Piu' che il dubbio.......l'amarezza del solito italian style anche su questo che cmq dovrebbe esser un argomento un tantino piu' certo!Ma al momento convengo che e' l'ultimo dei miei pensieri!Un saluto.


Achì il problema è interpretativo.
Ma non spetta a noi trovare la giusta risposta.
Trovo inaccettabile che a Milano (faccio un esempio) è tutto ok , mentre in un altra città potresti addirittura essere sanzionato.
Achì .... in questo caso, mi è parso di capire , parlando tempo fa con alcuni funzionari della questura di Taranto , che si rischia anche grosso!
 
Sicuramente la tua valutazione è dettata dalle varie circolari che ti passano per le mani, ma io mi chiedo (e me lo chiederò sempre), che necessità c'è di munirmi di due titoli che mi abilitano a portare un fucile o per uso sportivo o per la caccia. Secondo me è evidente che il secondo dovrebbe contenere anche il primo, poi se voglio andare a caccia e quindi qui subentra il "porto" pago la tassa al governo e sono abilitato, se non la pago, posso comunque "trasportare" l'arma al poligono e usarla al suo interno.....dico-bene...o benedico!:mrgreen:

qui non esiste averne due, al ritiro del PDa uso caccia consegni quello sportivo se lo hai altrimenti .... nisba !
 
Acquisto armi e CCGG

Giovanni, non si tratta di scaldare o raffreddare. Se tu fai un un ragionamento sulle opportunità, possiamo parlarne all'infinito, ma quando cominci ad insinuare la legittimità di una teoria diversa dalla regola, la devi confutare. Questo, probabilmente, è il limite alla mia deformazione professionale. Nel senso che, se contesto un atto, ne devo produrre un'altro che mi dia ragione o comunque che si insinui e scardini la liceità della norma. Non mi sembra che sia questa la sede opportuna e neppure quella deputata a disquisire giuridicamente la materia. Non solo. Ora non voglio riprendere alcuni passaggi che sono stati usati e davvero inopportuni, tanto per usare un eufemismo, ma quando si dice che alcuni elementi deputati a far osservare la legge, di fatto la disattendono per inettitudine o altro (!?), la questione prende una piega diversa. Il corporativismo, non esiste solo nei cacciatori, quando li associano ai bracconieri.
Ora, io capisco le tue riflessioni, ma la questione, almeno a mio avviso, è chiara:
la licenza di porto d’armi uso caccia (non anche uso caccia!) e' formata dal libretto e dal foglietto aggiunto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, rende valida l’autorizzazione, oltre che per l'esercizio venatorio, anche per le attività connesse alla sua titolarità come, ad esempio, porto, trasporto e acquisto di armi e munizioni - art. 8 del dpr 26 ottobre 1972, n. 641, così come richiamato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549. Quando è stata sollevata contestazione di liceità, la Cassazione con sentenza n. 01553 del 13 giugno 1990 sez. I, ha escluso il reato penale, sancendo contestualmente l'obbligo del tributo pena la nullità della concessione. Ok?!

Il porto di fucile uso tiro a volo e' disciplinato dalla legge 18 giugno 1969 n. 323. Quindi non c'entra nulla con quello che abbiamo parlato prima.
Ora tu dici che sarebbe logico oltreché opportuno unificare le due autorizzazioni? Va bene, ma bisogna cambiare la legge, perché l'Autorità amministrativa, la Questura in questo caso, e' incompetente. Va bene?!

Alcuni dicono: io ho chiesto il porto d'armi sportivo e mi hanno detto di restituire quello uso caccia. È' sbagliato! Se l'operatore insiste, c'è qualcun'altro che provvederà a correggerlo. Nel senso che per forza di cosa dovrà intimarti a farlo sulla base di una normativa che non esiste. Perché? Perché io posso andare a caccia quando voglio e non necessariamente dall'inizio dell'attività venatoria. Quindi posso fare i versamenti quanto voglio, anche il giorno prima della chiusura della caccia. Ben inteso che usufruirò di un giorno di caccia nonostante avessi pagato per tutta la stagione. Ma sono fatti miei!

Ora: se tu vai in armeria e acquisti delle cartucce per la carabina e l'armiere non verifica l'ottemperanza del tributo, può essere che se ti fermano strada facendo, ti possono contestare l'evasione fiscale? Si!
 
Acquisto armi e CCGG

Non mi sembra ci sia molto da capire. A me interessa capire meglio il Paese nel quale vivo. Ad esempio, ed è solo un esempio, mi interessa sapere se una disposizione data dalla Polizia di Stato, vale per tutti (come ho sempre pensato che fosse) oppure solo per pochi interessati; allo stesso modo può spiegare per quale motivo, al cambiare del comandante in una caserma, cambiano anche i comportamenti nei confronti di chi eredita un'arma, oppure etc etc Credo che il risultato di questo mini-sondaggio, aiuti a capirlo. Inoltre, dal momento che la cosa non crea problemi a nessuno, non pesa e non intralcia ....

PS: e a Milano?

Ma se io ti dicessi che in una città dove derogano alla legge, ammesso che sia così ma non lo è, può esserci il Pierino che è ligio e la fa osservare, cosa cambierebbe nel tuo sondaggio!
La norma che regola il porto d'armi e' detta dal Tulps, non dal capo della polizia (non solo della polizia di stato!), che con circolare ribadisce punto per punto, suffragato dalla circolare del ministero delle finanze, dove è sancito l'obbligo della tassa di CCGG per poter utilizzare appieno il porto d'armi.
Se un armiere non la osserva, non fa alcun testo. Sbaglia e se il Pierino interviene, propone la sospensione della licenza! Basta Pierino!!
Il sondaggio non è vero che non danneggia alcuno. Anzi, fa maturare l'idea che non esiste univocità, mentre non è così!

PS....... Quello che la legge e le direttive dettano
Licenza di porto di fucile per uso di caccia

Norme: art. 42 Tulps, artt. 61 e segg. Reg. Tulps
e art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
È il titolo che consente di portare un’arma lunga (fucile o carabina) per effettuare la caccia durante i periodi di apertura della stagione venatoria.
Per poter ottenere questa licenza è necessario sostenere e superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio dinanzi ad una commissione regionale che ha sede in ogni capoluogo di provincia. In particolare, l’abilitazione si ottiene a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Essi vengono sostenuti per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
legislazione venatoria;
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola;
norme di pronto soccorso.
La licenza, di competenza del questore, ha la validità di sei anni; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa, a cui si accompagna anche il pagamento della tassa regionale. Tali versamenti possono non essere effettuati nel caso in cui il titolare della licenza decidesse di non praticare l’attività venatoria per un certo periodo.
Inoltre, per l’esercizio venatorio è richiesta una polizza assicurativa il cui scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore. Oltre alle ordinarie compagnie assicurative, anche le associazioni venatorie si occupano di tale aspettoto, proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge.
Per andare a caccia è, poi, necessario essere muniti del tesserino venatorio rilasciato dal comune di residenza. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al comune che lo ha rilasciato. Esso consente l’esercizio della caccia negli Atc (Ambiti territoriali di caccia) di residenza e non.
I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia;
b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale;
c) pagamento per l’Atc.
È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.
L’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma lunga uso caccia, presentabile con le medesime modalità – sopra illustrate – previste per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, deve essere corredata da:
due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168,00 più un’addizionale di euro 5,16 (come previsto dall’art. 24 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992);
la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (polizia-carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,50 per la versione bilingue);
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore presso lo l’Ufficio nazionale per il servizio civile (organo della Presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi dell’art. 636, comma 3, del dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio nazionale per il servizio civile.
fonte:Scuola Superiore di Polizia - Roma
 
... ma io mi chiedo (e me lo chiederò sempre), che necessità c'è di munirmi di due titoli che mi abilitano a portare un fucile o per uso sportivo o per la caccia. Secondo me è evidente che il secondo dovrebbe contenere anche il primo, poi se voglio andare a caccia e quindi qui subentra il "porto" pago la tassa al governo e sono abilitato, se non la pago, posso comunque "trasportare" l'arma al poligono e usarla al suo interno.....dico-bene...o benedico!:mrgreen:

La stessa cosa che afferma il giudice Mori (e molti altri):
QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
 
L'ultima volta che ho acquistato un'arma sono andato in commissariato per la denuncia (circa 18 mesi fa) ho prodotto solo il porto d'armi senza versamento (anche se l'avevo in regola). Quindi deduco che il Commissariato di Urbino (non so la questura di Pesaro), non richiede che sia in corso il versamento.
 
Buonasera Enzo , credo che si voglia far luce su alcune lacune interpretative che spesso si verificano in alcune stazioni di Carabinieri o uffici di P.s di diverse città.
Fermo restando che le normative del Tulps prevedono l'obbligo della CCGG.....
Se io comune mortale mi trovo nella stazione di carabinieri di una città x per fare un passaggio armi ed il Pierino di turno (poco ligio o disinformato) mi dice che posso movimentare armi senza la CCGG, ma con il solo pda in corso di validità , poi magari in auto, al rientro nella mia città mi fermano ad un posto di blocco , mi controllano l'auto , mi trovano il fucile , mi controllano il pda e mi contestano il mancato pagamento della CCGG, con chi c.......me la devo prendere???;)
Purtroppo in materia di armi ognuno interpreta a modo suo , si cerca solo di fare chiarezza , io rimango convinto del fatto che ci voglia la governativa , ma di questo ne devono essere informati TUTTI gli organi di polizia.
 
a parte le opinioni personali ....
ciao
Se si vuole fare un ragionamento costruttivo, che vada aldilà del puro pettegolezzo, possiamo farlo. E possiamo dire che, innanzitutto, sulla licenza in calce è riportato quanto segue: " La validità della licenza per i cinque anni successivi a quello del rilascio è subordinata, ai sensi del T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con D.P.R. 1.3.1961 n.121 al pagamento dei prescritti oneri fiscali. Il titolare è tenuto ad esibire insieme alla licenza il tagliando di conto corrente postale comprovante l'avvenuto adempimento di tale condizione ". In seguito all'entrata della Legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l'invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto di armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cassazione n. 01553 del 13.6.1990 Sez. I). Cosa significa? Che la Cassazione, non il semplice carabiniere/poliziotto, ha riconosciuto la validità del predetto titolo di polizia, previo versamento della tassa statale! Infatti, contestando l'omesso pagamento, ha escluso la condotta penale del porto abusivo. Ergo: vuoi fare uso del porto fucile uso (e non più anche) caccia! Devi validarlo con il versamento del tributo. Può sembrare discriminatorio verso i possessori del porto fucile uso sportivo. Ma se andiamo a vedere le condizioni, non ne sarei così sicuro. Infatti, il titolare del predetto titolo di polizia, e' legato ad un poligono di tiro e porta armi uso sportivo. Quindi ci sono restrizioni che i titolari di porto fucile uso caccia non hanno.
Ora, possiamo discutere all'infinito sulle ragioni per cui il Ministero dell'Interno mantiene ostinatamente le sue posizioni. Ma queste sono, per ora, e queste rimangono.
Il parere che segue, lo condivido, ma è pur sempre un parere che si deve comunque arrendere davanti alla legge:
Le opinioni sul punto sono discordanti, la scrivente ritiene di aderire al filone interpretativo, peraltro nettamente maggioritario tra gli interpreti del diritto, che considera valida per talune attività la licenza di porto di fucile uso caccia anche in assenza di pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, tali le ragioni.

Il D.M. 17 aprile 2003 dispone che il libretto per licenza di porto di fucile per uso di caccia (e per il tiro a volo) “ha validità di sei anni dalla data del rilascio”, “il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale”; previsione di tenore totalmente differente si trova invece per le licenze di porto d'armi per difesa personale, atteso che, con riferimento al porto di fucile per uso di difesa personale, il medesimo decreto dispone che il libretto “ha validità di cinque anni subordinatamente al rinnovo annuale della licenza” ed egualmente con riferimento al porto di arma corta per difesa personale prevede che il libretto “ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale […]. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative”; nulla, poi, è previsto sul piano economico per le licenze di porto di fucile per uso di tiro a volo, per le quali non va pagata alcuna tassa di concessione governativa (si veda legge finanziaria per l'anno 1994). Ciò sta ad indicare, ad avviso della scrivente, che è prevista una disciplina diversa a seconda del tipo di licenza di porto d'armi, poiché, appunto, se la stessa ha validità di sei anni nel caso del porto uso caccia a prescindere che siano state pagate o meno le tasse annuali di concessione governativa, la medesima, nel caso di porto per uso di difesa personale, ha sì validità quinquennale, purché però venga pagata annualmente la tassa di concessione governativa; dunque, in caso di mancato pagamento di detta tassa la licenza di porto d'armi per difesa personale non può essere in alcun modo utilizzata ed è perciò priva di validità.

