Di che cosa stiamo parlando? E' come se mi fermassero i carabinieri e chiamassi la polizia!

O anche il contrario,o anche entrambi qualora fosse la gdf,o la provinciale !Enzo....non me ne volere,qualora fossi in torto c'e' poco da fare me ne assumo le responsabilita' e amen...ma se si sta palesando un errore per ignoranza,non conoscenza,errata interpetazione ecc. d'una legge da parte dei preposti ai controlli (Michele docet [huh.gif]!) io cerco di pararmi il cu@o nel miglior modo possibile qualora non si risolvesse sul posto e dovrei iniziare un iter giudiziario!Un saluto.

non dovevate far altro che andare dai carabinieri e fare una bella denuncia cautelativa in cui spiegavate i fatti per filo e per segno , in ogni caso siete ancora in tempo a farla ma ora fatela dietro suggerimento di un buon avvocato.. anzi fatela fare a lui direttamente.

Ecco....credo sia il caso: se effettivamente le cose son andate come descritto!

Non credo che nessuno, in vita sua, per fare "dispetto" a qualcuno, abbia voglia di verbalizzare il falso.
Siamo proprio sicuri che non sia stata commessa nessuna infrazione, fin qui celata?

E gia' successo credimi,poi magari ne hanno pagato le conseguenze........ ma intanto tu non vai piu' a caccia!Un saluto.
 
purtroppo esistono persone infami anche tra le guardie venatorie e/o sorveglianza varie, qualche tempo fa lessi di questi che nascondevano richiami vietati e poi incolpavano il cacciatore malcapitato di turno. io nel dubbio quando si avvicina qualcuno prendo il cell e inizio a registrare un bel video, poi dopo lo cancello.
sempre solidarietà a chi subisce un torto indipendentemente dalla categoria a cui appartiene...
? Puglia: Arrestati guardacaccia per violenze : Ilcacciatore.com
 
Ragazzi vi ripeto sul verbale non c era nessuno spazio dedicato alla mia dichiarazione ma solo :
Gli estremi del possessore Dell arma la data gli agenti verbalizzati e si disponeva il sequestro di numero un fucile marca xx matricola xx calibro xx e 3 cartucce poi sotto diceva :
Perché si attesta che:
Effettuavano l attività venatoria con uso di richiamo acustici elettromagnetici vietati ai sensi di legge n xxxx ecco quanto scritto sul verbale rilasciato in copia al cacciatore e una copia a loro guardie
firmato dai verbalizzanti e dall indagato
Quindi se continuate a dire che dovevo dichiarare ma cosa dichiaro se non vi era lo spazio per dichiarare nulla e la polizia provinciale attestava che quello che mi stavano facendo firmare era il verbale di sequestro Dell arma che loro mi ritiravano
Poi scrivo a nome di beccaccia ma sono il cugino a cui è successo il fatto
Ancora grazie a tutti quelli che stanno dando consigli e non fanno i professori di grammatica e di italiano ancora grazie amici colleghi della stessa passione

visto che non ci sarebbe motivo, da parte tua, di aprire una discussione per raccontar balle prendo per buono quello che dici.
questi signori si presenteranno in tribunale senza il corpo del reato riportato sul verbale ( richiamo elettromagnetico) ???!!
non so cosa potranno raccontare al giudice
hai trovato 5 pazzi che cè l hanno con te, non ci sono altre spiegazioni.
in bocca al lupo
 
