Consiglio regionale CALABRIA: unanimità sulla legge della caccia

Non è un pò tardi per parlare ancora di Bozze ?

Nel frattempo anche la regione Marche approva il calendario venatorio 2013-14
concedendo tre giornate di preapertura anche per il Colombaccio ed in più il mese di Febbraio,

>>>
Tortora: dal 1 settembre al 31 ottobre;
- Merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
- Colombaccio: dal 1 settembre al 27 gennaio 2013;
- Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia, Alzavola, Germano reale e Marzaiola: dal 1 settembre al 27 gennaio 2013;
- Lepre, Coniglio selvatico, Starna, Fagiano, Pernice rossa; dal 16 settembre al 2 dicembre;
- Quaglia: dal 16 settembre al 31 dicembre;
- Allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- Volpe, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Moretta, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d¡¯acqua, Porciglione, Frullino, Combattente: dal 16 settembre al 31 gennaio;
- Cinghiale: domenica 14 ottobre; dal 21 ottobre al 20 gennaio 2013 nelle giornate di mercoled¨¬, sabato e domenica (ad esclusione della forma occasionale);
- Coturnice: dal 3 ottobre al 21 novembre;
- Beccaccia: dal 4 ottobre al 31 dicembre; dal 2 gennaio al 20 gennaio 2013
>>>
Altro che Osservatorio Regionale, !!!!!!!
e a che cosa poi servirebbe questo osservatorio ? ?????
Solo per 10 giorni di caccia in più a Gennaio per la Beccaccia ?
E tutti i giorni di preapertura che ci hanno tolto ?
Se non si cambia strada l'anno prossimo sarà un mese di caccia in meno, mettetevelo in testa, io non rinnoverò e molti altri faranno lo stesso, altro che osservatorio ?

e Ci tocca sentire le solite scuse......... con 1 solo giorni di preapertura, voglio proprio vedere quante altre regioni fanno peggio di noi.

Intanto accordo inspiegabile tra la rossa e il CFS, tornando quindi al discorso dell'altra volta ma le associazioni venatorie cosa fanno ?
 
Intanto accordo inspiegabile tra la rossa e il CFS, tornando quindi al discorso dell'altra volta ma le associazioni venatorie cosa fanno ?[/QUOTE]

Purtroppo caro amico le associazioni non fanno niente,o meglio non fanno ninete per noi! Ecco perché i giovani come me hanno paura ad avvicinarsi al mondo venatorio,queste associazioni invece di tutelarci ci lasciano soli mandandoci allo sbaraglio!
 
purtroppo non ne sono a conoscenza..so solo che è un numero verde

Amici, dimenticavo che c'è un sito istituito da una associazione di beccacciai in cui è possibile denunciare la caccia al passo alla beccaccia, tutto in modo anonimo e dove si scrive la zona interessata. Come rientro lo pubblico...
 
Sito interessante... Grazie per averlo segnalato :)

Era su una rivista di settore, ma dimenticavo sempre di segnalarlo! il problema è : siamo un gruppo di cacciatori beccacciai e tante volte ognuno di noi secondo in ke zona era, rientrato a casa segnalava alla forestale ke in mattinata,prima dell'orario tante makkine erano ferme sulla strada e senza nessuno dentro, quindi ke erano a fare la posta! bene... il gg dopo e quelli successivi le makkine aumentavano e i controlli arrivavano, quando arrivavano, alle 11-11.30! quando poi dicevamo loro ke c'erano state segnalazioni nostre sulla posta loro candidamente dicevano ke erano in poki e non possono fare tutti sti controlli, ma a farli a mattinate diverse??????????????????
 
ECCO IL CALENDARIO 2013-14:

[h=5]R E G I O N E C A L A B R I A
ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 1996, n 9;
VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2006, n. 1, che all’art. 12, comma 1, modificando la L.R. 23 luglio 1998, n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l’emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;
VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
SENTITE le indicazioni accolte in sede di Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, riunitasi in Catanzaro il 14 maggio 2013;
SENTITO l’ISPRA che si è espresso con nota n 25217/T-A del 17 giugno 2013;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. del .
RENDE NOTO
IL CALENDARIO VENATORIO 2013/2014
Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA
APERTURA della caccia alle specie consentite:
DOMENICA 01 SETTEMBRE da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto

Specie cacciabili: Tortora e Colombaccio esclusivamente da appostamento;
CHIUSURA generale della caccia: 30 gennaio 2014.
Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.
Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.
La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:
• Tortora: dal 15 al 30 settembre da appostamento, dal 2 al 31 ottobre 2013 in forma vagante e/o appostamento;
• Allodola, Fagiano, Merlo: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013;
• Quaglia: dal 15 settembre al 31 ottobre 2013;
• Cesena: dal 5 ottobre 2013 al 19 gennaio 2014;
• Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal 5 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014;
Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello a partire dal 15 gennaio 2014 sono cacciabili solo da appostamento;
• Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza: dal 15 settembre al 30 settembre 2013 esclusivamente da appostamento, dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 in forma vagante e/o appostamento, dal 22 al 30 gennaio 2014 esclusivamente da appostamento;
• Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d’acqua, Porciglione: dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014;
• Combattente: dal 15 settembre al 13 ottobre 2013;
• Colombaccio: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 in forma vagante e/o appostamento, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 esclusivamente da appostamento;
• Beccaccia: dal 20 ottobre 2013 al 19 gennaio 2014;
• Lepre comune: dal 15 settembre al 8 dicembre 2013 (con l’ausilio del cane da seguita);
• Cinghiale: dal 29 settembre al 29 dicembre 2013 (con l’ausilio del cane da seguita);
• Volpe: dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 (con l’ausilio del cane da seguita);
Dal 2 gennaio al 30 gennaio 2014, la caccia alla Volpe è consentita alle sole squadre autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali dotate di apposito regolamento e per come in questo disposto.
Nel territorio regionale è sospesa la caccia alla Starna, alla Coturnice ed alla Moretta.
È consentito l’abbattimento di soggetti di Starna e Coturnice di esclusiva provenienza di allevamento durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell’area interessata pari al 20% delle previsioni di abbattimento. Le Amministrazioni Provinciali che autorizzano la manifestazione accerteranno l’avvenuta immissione.
Non sono autorizzabili manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico di Starna e Coturnice.
Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia, quali:
a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell’arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l’induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
b) verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l’estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.
L’annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l’area di svernamento disponibile.
È consentita la caccia agli Anatidi, con l’ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.
ORARIO DI CACCIA
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.
Per le specie Beccaccia la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.
La caccia di selezione al Cinghiale è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
La caccia al Cinghiale è consentita dalle ore 7,00 fino al tramonto nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l’orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l’arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE
Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 5 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 10 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.
Cinghiale: 12 capi giornalieri per squadra.
Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Tortore per un massimo di 20 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 02 gennaio 2014 e il 19 gennaio 2014, con un massimo di 20 capi stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi per un massimo di 25 capi stagionali; 5 Trampolieri, 5 Rallidi, 2 Combattenti, 5 Pavoncelle.
MODALITÀ DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE
La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.
Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l’uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L’utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all’inizio di ogni stagione venatoria, alla Provincia ed all’ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.
La caccia di selezione è disposta dalle Amministrazioni Provinciali previa adozione di appositi piani.
ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all’attività venatoria. L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dall’11 agosto al 14 settembre 2013, fatta eccezione per la giornata del 1 settembre.
È sempre consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province.
USO DEI CANI DA CACCIA
L’uso dei cani da ferma e da riporto è consentito dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014.
L'uso dei cani cerca è consentito dal 15 settembre 2013 al 30 dicembre 2013.
L’uso dei cani da seguita é consentito:
- dal 15 settembre al 08 dicembre 2013 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 per la caccia alla Volpe;
- dal 29 settembre al 29 dicembre 2013 per la caccia al Cinghiale;
- dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 per la caccia alla Volpe in squadre autorizzate.
ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO
L’addestramento e l’allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l’addestramento e l’allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.
Per la sola attività di volo non s’impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l’addestramento ed il divieto d’abbattimento di qualsiasi animale.
UCCELLAGIONE
È vietata qualsiasi forma d’uccellagione.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”) si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica) alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia al cinghiale;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”),
e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
f) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1 (piano di gestione);
g) divieto di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.
Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.
Nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000) è consigliato l’utilizzo di munizioni atossiche in adesione all’accordo internazionale AEWA al quale l’Italia ha formalmente aderito con la Legge n. 66/2006; si suggerisce altresì, l’impiego di munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.
DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA
Ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell’avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.
I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell’ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell’inizio della stagione venatoria, all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza.
I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).
I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l’attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell’arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l’autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.
Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.
DIVIETI
• È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
• È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
• È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
• È vietato cacciare il Cinghiale con l’uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
• È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.
SANZIONI
Ai trasgressori delle norme che regolamentano l’attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.
VIGILANZA
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica delle Amministrazioni Provinciali, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull’osservanza delle presenti disposizioni.[/h]
 
Purtroppo dai noi le cose non cambiano mai!

Non è tanto il fatto che da noi le cose non cambiano mai, ma addirittura PEGGIORANO.