Disposizioni di analogo tenore le ritroviamo già nel D.M. 28 dicembre 1995, il quale all'art. 5 prevede “1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia […]. Note: 1. Le licenze sono valide per sei anni. […] la tassa […] non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. […] 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). […] Per i casi diversi da quello di cui all'art. 31 L. 157/1992 (attività venatoria) si applicano le sanzioni relative alla evasione di ogni tassa di cc. gg. ora stabilite dall'art. 8, D.L. 18 dicembre 1997, n. 473. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza averne ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.” e nell'art. 22, comma 9, L. n. 157/1992 secondo cui "La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni"; stesse disposizioni sono contenute addirittura nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che all'art. 5-TARIFFE così dispone “1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22) […]. Note: 1. Le licenze sono valide per sei anni. […] la tassa […] non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. […] 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).”.Da tali previsioni, ad avviso della scrivente, può congruamente ricavarsi il principio (si ripete, ampiamente condiviso dagli interpreti e teorici della materia) per cui la tassa annuale di concessione governativa non deve essere pagata nel caso si decida di non esercitare l'attività venatoria per uno o più anni (“Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza”, D.M. 28 dicembre 1995), e pertanto in quell'anno/i la licenza non può essere utilizzata per recarsi a caccia, tuttavia la stessa non perde totalmente di efficacia, poiché resta valida per talune funzioni che di seguito verranno elencate. Infatti, l'uso per fini venatori della licenza di porto di fucile per uso di caccia per la quale non vengano pagate le tasse di concessione governativa (ossia: si va a caccia pur non avendo pagato le tasse annuali) non dà affatto luogo al reato di porto abusivo d'armi (artt. 4 e 7 L. n. 895/1967), ma solo ad un illecito di carattere amministrativo che comporta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 31 L. n. 157/1992 “da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00”) e, a discrezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza (ed è altamente probabile!), la sospensione della licenza porto d'armi (si evidenzia che la non applicabilità del reato di porto abusivo d'armi all'ipotesi di uso di licenza di porto d'armi per caccia per la quale si è omesso il pagamento della tassa di concessione governativa era già sancita dall'art. 15 L. n. 497/1974), e ciò sta ad indicare che il mancato pagamento delle tasse annuali di concessione governativa non privano totalmente di efficacia la licenza (altrimenti, appunto, si ribadisce, si configurerebbe il reato di porto abusivo d'armi in caso di suo uso), la quale resterebbe valida per le seguenti attività:

uso per l'esercizio dello sport del tiro a volo, poiché la licenza di porto d'armi per uso di caccia ricomprende in sé quella per il tiro a volo (L. n. 323/1969, art. unico, recita “chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo”) e la licenza per il tiro a volo è esente da tasse (legge finanziaria per l'anno 1994), pertanto una licenza di porto di fucile uso caccia per la quale non si sono pagate le tasse annuali di concessione governative funge in ogni caso a tutti gli effetti da licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo;
trasporto di tutti i tipi di armi comuni da sparo nel numero massimo di sei per movimentazione (Circ. 17 febbraio 1998, n. 559/C-3159-10100(1));
acquisto di tutti i tipi di armi comuni da sparo;
acquisto di polveri e munizioni.
Tuttavia, sebbene la magistratura secondo orientamento granitico ed unanime ritenga non si configuri il reato di porto abusivo di armi ma solo una violazione di carattere amministrativo-fiscale per mancato pagamento di una tassa, le questure ritengono che il mancato pagamento della tassa annuale di concessione governativa privi di qualsiasi validità la licenza di porto di fucile per uso caccia, e pertanto sanzionano con la sospensione o revoca del titolo chi ne faccia uso per lo sport del tiro a volo, il trasporto o l'acquisto di armi (e polveri e munizioni). In ragione di ciò, le armerie sono impossibilitate a vendere armi, munizioni o polveri ai soggetti muniti di licenza di porto di fucile uso caccia per la quale non è stata pagata la tassa di concessione governativa annuale.

Si segnalano, comunque, casi di questure che, a seguito di apposita richiesta dell'interessato, convertono il porto di licenza di fucile per uso caccia in corso di validità sessennale per il quale non è stata pagata la tassa annuale di concessione governativa in porto di fucile per uso di tiro a volo con durata pari alla durata residua del titolo convertito.

Si auspica che giunga quanto prima un intervento chiarificatore sul punto dalle sedi istituzionali.

Avv. Adele Morelli
 
Giovanni, non hai letto bene evidentemente. Nella risposta del direttore della rivista ufficiale della Polizia di Stato, che è un Prefetto (!) vengono spiegate tutte le dinamiche che hai chiesto. Addirittura dice che il porto d'armi uso sportivo è autorizzazione a se stante dal porto d'armi uso caccia. Quindi puoi averli tutti e due!
Cosa c'entra il modulo che scarichi dal sito? Perché sul rogito della tua casa c'è scritto che devi pagare l'IMU ogni anno?! [emoji1][emoji1]
 
Bravo! Hai fatto una domanda e ti sei dato una bella risposta. Con chi te la devi prendere?
Ora facciamo il paragone con il passaporto. È notorio che il passaporto per essere valido extra UE, deve essere pagata la tassa du CCGG! Alcuni furbi non lo fanno, perché transitano in scali Europei e poi extra UE, eludendo i controlli Italiani. Al rientro, però, al controllo passaporti, se verificano il visto d'ingresso in paese extra UE, paghi la multa!
Non lo fanno in tutti gli scali! Cosa significa?
 