O anche il contrario,o anche entrambi qualora fosse la gdf,o la provinciale !Enzo....non me ne volere,qualora fossi in torto c'e' poco da fare me ne assumo le responsabilita' e amen...ma se si sta palesando un errore per ignoranza,non conoscenza,errata interpetazione ecc. d'una legge da parte dei preposti ai controlli (Michele docet [huh.gif]!) io cerco di pararmi il cu@o nel miglior modo possibile qualora non si risolvesse sul posto e dovrei iniziare un iter giudiziario!Un saluto.
............ E gia' successo credimi,poi magari ne hanno pagato le conseguenze........ ma intanto tu non vai piu' a caccia!Un saluto.
Capisco che nella mente del cittadino comune, il tuo ragionamento potrebbe far breccia, ma nella pratica non è così. Non esiste un'altro organo di polizia giudiziaria, che può vagliare o sindacare, l'operato di un ufficiale di PG tranne, ovviamente, l'A.G. In questo frangente, gli amici cacciatori potevano farsi assistere da un legale, se prontamente reperibile, o addirittura da persona di sua fiducia. (e mi pare che altri cacciatori ce ne fossero) Queste garanzie vengono molte volte disattese dalla stessa persona nei cui confronti viene eseguita una perquisizione o un sequestro. Ma un atto di PG fa fede fino a prova di falso (!). Però, dammi retta, se sono piombati su quella macchina che era appena sopraggiunta..........trovano sul sedile posteriore delle batterie (che loro dicono di appartenere ad una giostra che non c'è!)......e procedono al sequestro..... Una montatura proprio non ci può essere, perché poi corri il rischio che se quelle persone hanno un alibi......(come dice beccaccia87 che erano prima al bar!!), rischi davvero grosso, no!?
 
Capisco che nella mente del cittadino comune, il tuo ragionamento potrebbe far breccia, ma nella pratica non è così. Non esiste un'altro organo di polizia giudiziaria, che può vagliare o sindacare, l'operato di un ufficiale di PG tranne, ovviamente, l'A.G. In questo frangente, gli amici cacciatori potevano farsi assistere da un legale, se prontamente reperibile, o addirittura da persona di sua fiducia. (e mi pare che altri cacciatori ce ne fossero) Queste garanzie vengono molte volte disattese dalla stessa persona nei cui confronti viene eseguita una perquisizione o un sequestro. Ma un atto di PG fa fede fino a prova di falso (!). Però, dammi retta, se sono piombati su quella macchina che era appena sopraggiunta..........trovano sul sedile posteriore delle batterie (che loro dicono di appartenere ad una giostra che non c'è!)......e procedono al sequestro..... Una montatura proprio non ci può essere, perché poi corri il rischio che se quelle persone hanno un alibi......(come dice beccaccia87 che erano prima al bar!!), rischi davvero grosso, no!?
Enzo quindi stai dicendo che se un cittadino sta subendo un abuso da un appartenente delle forze dell'ordine, esso non può richiedere l'intervento delle stesse per procedere a accertamento dei fatti ed eventuale denuncia contro l'agente?

Ps: x quale legge se io in macchina conservo delle batterie si configurerebbe reato ai fini venatori? Processo alle intenzioni?
 
Io credo innanzitutto che in questo caso non c'è stato alcun abuso. In secondo luogo, se ritieni ingiusta la condotta dell'agente, successivamente hai tutti i mezzi e gli strumenti per far valere le tue ragioni. Chiamare un'altro corpo di polizia, non significa fare un processo all'istante agli operatori che secondo te stanno abusando delle loro funzioni. Probabilmente interverranno, ma è solo una presa d'atto e niente di più. Io consiglio solo di leggere bene quello che si firma, tra l'alto puoi anche rifiutarti e nessuno può obbligarti, e avere vicino testimoni che puoi citare in futuro.
Ma se subisci una perquisizione e un sequestro, non è per un capriccio.
 
Enzo non mi riferivo al caso specifico, era esclusivamente una mia curiosità.

Credo di averti risposto, sia sullo specifico che in generale. Ho detto che far intervenire un'altra forza di polizia non significa fare un processo, ma neanche una semplice analisi alla condotta di chi sta operando. In sostanza chi interviene, e se interviene, fa solo una presa d'atto e niente di più. Raccoglie le tue dichiarazioni e redige una annotazione di servizio. Ma non deve ne può disquisire sull'attività che l'agente sta compiendo. A meno che non si tratti di una palese violazione che costituisce, di per se, un reato penale.
 
