Re: In atteggiamento di caccia
Scusate ma la questione non è chiara ... come al solito.
La L.157/92 non menziona il cane come mezzo di caccia (art.13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria), mentre l'art.12 Esercizio dell'attività venatoria ci dice ai punti 2 e 3:
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Quindi in base all'art.12 punto 2, andare in giro in campagna con un cane da caccia non dovrebbe "costituire esercizio venatorio", mentre, per il punto 3 lo è perchè potrebbe essere inteso come "..in attitudine di ricerca della fauna selvatica'.
Successivamente nell'art. 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, al punto 2 il cane viene equiparato ai richiami vivi (..2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati....).
E' chiaro che lo scenario sopradescritto lascia aperta qualsiasi interpretazione e utilizzo soprattutto vessatorio nei ns. confronti da parte di eventuali accertatori mal disposti verso la caccia. Come dire che intanto ti becchi il verbale, poi devi tirar fuori i soldi e andare da un avvocato che ti tutela in sede legale.
Sempre il solito discorso: ci vuol buon senso da parte ns e degli accertatori e soprattutto è meglio prevenire non offrendo il fianco (se non un'altra cosa) ai ns. nemici!!!
Scusate ma la questione non è chiara ... come al solito.
La L.157/92 non menziona il cane come mezzo di caccia (art.13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria), mentre l'art.12 Esercizio dell'attività venatoria ci dice ai punti 2 e 3:
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Quindi in base all'art.12 punto 2, andare in giro in campagna con un cane da caccia non dovrebbe "costituire esercizio venatorio", mentre, per il punto 3 lo è perchè potrebbe essere inteso come "..in attitudine di ricerca della fauna selvatica'.
Successivamente nell'art. 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, al punto 2 il cane viene equiparato ai richiami vivi (..2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati....).
E' chiaro che lo scenario sopradescritto lascia aperta qualsiasi interpretazione e utilizzo soprattutto vessatorio nei ns. confronti da parte di eventuali accertatori mal disposti verso la caccia. Come dire che intanto ti becchi il verbale, poi devi tirar fuori i soldi e andare da un avvocato che ti tutela in sede legale.
Sempre il solito discorso: ci vuol buon senso da parte ns e degli accertatori e soprattutto è meglio prevenire non offrendo il fianco (se non un'altra cosa) ai ns. nemici!!!