Il sondaggio non è vero che non danneggia alcuno. Anzi, fa maturare l'idea che non esiste univocità, mentre non è così!

Univocità ??!!

riporto un tratto dello scritto del Giudice Mori .....
se non sono d'accordo nemmeno le persone che dovrebbero giudicarti per questi fatti come fai a parlare di univocità ?


QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo *******!

fonte earmi.it​

Concordo, giustissimo!
 
Giovanni, non si tratta di scaldare o raffreddare. Se tu fai un un ragionamento sulle opportunità, possiamo parlarne all'infinito, ma quando cominci ad insinuare la legittimità di una teoria diversa dalla regola, la devi confutare. Questo, probabilmente, è il limite alla mia deformazione professionale. Nel senso che, se contesto un atto, ne devo produrre un'altro che mi dia ragione o comunque che si insinui e scardini la liceità della norma. Non mi sembra che sia questa la sede opportuna e neppure quella deputata a disquisire giuridicamente la materia. Non solo. Ora non voglio riprendere alcuni passaggi che sono stati usati e davvero inopportuni, tanto per usare un eufemismo, ma quando si dice che alcuni elementi deputati a far osservare la legge, di fatto la disattendono per inettitudine o altro (!?), la questione prende una piega diversa. Il corporativismo, non esiste solo nei cacciatori, quando li associano ai bracconieri.
Ora, io capisco le tue riflessioni, ma la questione, almeno a mio avviso, è chiara:
la licenza di porto d’armi uso caccia (non anche uso caccia!) e' formata dal libretto e dal foglietto aggiunto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, rende valida l’autorizzazione, oltre che per l'esercizio venatorio, anche per le attività connesse alla sua titolarità come, ad esempio, porto, trasporto e acquisto di armi e munizioni - art. 8 del dpr 26 ottobre 1972, n. 641, così come richiamato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549. Quando è stata sollevata contestazione di liceità, la Cassazione con sentenza n. 01553 del 13 giugno 1990 sez. I, ha escluso il reato penale, sancendo contestualmente l'obbligo del tributo pena la nullità della concessione. Ok?!

Il porto di fucile uso tiro a volo e' disciplinato dalla legge 18 giugno 1969 n. 323. Quindi non c'entra nulla con quello che abbiamo parlato prima.
Ora tu dici che sarebbe logico oltreché opportuno unificare le due autorizzazioni? Va bene, ma bisogna cambiare la legge, perché l'Autorità amministrativa, la Questura in questo caso, e' incompetente. Va bene?!

Alcuni dicono: io ho chiesto il porto d'armi sportivo e mi hanno detto di restituire quello uso caccia. È' sbagliato! Se l'operatore insiste, c'è qualcun'altro che provvederà a correggerlo. Nel senso che per forza di cosa dovrà intimarti a farlo sulla base di una normativa che non esiste. Perché? Perché io posso andare a caccia quando voglio e non necessariamente dall'inizio dell'attività venatoria. Quindi posso fare i versamenti quanto voglio, anche il giorno prima della chiusura della caccia. Ben inteso che usufruirò di un giorno di caccia nonostante avessi pagato per tutta la stagione. Ma sono fatti miei!

Ora: se tu vai in armeria e acquisti delle cartucce per la carabina e l'armiere non verifica l'ottemperanza del tributo, può essere che se ti fermano strada facendo, ti possono contestare l'evasione fiscale? Si!



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Ok, le leggi e le norme parlano chiare e sono due quelle che disciplinano i due "diversi" pd e fin qui ci siamo. Io parlo per logica, (infatti si è sollevata contestazione di liceità) che si scontra fortemente con le leggi, ma vedo sbagliato possedere due titoli per la stessa cosa, cioè "sparare". Cosa diversa è per chi non ha intenzione di andare a caccia ma solo al tav.
Io penso che il pd, abilita al porto e all'uso (caccia) solo se si è in regola con i pagamenti, ma nel contempo, senza tassa governativa, si possono acquistare armi e munizioni e si possono trasportare, sempre se lo stesso titolo è in fase di validità (6 anni dal rilascio o rinnovo).
Sinceramente, visto le leggi che hai postato, ora mi sorge un forte dubbio alle mie certezze, ma qui, (e ne sono un testimone diretto) fino ad ora, nessuna armeria ha voluto vedere la ccgg all'atto dell'acquisto di armi e munizioni, ne tanto meno, nessuno mi ha chiesto di voler controllare il tutto all'atto della denuncia, il tutto te lo dico per esperienza personale e non solo. Ma comunque da me si dice "cu di leva una di leva centu" chi ne toglie una ne toglie cento, nel senso che è meglio non rischiare per il futuro.
 