Se leggi bene sono state introdotto altre limitazioni.
Solo nel nostro calendario leggo sta c__ta della caccia da appostamento o vagante.
Mentre la regione Marche, addestramento anche a Febbraio, tre giorni di preapertura al colombaccio ecc...ecc.
 
se è cs la cagata abnorme è l'apertura solo d'appostamento..significa che a parte segnare la relativa forma di caccia..gli spostamenti vanno compiuti solo con il fucile in custodia..sennò può essere considerata caccia vagante...che bella novità!!! che schifo
 
Ecco che, come al solito, hanno, dopo gravoso travaglio, partorito il topolino !!!!!!! E gli dobbiamo fare anche i complimenti per lo sforzo e per lo spessore delle loro fatiche !!!!!! Ma che bel calendario venatorio, ragazzi, assomiglia sputato al fratellino dell'anno scorso. Certo che del loro padre, il Calendario Venatorio d'annata, che qualcuno ancora ricorda, son rimasti soltanto dei tratti di vaga somiglianza, come se si fosse perso lo stampino !! I prossimi non avranno più nessuna traccia delle origini paterne, il loro DNA è completamente cambiato. Quasi fossero figli di NN, ma tant'è, adottiamoli !! IBAL a noi tutti, chissà cosa ci riserva il domani.
 
hanno drasticamente ridotto il numero dei capi da abbattere..ma soprattutto mi devono spiegare perchè i corvidi dal 15 settembre al 30 settembre 2013 si possono cacciare solo da appostamento ahahah ridicoli!
 
se è cs la cagata abnorme è l'apertura solo d'appostamento..significa che a parte segnare la relativa forma di caccia..gli spostamenti vanno compiuti solo con il fucile in custodia..sennò può essere considerata caccia vagante...che bella novità!!! che schifo

Io credo che non è tanto questo il problema, io posso fare anche 10 metri e appostarmi e sparare solo all'aspetto in un posto per 5 minuti, farne altri 10 e appostarmi in altro per 2 minuti, non per questo pratico caccia vagante o ogni volta devo chiudere il fucile in custodia, ma comunque il dubbio rimane solo per il 1 ed è una complicazione assolutamente inutile.

In nessuna LEGGE INFATTI ESISTONO INDICAZIONI O RESITRIZIONI DEL GENERE SULLE MODALITà DI ESERCIZIO DELLA CACCIA PER PERIODI , LA CACCIA PUò ESSERE PRATICATA INFATTI NELLE DIVERSE FORME PER LE SPECIE ELENCATE.

Quello che dicevo viene confermato ogni annno devono complicare qualche cosa. Grazie
 
Io credo che non è tanto questo il problema, io posso fare anche 10 metri e appostarmi e sparare solo all'aspetto in un posto per 5 minuti, farne altri 10 e appostarmi in altro per 2 minuti, non per questo pratico caccia vagante o ogni volta devo chiudere il fucile in custodia, ma comunque il dubbio rimane solo per il 1 ed è una complicazione assolutamente inutile.

In nessuna LEGGE INFATTI ESISTONO INDICAZIONI O RESITRIZIONI DEL GENERE SULLE MODALITà DI ESERCIZIO DELLA CACCIA PER PERIODI , LA CACCIA PUò ESSERE PRATICATA INFATTI NELLE DIVERSE FORME PER LE SPECIE ELENCATE.

Quello che dicevo viene confermato ogni annno devono complicare qualche cosa. Grazie


Ti devo contraddire....
La pre apertura avviene praticamente ovunque nella forma esclusiva dell'appostamento....basta che leggi i vari calendari regionali...
Idem x i 10 gg a Febbraio...dove concessi...
Tante Regioni dopo la prima Domenica di Dicembre consentono la caccia alla selvaggina migratoria solo da appostamento...esclusione fatta x la beccaccia ovviamente e x la caccia lungo i corsi d'acqua...
Per il resto la vs Regione..maldestramente...si è voluta un pochino uniformare a quanto prescrive l'ISPRA nella "FAMOSA" guida.....che vorrebbe la caccia vagante limiktata al periodo 1 Ottobre/31 Dicembre....
 
é una vergogna! Lasciamo perdere l'unico giorno di preapertura, la cosa piu scandalosa è la restrizione inerente ai cani da riporto!!! Cioè all'apertura vado a colombacci e non posso portarmi il cane da riporto??? E allora un cane che ce l'ho a fare, e poi da cosa è motivata questa restrizione?? (Spero che gli esperti in materia sappiano darmi una ragionevole risposta)...altra assurdità: i cani da cerca possono essere portati fino al 30 dicembre e quelli da riporto fino al 30 gennaio...e con springer e cocker che sono entrambe le cose come la mettiamo??? Non ho parole, detto cioò se io il cane giorno 1 non lo posso portare, mi sto volentieri a casa......quest'anno l'hanno proprio fatta grossa....
 
