Consiglio all'amico che ha subito il verbale di trovarsi un buon avvocato, di quelli che masticano legge venatoria e non uno qualsiasi.
Al di fuori di quello che può essere l'impressione di chiunque ormai il dado è tratto e credo che il fatto contestato rientri nell'art. 30 della 157.
Posso capire l'incapacità di alcune guardie volontarie di interpretare la legge, ma non credo che le guardie provinciali siano così superficiali da redigere verbali senza cognizione.
Infatti il sequestro probatorio, regolato dagli artt. 253 ss.; rientra nel novero dei mezzi di acquisizione delle prove disposto dal codice l'art. 253, parla di "sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”
Di seguito uno stralcio dell'art.28 e 30 della 157 per avere una panoramica dell'insieme:
Art. 28.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi
dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
del contrassegno della polizza di assicurazione nonche' della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che
esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di
condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1,
lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.
Art. 30.
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e
delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000
a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli
compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000
a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di
orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire
3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani,
nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per
chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina,
non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi
esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si
applica altresi' la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per
chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da
aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in
materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime
sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono
prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente
articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come
disciplinate dalle leggi provinciali. (Nota 9).
Nota 9
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19
gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995,
n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.