Il sondaggio non è vero che non danneggia alcuno. Anzi, fa maturare l'idea che non esiste univocità, mentre non è così!

Univocità ??!!

riporto un tratto dello scritto del Giudice Mori .....
se non sono d'accordo nemmeno le persone che dovrebbero giudicarti per questi fatti come fai a parlare di univocità ?


QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo *******!

fonte earmi.it​
 
Giovanni, non hai letto bene evidentemente. Nella risposta del direttore della rivista ufficiale della Polizia di Stato, che è un Prefetto (!) vengono spiegate tutte le dinamiche che hai chiesto. Addirittura dice che il porto d'armi uso sportivo è autorizzazione a se stante dal porto d'armi uso caccia. Quindi puoi averli tutti e due!
Cosa c'entra il modulo che scarichi dal sito? Perché sul rogito della tua casa c'è scritto che devi pagare l'IMU ogni anno?! [emoji1][emoji1]



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Scusa se insisto, ma quando un organo di Polizia, rilascia un modulo, quantomeno a margine dovrebbe esserci scritto quanto detto, cioè una cosa simile: "ATTENZIONE: per chi vende/cede, assicurarsi che chi prende l'arma in carico, abbia la tassa governativa in corso di validità" e questo me lo devi far passare, se penso che nella cedola affiancata al libretto del pd, se è rilasciato per la prima volta, vi è un timbro (almeno da me è così) dove vi è riportato che per il primo anno il titolare deve essere accompagnato da altro che abbia il titolo da almeno tre anni.

Per il rogito acquisto prima casa, secondo me è un altra cosa, trattasi di un contratto, non di una concessione e comunque al momento della compilazione dell'atto, si pagano le tasse.

Un altra cosa (ti stresso:eek:) Vista la gran confusione che c'è, considerato la gran disinformazione tra di noi, rilevato che l'interpretazione della legge, ha avuto varie affermazioni anche tra persone che dovrebbero mangiare giurisprudenza a pranzo e a cena, vedasi comprensioni diverse tra prefetti e magistrati, come si fa a stabilire chi ha ragione o torto?

Sicuramente la tua valutazione è dettata dalle varie circolari che ti passano per le mani, ma io mi chiedo (e me lo chiederò sempre), che necessità c'è di munirmi di due titoli che mi abilitano a portare un fucile o per uso sportivo o per la caccia. Secondo me è evidente che il secondo dovrebbe contenere anche il primo, poi se voglio andare a caccia e quindi qui subentra il "porto" pago la tassa al governo e sono abilitato, se non la pago, posso comunque "trasportare" l'arma al poligono e usarla al suo interno.....dico-bene...o benedico!:mrgreen:
 
Se si vuole fare un ragionamento costruttivo, che vada aldilà del puro pettegolezzo, possiamo farlo. E possiamo dire che, innanzitutto, sulla licenza in calce è riportato quanto segue: " La validità della licenza per i cinque anni successivi a quello del rilascio è subordinata, ai sensi del T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con D.P.R. 1.3.1961 n.121 al pagamento dei prescritti oneri fiscali. Il titolare è tenuto ad esibire insieme alla licenza il tagliando di conto corrente postale comprovante l'avvenuto adempimento di tale condizione ". In seguito all'entrata della Legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l'invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto di armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cassazione n. 01553 del 13.6.1990 Sez. I). Cosa significa? Che la Cassazione, non il semplice carabiniere/poliziotto, ha riconosciuto la validità del predetto titolo di polizia, previo versamento della tassa statale! Infatti, contestando l'omesso pagamento, ha escluso la condotta penale del porto abusivo. Ergo: vuoi fare uso del porto fucile uso (e non più anche) caccia! Devi validarlo con il versamento del tributo. Può sembrare discriminatorio verso i possessori del porto fucile uso sportivo. Ma se andiamo a vedere le condizioni, non ne sarei così sicuro. Infatti, il titolare del predetto titolo di polizia, e' legato ad un poligono di tiro e porta armi uso sportivo. Quindi ci sono restrizioni che i titolari di porto fucile uso caccia non hanno.
Ora, possiamo discutere all'infinito sulle ragioni per cui il Ministero dell'Interno mantiene ostinatamente le sue posizioni. Ma queste sono, per ora, e queste rimangono.
Il parere che segue, lo condivido, ma è pur sempre un parere che si deve comunque arrendere davanti alla legge:
Le opinioni sul punto sono discordanti, la scrivente ritiene di aderire al filone interpretativo, peraltro nettamente maggioritario tra gli interpreti del diritto, che considera valida per talune attività la licenza di porto di fucile uso caccia anche in assenza di pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, tali le ragioni.

