Ragazzi, cerchiamo di non cadere in equivoci quando si parla di "minorenne".
La nostra legge, che in certi casi è "malleabile", nel caso specifico è chiara :
In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni. La determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:
- minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dall'età dell'autore dei fatti. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del codice penale;
- tra i 13 e i 14 anni: il consenso non è ancora considerato pienamente valido, ma esiste una causa di non punibilità nel caso in cui gli atti sessuali vengono compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni (attualmente è allo studio una norma che disciplini gli atti sessuali tra minorenni in maniera più permissiva, aumentando l'intervallo concesso riguardo la differenza di età);
- tra i 14 e i 16 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero conviva con il minore, o che il minore gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
- tra i 16 e i 18 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.
Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso a causa dell'età, sono considerati reato di
Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a
querela della persona offesa (Art. 609-septies c.p.), ma è procedibile
d'ufficio nel caso in cui:
- il minore abbia meno di 10 anni;
- il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.
Nel caso in cui gli atti sessuali avvengano consenzientemente in cambio di denaro o altra utilità economica con un minore di 18 anni, ma maggiore dell'età del consenso, si ha il reato di
Prostituzione minorile (Art. 600-bis, comma 2 c.p.). Oltre a ciò, il minore di anni 18 non può validamente disporre, a scopo sessuale, della propria immagine essendogli tale possibilità preclusa dagli artt. 600 ter e quater. In merito alla possibilità di un eventuale errore relativamente all'età del minore di anni 18 l'articolo
609-sexies del
codice penale specifica che:
« Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. » |
(articolo 609-sexies) |
In merito alla produzione di materiale pornografico e spettacoli pornografici con minori occorre osservare che l'articolo
600-ter del codice penale specifica che:
« E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. »
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(articolo 600-ter) |
La novella legislativa del 6 Febbraio 2006, sostituendo il termine "
sfruttamento" con il più generico "
utilizzo", ha definitivamente chiarito che devono essere considerate reato anche le
riprese o
fotografie "
pornografiche" realizzate da soggetti consenzienti e anche laddove manchi il fine di diffusione. A tal proposito è stato osservato che
« in tal modo si è venuta a creare una situazione in cui, incomprensibilmente, gode di maggior tutela l’immagine del fanciullo piuttosto che il suo corpo. » |
(Florindi, 2012[SUP][2][/SUP]) |
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A tal proposito la Corte di Cassazione[SUP]
[3][/SUP] ha chiarito che il concetto di utilizzazione comporta la degradazione del minore a oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso. Proprio in relazione a questo aspetto ci si deve interrogare sulle eventuali responsabilità penali in cui incapperebbero due soggetti minori, ultraquattordicenni, che, per esibizionismo o altra ragione, decidano di riprendersi durante il compimento di atti sessuali: se avevano la capacità di intendere e volere, potrebbero essere entrambi indagati e condannati per il reato previsto e punito dall’art. 600-ter, soprattutto in caso di divulgazione del materiale stesso.