Ecco cosa prevede la Provincia di Brescia sul tema:
RAPPORTI CON GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA
Coloro che esercitano la vigilanza venatoria si distinguono in due categorie e
hanno funzioni differenti.
a) - Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
Rivestono tale qualifica gli appartenenti alla Polizia di Stato, all´Arma dei
carabinieri, al Corpo della
Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello
Stato, ai Corpi o Servizi
di Polizia Locale, tra cui il Corpo di Polizia Provinciale, nonché coloro ai
quali leggi specifiche affidano
poteri di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati venatori.
Coloro che esercitano funzioni di polizia giudiziaria possono effettuare
perquisizioni e sequestri nei casi
espressamente indicati dalla legge.
PERQUISIZIONI E SEQUESTRI
Le perquisizioni in materia di reati venatori sono atti di polizia giudiziaria
finalizzati nella grande
maggioranza dei casi alla ricerca del corpo di reato o delle cose pertinenti al
reato. Possono essere sia
locali che personali.
La perquisizione è personale quando viene svolta sulla persona del cacciatore o
su beni strettamente
personali come il carniere o lo zaino.
La perquisizione è locale quando viene svolta presso luoghi di privata dimora,
come l´abitazione e le
sue pertinenze, presso il capanno fisso o temporaneo adibito ad attività
venatoria, sull'autovettura.
La perquisizione viene ordinata dal giudice e può essere effettuata dagli
Ufficiali di polizia giudiziaria
incaricati dal Magistrato.
Tuttavia , anche in mancanza dell'ordine del Magistrato, gli Ufficiali di
polizia giudiziaria (ed in caso di
particolare necessità e urgenza anche gli agenti di polizia giudiziaria)
possono procedere alla
perquisizione, nella flagranza del reato, quando hanno fondato motivo di
ritenere che sulla persona si
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere
cancellate o disperse, ovvero che
tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la
persona sottoposta alle indagini.
Due sono gli elementi dunque per cui l'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria
possa procedere a
perquisizione:
1) la flagranza di reato (ai sensi dell´art. 382 c.p.p. è in stato di
flagranza chi viene colto nell'atto di
commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, ovvero è
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente
prima").
2) il fondato sospetto che sulla persona si trovino occultate cose o tracce
pertinenti al reato.
Il cacciatore sottoposto a perquisizione ha diritto di farsi assistere da un
difensore di propria fiducia, il
quale può essere presente alla perquisizione, purché sia prontamente
reperibile.
L'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro deve
enunciare nel relativo
verbale il motivo del provvedimento, con la descrizione di ciò che è stato
eventualmente trovato, e ne
consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Il Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito deve
convalidare il sequestro se ne
ricorrono i presupposti ovvero deve disporre la restituzione delle cose
sequestrate.
Contro la convalida del sequestro può essere presentata richiesta di riesame,
anche nel merito, nei
termini si legge.
Il sequestro operato da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria può
riguardare le armi, la fauna selvatica
ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
IDENTIFICAZIONE e/o INVITO A RECARSI IN UFFICI DI POLIZIA
Nel caso in cui Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria accertino un reato
debbono redigere verbale di
identificazione della persona indagata, contestualmente alla elezione o
dichiarazione di domicilio e di
eventuale nomina del difensore di fiducia da parte della persona indagata, copia
del quale deve essere
consegnata all´interessato.
Nel caso in cui il cacciatore rifiuti di farsi identificare ovvero fornisca
documenti o generalità tali da
ingenerare sospetto sulla loro falsità, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia
Giudiziaria possono
accompagnare il cacciatore nei propri uffici per procedere alla sua
identificazione. Il cacciatore potrà
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario all'identificazione e
all'accertamento della
veridicità delle generalità fornite o dei documenti di identificazione esibiti
e, comunque, di norma, non
oltre le 12 ore (art. 349, 4 comma, c.p.p.).
b) - Guardie Volontarie
E´ noto che, nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso
Codice Penale (art. 57), le
posizioni della dottrina e della giurisprudenza non sono uniformi circa le
funzioni che l´ordinamento
attribuisce alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed
agricole, anche se una
recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri
propri della Polizia
Giudiziaria.
Riguardo alle modalità operative delle guardie volontarie, il Consiglio
provinciale ha recentemente
approvato un apposito Regolamento in cui si dispone tra l´altro che dette
guardie:
- devono operare in squadre formate da un minimo di due ad un massimo di tre
volontari, mai da
soli.. I singoli potranno quindi operare solo all´interno di squadre della
Polizia Provinciale. Non
potranno in ogni caso operare terze persone prive di autorizzazione;
- devono esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;
- non possono portare divise o fregi diversi da quelli dell´associazione di
appartenenza;
- non possono portare armi durante il servizio;
- non possono portare dispositivi sonori o luminosi;
- non possono svolgere il loro servizio nel territorio del Comune di
residenza.
In linea generale, le guardie volontarie possono accertare la violazione delle
disposizioni sull´attività
venatoria, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o
altri strumenti atti alla
caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di
porto di fucile per uso caccia,
del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione,
nonchè della fauna selvatica
abbattuta o catturata.
Le guardie volontarie, accertata la violazione delle disposizioni sull'attività
venatoria, redigono verbali
conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le
eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui
dipendono.
Le guardie volontarie, non essendo né Ufficiali né Agenti di Polizia
Giudiziaria, in nessun caso possono
procedere a perquisizioni e non hanno il potere di accompagnare il cacciatore
presso i loro uffici,
mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l´arrivo di
Ufficiali o Agenti di Polizia
Giudiziaria.
L'invito ad attendere sul posto non può trasformarsi nel fermo di indiziato di
delitto (art. 384 c.p.c.),
consentito solo agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e solo nei
confronti di persone indagate di
delitti di una certa gravità.
Le considerazioni sopra svolte riguardano i poteri ed i doveri delle guardie
volontarie; poteri e doveri che
risultano quasi sempre di difficile comprensione da parte del cacciatore.
Ed è per questo motivo che il cacciatore, nei confronti delle guardie
volontarie, dovrà tenere un
comportamento improntato alla massima collaborazione e comunque volto ad evitare
atteggiamenti che
concretino il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Viceversa, nel caso in
cui la guardia volontaria, quale
Pubblico Ufficiale, abbia abusato dei propri poteri, il cacciatore potrà
presentare denuncia all´Autorità
Giudiziaria, direttamente o per il tramite di Uffici di Polizia.
Pertanto, se la guardia volontaria fa uso legittimo dei poteri che le sono
attribuiti, il cacciatore è obbligato a
consentirne l'esercizio, evitando così il rischio di essere denunciato per
violazione dell'art. 337 c.p., mentre
nel caso in cui la guardia volontaria abusasse dei propri poteri, sarà il
cacciatore a poterla denunciare. In tal
caso, ove fosse accertato che la stessa guardia ha commesso un reato, potrà
essere chiamata a rispondere dei
danni morali e materiali.