Ma forse le guardie provinciali avranno procedudo sentendo degli spari vicino alla strada ed hanno creduto che stavano cacciando dalla strada o dall'autovettura ? Altrimenti perche sequestrare il libretto e l'assicurazione ? senza il sequestro del richiamo elettrico come potrebbero provale tale evento ?Dateci buone notizie raccontata cosi saremmo tutti a rischio
 
beccaccia87
se il richiamo non c'era e non e' stato sequestrato, il reato non esiste. penso che abbiano contestato l'art. 22 della l. 157/2 che prevede il sequestro del richiamo per cui se quest' ultimo manca non si puo contestare nulla.
l' esempio lo hai fatto prima....
non puoi denunciare qualcuno per spaccio se non gli trovi droghe addosso.
un avvocato serve e basta.
ci e passato anche mio cognato. un mese e ha risolto tutto. e la signorina della forestale trasferita.
 
Enzo....non me ne volere
Me ne hai voluto [Trilly-77-24.gif]?!?

Capisco che nella mente del cittadino comune, il tuo ragionamento potrebbe far breccia, ma nella pratica non è così. Non esiste un'altro organo di polizia giudiziaria, che può vagliare o sindacare, l'operato di un ufficiale di PG tranne, ovviamente, l'A.G. In questo frangente, gli amici cacciatori potevano farsi assistere da un legale, se prontamente reperibile, o addirittura da persona di sua fiducia. (e mi pare che altri cacciatori ce ne fossero) Queste garanzie vengono molte volte disattese dalla stessa persona nei cui confronti viene eseguita una perquisizione o un sequestro. Ma un atto di PG fa fede fino a prova di falso (!). Però, dammi retta, se sono piombati su quella macchina che era appena sopraggiunta..........trovano sul sedile posteriore delle batterie (che loro dicono di appartenere ad una giostra che non c'è!)......e procedono al sequestro..... Una montatura proprio non ci può essere, perché poi corri il rischio che se quelle persone hanno un alibi......(come dice beccaccia87 che erano prima al bar!!), rischi davvero grosso, no!?

Concordo sulla poca chiarezza dell'accaduto oggetto del post e su' la ricostruzione fin qui emersa non proprio lampante!Lungi da me far opporre un altra forza di polizia giudiziaria a quella che mi sta' contestando il reato nel tentativo d'oppormi all'A.G.!Devi concordare con me che,scusa se lo prendo sempre ad esempio,che se il finanziere che procedeva al sequestro del fucile dell'Amico Michele, anziche' visionare sul tablet leggi e leggine circa l'opportunita' di trasportare un fucile custodito nel fodero all'interno della propria autovettura,sebbene la caccia fosse chiusa,da un cacciatore con il pda in corso di validita' con concessioni pagate ecc. magari con un "consulto" d'un altro agente di p.g.,minimamente piu' preparato di lui,che l'avrebbe,forse,illuminato su quello che stava facendo.....si sarebbe evitato quello che poi e' successo!Un saluto.
 
Girano voci che in caso di ritrovamento in auto di un richiamo acustico, procedono al sequestro dell'auto oltre alle armi.

rom
non e consentito l'uso del richiamo durante l'esercizio venatorio. non sono vietati ne l'uso ne il possesso al di fuori di tale attivita'.....a meno che non cacci mentre stai in macchina.
 
Me ne hai voluto [Trilly-77-24.gif]?!?



Concordo sulla poca chiarezza dell'accaduto oggetto del post e su' la ricostruzione fin qui emersa non proprio lampante!Lungi da me far opporre un altra forza di polizia giudiziaria a quella che mi sta' contestando il reato nel tentativo d'oppormi all'A.G.!Devi concordare con me che,scusa se lo prendo sempre ad esempio,che se il finanziere che procedeva al sequestro del fucile dell'Amico Michele, anziche' visionare sul tablet leggi e leggine circa l'opportunita' di trasportare un fucile custodito nel fodero all'interno della propria autovettura,sebbene la caccia fosse chiusa,da un cacciatore con il pda in corso di validita' con concessioni pagate ecc. magari con un "consulto" d'un altro agente di p.g.,minimamente piu' preparato di lui,che l'avrebbe,forse,illuminato su quello che stava facendo.....si sarebbe evitato quello che poi e' successo!Un saluto.

Tu sai come funziona e vuoi fare lo gnorri, ma con me non funziona![emoji57]
Un operatore non è mai solo. Cioè non decide autonomamente. Chi conosce l'andazzo, sa benissimo che non è così. Il finanziere di Michele, per esempio, avrà consultato la sua centrale del rinvenimento del fucile in macchina, e qualche luminare, capo turno, gli avrà detto di procedere. Tanto, nel bene e nel male, purtroppo dico io, non succede nulla. Lo dissequestrano e amen!
Ritornando alla questione, credimi, c'era sicuramente un servizio di osservazione e pedinamento in atto, altrimenti non potevano operare in quella maniera. Cioè: non possono trovare della **** in un angolo e poi accusarti che hai in tasca la stagnola delle sigarette! Non so se mi sono capito![emoji1]
Rispondendo all'amico che parlava del sequestro dell'auto, dico che è possibilissimo. Si sequestrato i corpi e i mezzi che sono serviti per consumare il reato. Quindi, sempre che sia andata come dico io, potevano anche sequestrare l'auto, sapendo benissimo che non sarebbe stato convalidato.
 
Enzo quindi stai dicendo che se un cittadino sta subendo un abuso da un appartenente delle forze dell'ordine, esso non può richiedere l'intervento delle stesse per procedere a accertamento dei fatti ed eventuale denuncia contro l'agente?

Ps: x quale legge se io in macchina conservo delle batterie si configurerebbe reato ai fini venatori? Processo alle intenzioni?

stra-quoto!
se io sto subendo un torto del genere chiamo anche il padre eterno se ci riesco...e non firmo nulla senza poter verbalizzare una dichiarazione!

- - - Aggiornato - - -

Credo di averti risposto, sia sullo specifico che in generale. Ho detto che far intervenire un'altra forza di polizia non significa fare un processo, ma neanche una semplice analisi alla condotta di chi sta operando. In sostanza chi interviene, e se interviene, fa solo una presa d'atto e niente di più. Raccoglie le tue dichiarazioni e redige una annotazione di servizio. Ma non deve ne può disquisire sull'attività che l'agente sta compiendo. A meno che non si tratti di una palese violazione che costituisce, di per se, un reato penale.

grazie per il chiarimento, ho quotato un intervento prima di leggere il seguito...
comunque mi confermi che un altro corpo di P.G. può intervenire per redigere un altro verbale...ed in caso di palese cantonata presa dagli agenti che effettuano il sequestro io credo che avere un ulteriore verbale "a favore" possa giocare non poco dalla parte dell'indagato...ovviamente SE l'infrazione non esiste e non sussiste alcuna prova.
 
comunque mi confermi che un altro corpo di P.G. può intervenire per redigere un altro verbale...ed in caso di palese cantonata presa dagli agenti che effettuano il sequestro io credo che avere un ulteriore verbale "a favore" possa giocare non poco dalla parte dell'indagato...ovviamente SE l'infrazione non esiste e non sussiste alcuna prova.

nessun altro corpo di pg verra mai. Ci saranno sicuramente degli impedimenti che non permetteranno a nessuno di arrivare lì.
secondo te se ti ferma la polizia poi tu chiami i carabinieri loro vengono e redigono un verbale in contrasto con quello degli altri ?
cosi poi mi ritrovo a combattere io in tribunale con i carabinieri per te
figurati .....

- - - Aggiornato - - -

rileggendomi da come ho scritto sembra io sia un poliziotto .... ma non è cosi
è solo il mio pensiero
ciao
 
stra-quoto!
se io sto subendo un torto del genere chiamo anche il padre eterno se ci riesco...e non firmo nulla senza poter verbalizzare una dichiarazione!
.......grazie per il chiarimento, ho quotato un intervento prima di leggere il seguito...
comunque mi confermi che un altro corpo di P.G. può intervenire per redigere un altro verbale...ed in caso di palese cantonata presa dagli agenti che effettuano il sequestro io credo che avere un ulteriore verbale "a favore" possa giocare non poco dalla parte dell'indagato...ovviamente SE l'infrazione non esiste e non sussiste alcuna prova.
Come fai a dire "un torto del genere" se tu non c'eri!
Poi nessuno ti obbliga a firmare alcunché. Gli agenti ne danno atto che ti rifiuti e ti consegnano ugualmente copia, anche se la butti per terra o la bruci. Quanto all'intervento di altra forza di polizia, non è detto che succeda, se accade non è perché tu lo chieda, ma è dovuta all'alterco che è in atto, e riprenderà le tue dichiarazioni assumendo cognizione dell'intervento degli operanti. Cioè: stiamo effettuando una perquisizione e sequestro a seguito di bracconaggio...... Questo ovviamente non lo dicono a te, ne prendono nota e redigeranno una relazione nella quale sono contenute le tue dichiarazioni. Ma tutto questo può essere evitato se tu offri dichiarazioni spontanee a chi ti sta indagando. Non possono rifiutarsi di raccoglierle, in separato verbale, di cui non ti daranno copia.
Proprio a questo proposito io consiglio sempre di rilasciare dichiarazioni nella immediatezza dei fatti, tenendo conto che saranno utilizzate nel bene e male, ovviamente.
 
Come fai a dire "un torto del genere" se tu non c'eri!
Poi nessuno ti obbliga a firmare alcunché. Gli agenti ne danno atto che ti rifiuti e ti consegnano ugualmente copia, anche se la butti per terra o la bruci. Quanto all'intervento di altra forza di polizia, non è detto che succeda, se accade non è perché tu lo chieda, ma è dovuta all'alterco che è in atto, e riprenderà le tue dichiarazioni assumendo cognizione dell'intervento degli operanti. Cioè: stiamo effettuando una perquisizione e sequestro a seguito di bracconaggio...... Questo ovviamente non lo dicono a te, ne prendono nota e redigeranno una relazione nella quale sono contenute le tue dichiarazioni. Ma tutto questo può essere evitato se tu offri dichiarazioni spontanee a chi ti sta indagando. Non possono rifiutarsi di raccoglierle, in separato verbale, di cui non ti daranno copia.
Proprio a questo proposito io consiglio sempre di rilasciare dichiarazioni nella immediatezza dei fatti, tenendo conto che saranno utilizzate nel bene e male, ovviamente.

grazie, qui hai chiarito ogni mio dubbio!
comunque in "un torto del genere" io mi riferivo ad una situazione simile, non di certo al fatto sopra descritto...giustamente non c'ero!
Io per fortuna ogni volta che sono stato controllato (poche in verità) ho trovato persone molto professionali e cordiali e nel limite delle mie possibilità ho sempre cercato di facilitargli le operazioni di controllo, in modo da poter ricominciare a cacciare nel minor tempo possibile!
Ci tenevo a capire bene cosa potessi o non potessi fare in caso in cui ci sia una situazione ambigua o anomala, sperando di non doverci mai capitare!
 
Consiglio all'amico che ha subito il verbale di trovarsi un buon avvocato, di quelli che masticano legge venatoria e non uno qualsiasi.

Al di fuori di quello che può essere l'impressione di chiunque ormai il dado è tratto e credo che il fatto contestato rientri nell'art. 30 della 157.
Posso capire l'incapacità di alcune guardie volontarie di interpretare la legge, ma non credo che le guardie provinciali siano così superficiali da redigere verbali senza cognizione.
Infatti il sequestro probatorio, regolato dagli artt. 253 ss.; rientra nel novero dei mezzi di acquisizione delle prove disposto dal codice l'art. 253, parla di "sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”

Di seguito uno stralcio dell'art.28 e 30 della 157 per avere una panoramica dell'insieme:

Art. 28.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi
dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
del contrassegno della polizza di assicurazione nonche' della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che
esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di
condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1,
lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.


Art. 30.
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e
delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000
a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli
compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000
a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di
orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire
3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani,
nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per
chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina,
non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi
esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si
applica altresi' la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per
chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da
aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in
materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime
sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono
prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente
articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come
disciplinate dalle leggi provinciali. (Nota 9).

Nota 9
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19
gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995,
n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
 
se scrivo che o scrivo Ke a te Ke te cambia sempre o stesso significato c hanno....prego

Ascolta beccaccia87 il regolamento prevede che i membri devono scrivere messaggi in maniera coerente con il “normale modo di scrittura”, sei stato avvisato con un mp e vedo che nulla è cambiato forse perchè tu non sei beccaccia87 e quindi non ti importa più di tanto, a questo punto mi riservo di prendere tutti i provvedimenti del caso.
 
