Re: In atteggiamento di caccia
Cosa si intende per esercizio dell'attività venatoria?
La l. 157/92 non riporta una definizione di cosa debba intendersi per attività venatoria.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, la nozione di esercizio di attività venatoria è piuttosto ampia e comprende "non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività podromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine (Cass. Sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088)". Tali sono l"'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina" (Cass. pen., sez. III, 5 luglio 1996, n. 6812).
Inoltre, «costituisce esercizio di attività venatoria anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perchè aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina (Cass. 15/11/2000 n. 14824, 10/9/1997 n. 8890)».
L'esercizio della caccia “può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto” (Cass. Civ. sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890).
Infine, costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti. Cass. Civile , Sez. I,sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.
E' esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 8322, 23 luglio 1994), mentre costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi (Cass.pen. ,Sez. III, 15 gennaio 1999 n. 452).
http://www.ambienteterritorio.coldi...ntendepereserciziodell'attivitàvenatoria.aspx
http://www.earmi.it/varie/mani.htm
Partendo da questo presupposto, io credo che non possa sussistere l'atteggiamento di caccia. Il cane non è considerato mezzo per la caccia, essi sono fucile, arco e falco come recita l'articolo 13 della 157/92. Il caso sarebbe stato differente se il cane magari avesse ucciso il selvatico, ma il solo volarlo non implica l'atteggiamento di caccia. Se avesse avuto il fucile avrebbe rischiato guai seri, nel caso dell'amico poteva sussistere violazione della proprietà privata e allenamento del cane non consentito, ma per quanto concerne l'atteggiamento di caccia a mio parere non c'entrava nulla. In ogni caso gli è andata bene. E in ogni caso come dice l'articolo stesso è controversa la cosa che in caso di processo secondo me è sempre il giudice che dà la sua personale interpretazione.