ART.4
COMPITI DELLE GUARDIE VOLONTARIE
Le Guardie Volontarie sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni
legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti. m particolare devono:
- svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia.
- compilare correttamente i processi verbali e trasmetterli tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale, che
ne curerà la successiva trasmissione all'U.O. Caccia e Pesca. I processi verbali, ove possibile, devono essere
contestati immediatamente dalle Guardie Volontarie, ai soggetti responsabili, ai sensi dell'alt. 55 della L.R. 3/94
con le modalità previste dalla L.689/81.
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dal Comando di Polizia Provinciale sulla base
delle indicazioni fomite dal Comitato di Coordinamento.
- osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio.
- mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio
con estranei allo stesso.
- qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione
Provinciale e predisposto dal Comitato di Coordinamento.
- vestire, in servizio, l'uniforme fornita dalla propria associazione nonché un segno distintivo numeralo fornito
dall'Amministrazione Provinciale e predisposto dal Comitato di Coordinamento.
- segnalare per scritto al Comando di Polizia Provinciale ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un
illecito, eventuali irregolarità riscontrate od incidenti verificatesi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra
notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente cui è affidata la tutela.
- collaborare con gli agenti incaricati e preposti all'applicazione delle leggi vigenti in materia.