Re: Calendario venatorio ligure
ECCOLO!
CAPO I
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE
2012/2013
Articolo 1
(Caccia programmata)
1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:
A) Periodi di caccia:
1) La caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
-nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
-nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E.
Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;
2) dal 1 ottobre al 30 novembre, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della l. 157/1992, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per tre giornate fisse nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, più una giornata a scelta, in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia e con il cane al guinzaglio;
3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16,30;
4) è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E’ fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.
B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno;
2) quaglia, tortora : dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;
3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali redatti dagli A.T.C e C.A.;
4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; dal 1 al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo provinciali redatti dagli A.T.C e C.A.;
5) beccaccia: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, con un prelievo massimo di un capo al giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale pratica, prima dell’inizio della giornata, deve cerchiare la parola “beccaccia” nell’apposito spazio sulla pagina del tesserino venatorio riservato alla specie e non può esercitare altre forme di caccia.
6) merlo: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;
7) colombaccio: dal 1 ottobre al 31 dicembre; nei periodi: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 1 al 31 gennaio esclusivamente da appostamento;
8) cesena, tordo bottaccio e tordo sassello: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento raggiunto e lasciato con fucile in custodia e cane al guinzaglio; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali solo da appostamento raggiunto e lasciato con fucile in custodia e cane al guinzaglio, con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;
9) germano reale: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; specie cacciabile esclusivamente con cartucce atossiche nelle zone umide, intese quale habitat delle specie acquatiche;
10) alzavola, codone, folaga, gallinella d’acqua, pavoncella, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino: dal 1 ottobre al 20 gennaio; specie cacciabili esclusivamente con cartucce atossiche nelle zone umide, intese quale habitat delle specie acquatiche;
11) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
12) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);
Caccia alla volpe:
è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno alla seconda domenica di dicembre in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
Caccia alla pernice rossa ed alla starna:
per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.
Caccia al fagiano di monte:
le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.
C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:
1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:
dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:
L’approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti previo parere dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.
E) Zona delle Alpi:
l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.
F) Zone di protezione speciale (ZPS):
Nelle ZPS, non ricomprese all’interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 31 ottobre 2006 n. 35 (attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modifiche e integrazioni. Nel mese di gennaio, l’attività venatoria, è consentita nelle giornate di sabato e domenica.
- - - Aggiornato - - -
G) Orario di caccia:
La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto al punto 1. lett. A), 3) del presente calendario:
-dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
-dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
-dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
-dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
-dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
-dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
-dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
-dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
-dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
-dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.
H) Caccia con il falco e con l’arco:
la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile.