immagino che anche tu sia un giudice per poter dare del inetto ad un tuo collega
Siccome a me piace essere chiaro e citare le fonti da cui trarne le regole e non le abitudini. E siccome come hai detto, non sono giudice di nessuno, voglio postare a beneficio di chi le regole le osserva e sopratutto le ricerca, nonostante l'ignoranza anche di taluni "addetti ai lavori", posto un quesito di un "addetto", cui vengono ribadite le regole suffragate dalla legge:
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Licenza di porto di fucile
Sono un ispettore capo, abbonato alla rivista da circa 30 anni. Mi rivolgo a lei per avere chiarimenti circa la validità della licenza di porto di fucile uso caccia nel caso in cui non sia stato effettuato il relativo pagamento delle tasse di concessioni governative. Inoltre, vorrei sapere se – pur in mancanza del pagamento degli oneri fiscali – si può esercitare lo sport del tiro a volo e si possono acquistare e trasportare armi comuni da sparo con relative munizioni.
F. G.
In merito a quanto richiesto, si osserva, preliminarmente, che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 reg. tulps, un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, nella misura stabilita per l’arma oggetto dell’autorizzazione. La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza (trattandosi di differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della pubblica amministrazione, che nel loro contenuto unitario, rappresentano l’operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi) rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche per le attività connesse alla sua titolarità (ad esempio acquisto di armi e munizioni). A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art. 8 del dpr 26 ottobre 1972, n. 641, così come richiamato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, dispone l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse. Come è noto, poi, con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui l’art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza di cui si sia omesso il pagamento della relativa tassa) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d’armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (vedi Cass. n. 01553 del 13 giugno 1990 sez. I). Sembra, invece, di poter consentire, alla luce della vigente normativa, la duplice titolarità della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18 giugno 1969 n. 323, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 tulps. Ed infatti, seppure l’interpretazione della richiamata legge 323/69 sembri escludere la compatibilità tra i due titoli, si è del parere che nella “ratio” della predetta norma, oltre che voler costituire una licenza “ad hoc” che consentisse l’esercizio della richiamata attività sportiva, il legislatore non abbia inteso sancire l’incompatibilità tra le due licenze, quanto piuttosto esonerare dall’obbligo di munirsi della licenza per il tiro a volo coloro che fossero già in possesso di licenza di porto d’arma lunga (per uso di caccia o per difesa personale)."""""