Consiglio all'amico che ha subito il verbale di trovarsi un buon avvocato, di quelli che masticano legge venatoria e non uno qualsiasi.

Al di fuori di quello che può essere l'impressione di chiunque ormai il dado è tratto e credo che il fatto contestato rientri nell'art. 30 della 157.
Posso capire l'incapacità di alcune guardie volontarie di interpretare la legge, ma non credo che le guardie provinciali siano così superficiali da redigere verbali senza cognizione.
Infatti il sequestro probatorio, regolato dagli artt. 253 ss.; rientra nel novero dei mezzi di acquisizione delle prove disposto dal codice l'art. 253, parla di "sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”

Di seguito uno stralcio dell'art.28 e 30 della 157 per avere una panoramica dell'insieme:

Art. 28.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi
dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
del contrassegno della polizza di assicurazione nonche' della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che
esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di
condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1,
lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.


Art. 30.
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e
delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000
a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli
compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000
a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di
orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire
3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani,
nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per
chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina,
non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi
esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si
applica altresi' la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per
chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da
aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in
materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime
sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono
prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente
articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come
disciplinate dalle leggi provinciali. (Nota 9).

Nota 9
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19
gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995,
n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.


Ciao
Io ho letto quello che te hai inserito ovvero l articolo 28 che è quello che la polizia provinciale ha applicato e ho letto anche il 30 però il 28 dice che per procedere ad un sequestro si deve aver commesso le lettere a b c d e dell articolo 30 e tutti i mezzi devono essere confiscati però qui non è stato commesso nessuno di questi la cosa mi sembra ancora più strana
Poi non riesco a inserire la foto del verbale almeno vi rendevate conto del verbale

- - - Aggiornato - - -

Ascolta beccaccia87 il regolamento prevede che i membri devono scrivere messaggi in maniera coerente con il “normale modo di scrittura”, sei stato avvisato con un mp e vedo che nulla è cambiato forse perchè tu non sei beccaccia87 e quindi non ti importa più di tanto, a questo punto mi riservo di prendere tutti i provvedimenti del caso.
Scusami il mio messaggio è stato il primo lungo e un altro e basta mio cugino usa il mio nik Name chiede aiuto e consigli e viene attaccato su come scrive okey lo dice il regolamento ma non lo sapeva
però adesso addirittura prendere i provvedimenti verso di me solo per aver prestato il nik Name mi sembra esagerato
avrei avvertito il mio cugino non facendo più scrivere nulla con il mio nik Name però se questa è la prassi va benissimo vi ringrazio comunque
 
Perdonate l'intrusione, come dice il beccaccia, la PG operava con guardia caccia volontari dell'Anuu, perchè non contattare la sede anuu di zona e ascoltare direttamente i volontari, magari dal presidente della tua ass.ne, continuo a leggere ma questa storia mi sembra tanto o una ripicca o un modo per far capire che alcune cose magari in quel posto o con quella gente funzionano in un certo modo, non me ne volere ma dall'impossibilità di dare un senso logico alla vicenda mi lascio trasportare dai pensieri.
Se volevano purgare il cugino, un richiamo lo trovano quando vogliono, anzi magari lo avevano già in tasca .....Siete sicuri che a monte non ci siano stati alterchi,anche non di recente e vi siete sempre comportati a modo? La campagna sembra sempre desolata e nessuno vede ma non si sa perchè ti vedono piu li che se cammini per le vie del centro, capisci a me... come dice Crozza;)
 
beccaccia87 ha scritto:
Scusami il mio messaggio è stato il primo lungo e un altro e basta mio cugino usa il mio nik Name chiede aiuto e consigli e viene attaccato su come scrive okey lo dice il regolamento ma non lo sapeva
però adesso addirittura prendere i provvedimenti verso di me solo per aver prestato il nik Name mi sembra esagerato
avrei avvertito il mio cugino non facendo più scrivere nulla con il mio nik Name però se questa è la prassi va benissimo vi ringrazio comunque

Allora facciamo una cosa Beccaccia87.. per porre fine a questa storia... fai scrivere tuo cugino al forum e così risolvi il problema.
 

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