é una vergogna! Lasciamo perdere l'unico giorno di preapertura, la cosa piu scandalosa è la restrizione inerente ai cani da riporto!!! Cioè all'apertura vado a colombacci e non posso portarmi il cane da riporto??? E allora un cane che ce l'ho a fare, e poi da cosa è motivata questa restrizione?? (Spero che gli esperti in materia sappiano darmi una ragionevole risposta)...altra assurdità: i cani da cerca possono essere portati fino al 30 dicembre e quelli da riporto fino al 30 gennaio...e con springer e cocker che sono entrambe le cose come la mettiamo??? Non ho parole, detto cioò se io il cane giorno 1 non lo posso portare, mi sto volentieri a casa......quest'anno l'hanno proprio fatta grossa....

La motivazione non ha nessun fondamento normativo, ma secondo l'ispra cacciando da appostamento, al contrario di quanto avviene per la caccia vagante,
non si disturbano determinate specie per le quali la caccia è già chiusa (anche scientificamente secondo me non ci sono elementi per dimostrare un cosa del genere).
Secondo me è una grossa str___ta.

Rispondendo anche ad ozannagh
Dico che secondo me può essere accettabile al limite solo per la preapertura e per Febbraio.
ma è assurdo per le cornacchie, il colombaccio, ecc. ecc. dal 15 Settembre al 30 o nel mese di Gennaio, roba veramente da matti.
Ti costringono a praticare una forma di caccia piuttosto che un altra anche se non sta scritto su nessuna legge.

Non solo ma si consideri che:
Art. 18 comma 4
Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e
il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di
quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero
massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita'
venatoria.

Mi pare quindi che la regione non potrebbe in teoria intervenire sulla forma di caccia scelta e praticata.
 
La motivazione non ha nessun fondamento normativo, ma secondo l'ispra cacciando da appostamento, al contrario di quanto avviene per la caccia vagante,
non si disturbano determinate specie per le quali la caccia è già chiusa (anche scientificamente secondo me non ci sono elementi per dimostrare un cosa del genere).
Secondo me è una grossa str___ta.

Rispondendo anche ad ozannagh
Dico che secondo me può essere accettabile al limite solo per la preapertura e per Febbraio.
ma è assurdo per le cornacchie, il colombaccio, ecc. ecc. dal 15 Settembre al 30 o nel mese di Gennaio, roba veramente da matti.
Ti costringono a praticare una forma di caccia piuttosto che un altra anche se non sta scritto su nessuna legge.

Non solo ma si consideri che:
Art. 18 comma 4
Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e
il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di
quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero
massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita'
venatoria.

Mi pare quindi che la regione non potrebbe in teoria intervenire sulla forma di caccia scelta e praticata.


Cesare...lo ripeto x l'ennesima volta.
Le Regioni possono..purtroppo..limitare quello che vogliono. L'unica cosa che non possono fare è concedere in più rispetto alla norma statale.
Gli è concesso dalla Costituzione....
Che poi x voi in Calabria sia un'assoluta novità negativa è altra cosa.
Tutto il casino che la vs giunta regionale ha fatto in materia di caccia vagante o meno e uso di cane o meno..come ho scritto in precedenza...deriva dal fatto che ha voluto in maniera molto maldestra e confusionaria uniformarsi al parere ISPRA che vorrebbe la caccia vagante limitata al periodo Ottobre- Dicembre.
Però non si capisce il xchè apre alla vagante il 15/09 x stanziale e altri ma i corvidi da appostamento fino al 30/09....non si capisce il xchè i turdidi vagante fino al 15/01 e poi solo appostamento fino alla fine del mese...
Hanno fatto un gran bordello...senza un senso logico.
 
Non avendo spessore politico, anche e soprattutto per il gran numero di AAVV esistenti, le AAVV non riescono neanche a farsi sentire e gli assessori alla caccia, da incompetenti quali sono, continuano a sfornare le loro elucubrazioni mentali, che allo stato dell'arte salta subito agli occhi la non conoscenza della materia venatoria. Se vogliamo, la colpa è anche nostra (per la Ns assenza dal 1/02 al 31/08 =periodo di caccia chiusa), ma se andiamo ad esaminare la questione, risalta un senso di abbandono (da parte loro nei Ns confronti) quando fanno vedere il loro accanimento nella caccia alle tessere. Certo una ass. ven. si tiene in piedi basandosi sul numero degli associati, ma questi sono presenti quando l'ass. ven. dimostra di essere attiva e presente nella Ns difesa (leggi: stesura del CV, rispetto di tutte le forme di caccia, e difesa dei Ns diritti). Alla fine, però, è come un cane che si morde la coda, il circolo è vizioso e non se ne esce.
 
hanno fatto copia ed incolla, ma qualcosa è rimasta per strada nel senso che pur rimanendo gli stessi periodi , sono aumentati i vincoli come caccia di appostamento anzicchè vagante.
Ricordando tutte le critiche dell'anno precedente, possiamo ben dire che dei nostri commenti "se ne sono fregati proprio".
 

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