LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA IN CAMPANIA”
Art. 6
(Allevamento, detenzione e uso dei richiami per la caccia da appostamento)
1. La Giunta regionale con provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento
temporaneo.
2. La Giunta regionale disciplina con provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami
vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena,
tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella e colombaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività
venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami in un numero massimo di
dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano
l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo complessivo di richiami
non può superare le dieci unità.
3. E’ vietata, in tutto il territorio regionale, la vendita di uccelli di cattura.
4. La sostituzione di un richiamo può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire
ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente e
del relativo anellino.
5. Alle Province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente
articolo.