto da cani e bisogna ricorrere al testo tedesco per comprendere il motivo per cui certe frasi sono diventate confuse. Pare che gli italiani abbiano tradotto il testo francese con aggiustamenti allo stile burocratico (o con un programma di traduzione).
Vediamo le singole regole:
Nozione di zona umida: è abbastanza dettagliata e sono superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.
Si noti che il termine “distese” se lo è inventato malamente il traduttore, introducendo una idea di vastità, estranea al Regolamento. Il testo inglese parla di areas, quello tedesco non lo usa proprio ed elenca soli i vari tipi di zona umida, quello francese parla di étendues e cioè di superfici. Il termine “pantano”, non è proprio massimo in questo contesto, ma le indicazioni sono puramente indicative. Come ben detto dalla circolare ministeriale riportata sotto riportata sotto, se si tiene presente che il regolamento è rivolto alla protezione degli uccelli per salvaguardare le zone in cui soggiornano, si riproducono  e sostano, si può concludere che la superficie deve essere idonea a questi scopi e che essa deve offrire cibo o ricovero agli uccelli, deve cioè costituire un ambiente idoneo a favorire gli uccelli.
Comunque manca un criterio dimensionale. Quando una piscina o delle vasche per l’allevamento dipesci, o una raccolta di acqua per irrigazione diventano una zona umida? Normalmente una costruzione dell’uomo fatta per scopi agricoli o industriali, non presenta le caratteristiche richieste.
Rientrano fra le superfici umide anche i fiumi  in cui la corrente crea spazi analoghi. Non certo un torrente, anche se vi nidifica il merlo d’acqua!
L’area umida è solo quella appena definita, ma i divieti si estendono per cento metri attorno all’area umida e in essa è vietato portare munizioni a piombo,  come definite più sotto. Ovvio quindi che è anche vietato usarle per sparare a volatili.

Divieto portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Munizioni sono solo quelle a pallini per fucili a canna liscia; non devono essere di piombo o di leghe con piombo oltre lo 1%. Il divieto non riguarda le cartucce a palla unica per fucili a canna liscia e i proiettili per armi ad aria compressa. In effetti quando  scrive “munizioni” il Regolamento intendeva parlare di pallini e pallettoni e mai ha parlato di cartucce. Un esperto avrebbe parlato  di “cartucce a munizione spezzata” e avrebbe aggiunto il divieto di usare armi ad avancarica.
La norma procede dicendo che il regolamento tratta solo dei  fucili da caccia a canna liscia e non delle le armi ad aria compressa. Quindi in una zona umida si può fare tiro a segno e scaricare in acqua un chilo di diaboli di piombo! Illuminata  saggezza del legislatore europeo!

Divieto di porto delle cartucce
Il regolamento vieta il porto di cartucce a munizione spezzata quando si svolge “attività di tiro”in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Il termine attività di tiro se l’è inventato il traduttore italiano, abilissimo nel complicare le cose semplici. Il testo voleva solo parlare di “sparare” e così l’hanno inteso gli inglesi (shooting) e i tedeschi (schiessen). La norma ha detto una sola cosa chiarissima: che essa regola “l’uso del fucile da caccia a canna liscia, caricato a munizione spezzata”.