Il D.M. 17 aprile 2003 dispone che il libretto per licenza di porto di fucile per uso di caccia (e per il tiro a volo) “ha validità di sei anni dalla data del rilascio”, “il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale”; previsione di tenore totalmente differente si trova invece per le licenze di porto d'armi per difesa personale, atteso che, con riferimento al porto di fucile per uso di difesa personale, il medesimo decreto dispone che il libretto “ha validità di cinque anni subordinatamente al rinnovo annuale della licenza” ed egualmente con riferimento al porto di arma corta per difesa personale prevede che il libretto “ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale […]. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative”; nulla, poi, è previsto sul piano economico per le licenze di porto di fucile per uso di tiro a volo, per le quali non va pagata alcuna tassa di concessione governativa (si veda legge finanziaria per l'anno 1994). Ciò sta ad indicare, ad avviso della scrivente, che è prevista una disciplina diversa a seconda del tipo di licenza di porto d'armi, poiché, appunto, se la stessa ha validità di sei anni nel caso del porto uso caccia a prescindere che siano state pagate o meno le tasse annuali di concessione governativa, la medesima, nel caso di porto per uso di difesa personale, ha sì validità quinquennale, purché però venga pagata annualmente la tassa di concessione governativa; dunque, in caso di mancato pagamento di detta tassa la licenza di porto d'armi per difesa personale non può essere in alcun modo utilizzata ed è perciò priva di validità.

Disposizioni di analogo tenore le ritroviamo già nel D.M. 28 dicembre 1995, il quale all'art. 5 prevede “1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia […]. Note: 1. Le licenze sono valide per sei anni. […] la tassa […] non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. […] 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). […] Per i casi diversi da quello di cui all'art. 31 L. 157/1992 (attività venatoria) si applicano le sanzioni relative alla evasione di ogni tassa di cc. gg. ora stabilite dall'art. 8, D.L. 18 dicembre 1997, n. 473. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza averne ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.” e nell'art. 22, comma 9, L. n. 157/1992 secondo cui "La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni"; stesse disposizioni sono contenute addirittura nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che all'art. 5-TARIFFE così dispone “1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22) […]. Note: 1. Le licenze sono valide per sei anni. […] la tassa […] non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. […] 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).”.Da tali previsioni, ad avviso della scrivente, può congruamente ricavarsi il principio (si ripete, ampiamente condiviso dagli interpreti e teorici della materia) per cui la tassa annuale di concessione governativa non deve essere pagata nel caso si decida di non esercitare l'attività venatoria per uno o più anni (“Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza”, D.M. 28 dicembre 1995), e pertanto in quell'anno/i la licenza non può essere utilizzata per recarsi a caccia, tuttavia la stessa non perde totalmente di efficacia, poiché resta valida per talune funzioni che di seguito verranno elencate. Infatti, l'uso per fini venatori della licenza di porto di fucile per uso di caccia per la quale non vengano pagate le tasse di concessione governativa (ossia: si va a caccia pur non avendo pagato le tasse annuali) non dà affatto luogo al reato di porto abusivo d'armi (artt. 4 e 7 L. n. 895/1967), ma solo ad un illecito di carattere amministrativo che comporta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 31 L. n. 157/1992 “da €155,00 ad €930,00 ed in caso di nuova violazione da €258,00 ad €1.550,00”) e, a discrezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza (ed è altamente probabile!), la sospensione della licenza porto d'armi (si evidenzia che la non applicabilità del reato di porto abusivo d'armi all'ipotesi di uso di licenza di porto d'armi per caccia per la quale si è omesso il pagamento della tassa di concessione governativa era già sancita dall'art. 15 L. n. 497/1974), e ciò sta ad indicare che il mancato pagamento delle tasse annuali di concessione governativa non privano totalmente di efficacia la licenza (altrimenti, appunto, si ribadisce, si configurerebbe il reato di porto abusivo d'armi in caso di suo uso), la quale resterebbe valida per le seguenti attività:

uso per l'esercizio dello sport del tiro a volo, poiché la licenza di porto d'armi per uso di caccia ricomprende in sé quella per il tiro a volo (L. n. 323/1969, art. unico, recita “chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo”) e la licenza per il tiro a volo è esente da tasse (legge finanziaria per l'anno 1994), pertanto una licenza di porto di fucile uso caccia per la quale non si sono pagate le tasse annuali di concessione governative funge in ogni caso a tutti gli effetti da licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo;
trasporto di tutti i tipi di armi comuni da sparo nel numero massimo di sei per movimentazione (Circ. 17 febbraio 1998, n. 559/C-3159-10100(1));
acquisto di tutti i tipi di armi comuni da sparo;
acquisto di polveri e munizioni.
Tuttavia, sebbene la magistratura secondo orientamento granitico ed unanime ritenga non si configuri il reato di porto abusivo di armi ma solo una violazione di carattere amministrativo-fiscale per mancato pagamento di una tassa, le questure ritengono che il mancato pagamento della tassa annuale di concessione governativa privi di qualsiasi validità la licenza di porto di fucile per uso caccia, e pertanto sanzionano con la sospensione o revoca del titolo chi ne faccia uso per lo sport del tiro a volo, il trasporto o l'acquisto di armi (e polveri e munizioni). In ragione di ciò, le armerie sono impossibilitate a vendere armi, munizioni o polveri ai soggetti muniti di licenza di porto di fucile uso caccia per la quale non è stata pagata la tassa di concessione governativa annuale.

Si segnalano, comunque, casi di questure che, a seguito di apposita richiesta dell'interessato, convertono il porto di licenza di fucile per uso caccia in corso di validità sessennale per il quale non è stata pagata la tassa annuale di concessione governativa in porto di fucile per uso di tiro a volo con durata pari alla durata residua del titolo convertito.

Si auspica che giunga quanto prima un intervento chiarificatore sul punto dalle sedi istituzionali.

Avv. Adele Morelli

ti ringrazio
mi sorge spontanea una domanda a questo punto .....
perche' , almeno a me, non è stata data la possibilità di avere sia il PDa sportivo che quello per caccia ? ho
dovuto riconsegnare quello sportivo quando mi hanno consegnato quello per la caccia.
se io volessi non andare a caccia per 2 anni dovrei avere la possibilità di portare le armi in ogni caso senza pagare le tasse( con lo sportivo)
non so se mi son spiegato ;)
 
Sarà chiaro per te, per me invece è chiara la legge è non le chiacchiere o l'inettitudine di alcuni.
Per "chiarezza", sempre tua, potrei postarti una valanga di giurisprudenza ma te la risparmio perché non servirebbe a nulla. Tu rimarrai sempre sulla tua posizione.
Sappi che ai quartieri spagnoli a Napoli, per acquistare armi, non chiedono neanche il porto d'armi. Cos'è un'altra Repubblica?! [emoji1]

Scusami, ma chi ti ha detto che a Napoli, per acquistare armi non chiedono il porto d'armi?
Quest'affermazioni sono offensive e senza fondamento. Una cosa è che un delinquente vada a comprare armi per commettere un reato e le acquista al mercato nero, non certo in un'armeria dei Quartieri Spagnoli e un'altra cosa è che un cittadino onesto Napoletano con tutte le carte in regola si rivolge alla stessa armeria per l'acquisto di armi; perciò non facciamo di "tutt'erba un fascio". Anche a Milano si possono comprare più fucili che a Napoli senza porto d'armi ma dipende dove vengono comprati e da chi, perciò finioamola con questi stupidi paragoni perchè è vero che io non sono di Napoli, ma da Campano mi sento offeso allo stesso modo!
 
Bene, ora, dopo il giochetto, credo che bisognerebbe pagare il biglietto. Allora: abbiamo una statistica che è stata redatta seguendo indicazioni di forumisti, di palese di illegalità commesse da armieri e altre commesse direttamente da titolare di autorizzazioni di polizia, inficiando il requisito primario dell'autorizzazione stessa: l'abuso! Alcuni si sono limitati a fornire indicazioni sulla scorta di conoscenze non dirette, alcuni, invece, hanno dichiarato di aver acquistato o ceduto personalmente armi in assenza del rinnovo della tassa di concessione governativa, quindi in evidente stato di illegalità.
Ora io chiedo: se queste persone fossero chiamate a rispondere di tale condotta, cosa risponderebbero ad un avvio di procedimento amministrativo sanzionatorio di sospensione o revoca dell'autorizzazione!?
 
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