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Sul ricorso  proposto dalla Lega per L’Abolizione della Caccia (Lac), il Tar della Puglia ha deciso di respingere la domanda cautelare che chiedeva la sospensione del calendario venatorio in alcune sue parti.

Il Tar ha deciso di non considerare le istanze animaliste considerato che  “l’Amministrazione regionale nell’adozione del calendario venatorio si è discostata dal parere dell’Ispra, di natura obbligatoria ma non vincolante ai sensi della L. n. 152/1992, con adeguata motivazione e sulla base di studi scientifici di settore”.

“Il pregiudizio lamentato – continua il Tar – non è suscettibile di favorevole apprezzamento sia per la sua entità, sia per il carattere meramente assertivo e prospettico sia per il decorso del periodo interessato dalla preapertura della caccia alla tortora”.

Ordinanza LAC n. 414-2021

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