Dice il regolamento che il divieto di porto vige quando si svolge attività di tiro. Si rimane un po’ scossi perché le lettere a) e b) stabiliscono che è vietato sparare con munizioni a piombo e che è vietato portare queste munizioni.
Per attività di tiro il Regolamento intende lo  sparare colpi con un fucile da cacciaLa norma non aggiunge “al fine di cacciare” perché non è una norma venatoria, ma una norma antiinquinamento; perciò poco importa se si spara a un volatile o a una nutria o a un piattello. I tedeschi hanno tradotto, chiarendo le incongruenze della frase, con während der Jagd oder auf dem Weg zur Jagd, vale a dire che “il porto è vietato durante la caccia o sul percorso per il luogo di caccia”.
Ha poi precisato che: «portare con sé», significa avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi e che per stabilire se il porto avviene nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso. Il nostro legislatore il problema  l’aveva risolto meglio già da tempo, introducendo il concetto di atteggiamento di caccia, che viene valutato proprio in base alle circostanze del caso. In sostanza  vi è un atteggiamento di caccia quando  si ha con sé l’arma da caccia rapidamente usabile e in luoghi  ove vi sono selvatici cacciabili con tale arma. Non vi è atteggiamento di caccia se l’arma è scarica e chiusa in un contenitore.
Non vi è alcuna ragione per discostarsi da questa  tradizionale opinione.
Alla lett. c) del par. 11 si stabilisce :
Una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro. Con l’uso del termine “attività di tiro”, che pare riferirsi a strane e misteriose attività, la frase è quasi incomprensibile; diventa chiara se, come hanno fatto i tedeschi, non ci si vergogna di usare la parola CACCIA e si legge che un cacciatore trovato con cartucce proibite in zona umida o nella striscia di 100 metri attorno ad essa, si considera cacciare se non dimostra che voleva fare un diverso tipo di tiro.
Ma la frase è demenziale anche nel suo contenuto; perché mai uno dovrebbe andare a sparare con munizioni proibite in una zona zona umida (che di fatto è solo una striscia di terreno attorno all’acqua)? Che cosa c’entra se sta andando a sparare o torna dall’aver sparato? O è detro o è fuori; se è fuori può fare quello che vuole! Quale altro tipo di tiro si può fare in una striscia di cento metri e come può essere consentito? Se scarica due etti di pallini nel terreno o nell’acqua  inquina esattamente come un cacciatore. Forse che uno è scusabile se intende solo sparare nella schiena di un cacciatore? Si ha proprio l’impressione che chi ha scritto le norme abbia avuto in mente due categorie: i cacciatori da distruggere e i non cacciatori con cui simpatizzare.

Come se non bastasse il Regolamento ha poi aggiunto: la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro. Questi ignoranti linguistici volevano semplicemente dire che il porto o trasporto di munizioni è vietato anche se il soggetto non ha il fucile  e che non ha importanza se egli sparerà o meno. In tedesco, più chiaramente, hanno scritto: es muss sich bei der mit der Munition angetroffenen Person nicht unbedingt um die schießende Person handeln,vale a dire “non rileva se la persona colta con le munizioni non è la persona che sparerà. Però il fatto di collegare la sua presenza ad una persona che caccia, implica che vi sia la prova di questo collegamento.  Non è vietato in via assoluta il porto o trasporto di munizioni nella zona umida ma ci vuole la prova che ci sia almeno un cacciatore pronto ad usarle, ci vuole, per così dire, un “concorso nell’atteggiamento di caccia”.

Se usasse ancora che il cacciatore si porti dietro, in botte, un aiutante che ricarica i fucili e glieli porge, l’aiutante risponderebbe di concorso nel reato! Ma risponde anche chi ha lo zaino pieno di cartucce e entra nella zona umida con il cacciatore con il fucile in spalla.
Si può così rispondere alla domanda: come si deve comportare il cacciatore che non vuol cacciare nella zona umida, che usa pallini di piombo,  e che si trova a dover passare entro la zona umida? In basa al regolamento, nulla gli vieta di passare nella zona umida con munizioni a piombo se non si è in atteggiamento di caccia; quindi di applica la regola generale che quando vi è un divieto venatorio, il fucile deve essere portato scarico e in custodia. Non si infrange il divieto di introduzione di munizioni di piombo se non si è in atteggiamento di caccia e non si è collegati ad un cacciatore entro la zona umida..

Vediamo  ora come queste norme si inseriscono nel nostro sistema venatorio.
Le vecchie circolari del Ministero dell’ambiente decadono e con essa la limitazione della zone umide alle zone ZSC e ZPS. Saranno le Regioni e gli organismi venatori locali a stabilire in quali zone umide la caccia è vietata in modo assoluto e dove è consentita; la dove è consentita si potrà sparare solo con pallini senza piombo o a palla.
L’uso di cartucce a munizione spezzata di piombo integra il reato di uso di mezzi di caccia vietati punito con l’ammenda fino ad euro 1550; in caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di porto di fucile.

