Re: RADIO MIGRATORIA "SUD" 2011/2012
Re: RADIO MIGRATORIA "SUD" 2011/2012
non è una cazzata,è legge finanziaria 2012 approvata dalla regione campania!!!!!
Da quello che so c'è un minimo di apertura verso una modifica perche tutte le associazione e gli atc sono in subbuglio.
Però mi donado quale mente bacata ha fatto una simile modifica e perchè sparano così in alto per poi mediare ma sempre in quel posto ce la prendiamo,perchè vanno nel senso opposto a quello che chiediamo,invece nelle regioni a noi confinati almeno per mobilità sul territorio regionale non c'è problema?
Sono dei farabutti!
Eccoti accontentato!
BURC REGIONE CAMPANIA N° 6 DEL 28/01/2012 ART.34 DISPOSIZIONI IN MATERIA VENATORIA (vi riporto l'articolo integrale per comodità di lettura ma vi allego anche l'intera legge, se vi può essere utile)
Art. 34
(Disposizioni attività venatorie)
1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina dell’attività venatoria in Campania) è così modificata:
a) all’articolo 9, comma 2, lettera b), il numero 6 bis) è abrogato;
b) l’articolo 36 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare competente in
materia e sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), in ambiti territoriali di caccia (ATC) alla fauna
stanziale di dimensioni sub provinciali, di superficie non inferiore a 65.000 ettari,
anche ricadenti in più province o articolati in sub comprensori, possibilmente
omogenei e delimitati da confini naturali.”.
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, con domanda
all’amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dal 1 febbraio al 31 marzo di
ciascun anno, ha diritto all’iscrizione come residenza venatoria per l’attività su fauna
stanziale, nell’ ambito territoriale di caccia che comprende il luogo di residenza,
previo consenso dei relativi organi di gestione e del pagamento della quota d’accesso.
Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta giornate di mobilità
venatoria per l’esclusivo esercizio della caccia all’avi-fauna migratoria, con accesso
alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al
pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d),
dell’articolo 38 per i cacciatori residenti in Campania. L’iscrizione ad altri ambiti
territoriali di caccia per l’attività su selvaggina stanziale è consentita, anche per periodi
inferiori alla stagione venatoria, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il
pagamento di una quota di partecipazione economica. Una quota non superiore al 5
per cento della disponibilità di iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia della
Campania può essere riservata per cacciatori non residenti in Campania. La Giunta
regionale, con regolamento, disciplina l’attuazione delle precedenti disposizioni e,
sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali , applica
l’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia alla fauna
stanziale, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori in esso residenti, ivi
compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il
relativo territorio agro-silvo-pastorale.”;
3) al comma 4 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
“g bis) da un rappresentante provinciale dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana
(ENCI).”