La circolare del Ministero dell’Ambiente non dice nulla di sbagliato, anche se non ha osato affrontare tutti i problemi. Eccola:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA CIRCOLARE 9 febbraio 2023, n. 72 Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide – Definizione di «zona umida». (23A01804) (GU Serie Generale n.67 del 20-03-2023)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA e
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Premessa.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione del regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide – (di seguito regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 gennaio 2021, con particolare riferimento alla definizione di «zona umida».
1. La Normativa prevista dal regolamento e le sue difficoltà interpretative. In data 25 gennaio 2021 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 2021/57 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide (di seguito regolamento). Il regolamento è già in vigore e si applicherà sul territorio dell’Unione europea dal 15 febbraio 2023.
Il regolamento della Commissione 2021/57 è stato adottato da Berlaymont a seguito di una procedura in ambito Comitologia che ha visto il coinvolgimento del Comitato che assiste la Commissione nell’attuazione del regolamento REACH e a cui partecipano direttamente le amministrazioni competenti degli Stati membri. Il 3 settembre 2020, il Comitato ha approvato il regolamento a maggioranza qualificata, nonostante l’astensione e il voto contrario di diversi Stati membri; in quella occasione, il Governo italiano votò a favore, prospettando, al contempo, ai portatori di interessi (ANPAM/Confindustria, Federcaccia ed altri), l’apertura di un tavolo di confronto per assicurare un’attuazione chiara ed efficace del regolamento.
In particolare, nell’allegato XVII del regolamento è aggiunto il paragrafo 13 con la seguente definizione:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.
Tale nozione di «zona umida» non descrive in maniera quantificata la dimensione minima di essa o la durata minima della sua esistenza, tale da rispondere alla natura temporanea della medesima zona. È necessario invece che una disposizione sia sufficientemente chiara e precisa affinché’ i destinatari della sua applicazione possano darvi applicazione con ragionevole certezza.
Per la Commissione europea chiamata – anche con atti di sindacato ispettivo parlamentare europeo (P-004575/2020, risposta fornita dal Commissario Breton per la Commissione europea il 26 ottobre 2020) – a fornire l’interpretazione autentica della normativa, il regolamento vieta l’uso del piombo nelle zone umide, al fine di proteggere gli uccelli acquatici e la salute umana, riconoscendo peraltro che le autorità nazionali sono meglio posizionate sul territorio per prendere nella dovuta considerazione le specificità dei diversi contesti morfologici, ai fini dell’individuazione specifica della nozione di «zona umida». Lo scopo del regolamento è limitare l’uso e il rilascio intenzionali o anche volontari e comunque evitabili di piombo.
Il Considerando 24 del regolamento specifica, in particolare, che ai fini della restrizione è opportuno attenersi alla definizione di «zona umida» utilizzata nella Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale (Convenzione di Ramsar), firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, come proposto dall’Agenzia ECHA. L’elenco delle zone umide contenuto nell’Allegato XVII del regolamento richiede alcune precisazioni interpretative in considerazione del fatto che alla violazione della normativa de quo sono comminate sanzioni.
Ciò è vero se si considera che a seguito della imminente applicazione del regolamento sul territorio dell’Unione europea, e a seguito della sua adozione, gli organi di giustizia dell’Unione europea sono già stati chiamati a pronunciarsi sull’ambito di applicazione della normativa (Tribunale dell’Unione europea, V sezione, 21 dicembre 2022, causa T-187/21 Firearms United Network e altri contro Commissione europea).
Al fine quindi di fornire agli operatori del settore e ai diretti interessati maggiore chiarezza sulla portata del regolamento, in specie sulla nozione di «zona umida», si rende necessario precisare i seguenti chiarimenti, ai fini della corretta applicazione del regolamento.
2. Nozione di «zona umida» ai fini dell’applicazione del regolamento e conseguenti esclusioni.
Va innanzitutto chiarito che per «zona umida» si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Nelle zone umide così individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell’uso del piombo. Di converso, sono escluse dalla nozione di «zona umida» come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.

Appare opportuno ricordare che la superficie delle zone umide in Italia è inferiore al 20 % del territorio nazionale complessivo, corrispondente a circa 300.000 km²; d’altro canto, le zone umide Ramsar italiane risultano attualmente estese per un totale di 73.982 ettari, pari a circa 740 km², come riportato nell’inventario delle zone umide del territorio italiano dell’ISPRA. In tal senso, sono da considerare «zona umida»: le zone classificabili come aree Ramsar all’interno dello Stato membro; quelle umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti dalla direttiva n. 92/43/CEE – (habitat) e dalla direttiva n. 79/409/CEE (uccelli); le zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento.

L’accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l’effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell’ambiente di piombo. Nel rispetto del regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida.
È esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 2021/57 l’attività di tiro sportivo a prescindere dall’arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l’obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente. La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 3, comma sesto, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Fonte:Regolamento UE 2021/57 su pallini di piombo e zone umide (earmi.it)