Ma se io ti dicessi che in una città dove derogano alla legge, ammesso che sia così ma non lo è, può esserci il Pierino che è ligio e la fa osservare, cosa cambierebbe nel tuo sondaggio!
La norma che regola il porto d'armi e' detta dal Tulps, non dal capo della polizia (non solo della polizia di stato!), che con circolare ribadisce punto per punto, suffragato dalla circolare del ministero delle finanze, dove è sancito l'obbligo della tassa di CCGG per poter utilizzare appieno il porto d'armi.
Se un armiere non la osserva, non fa alcun testo. Sbaglia e se il Pierino interviene, propone la sospensione della licenza! Basta Pierino!!
Il sondaggio non è vero che non danneggia alcuno. Anzi, fa maturare l'idea che non esiste univocità, mentre non è così!
PS....... Quello che la legge e le direttive dettano
Licenza di porto di fucile per uso di caccia
Norme: art. 42 Tulps, artt. 61 e segg. Reg. Tulps
e art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
È il titolo che consente di portare un’arma lunga (fucile o carabina) per effettuare la caccia durante i periodi di apertura della stagione venatoria.
Per poter ottenere questa licenza è necessario sostenere e superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio dinanzi ad una commissione regionale che ha sede in ogni capoluogo di provincia. In particolare, l’abilitazione si ottiene a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Essi vengono sostenuti per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
legislazione venatoria;
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola;
norme di pronto soccorso.
La licenza, di competenza del questore, ha la validità di sei anni; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa, a cui si accompagna anche il pagamento della tassa regionale. Tali versamenti possono non essere effettuati nel caso in cui il titolare della licenza decidesse di non praticare l’attività venatoria per un certo periodo.
Inoltre, per l’esercizioh venatorio è richiesta una polizza assicurativa il cui scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore. Oltre alle ordinarie compagnie assicurative, anche le associazioni venatorie si occupano di tale aspettoto, proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge.
Per andare a caccia è, poi, necessario essere muniti del tesserino venatorio rilasciato dal comune di residenza. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al comune che lo ha rilasciato. Esso consente l’esercizio della caccia negli Atc (Ambiti territoriali di caccia) di residenza e non.
I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia;
b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale;
c) pagamento per l’Atc.
È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.
L’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma lunga uso caccia, presentabile con le medesime modalità – sopra illustrate – previste per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, deve essere corredata da:
due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168,00 più un’addizionale di euro 5,16 (come previsto dall’art. 24 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992);
la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (polizia-carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,50 per la versione bilingue);
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore presso lo l’Ufficio nazionale per il servizio civile (organo della Presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi dell’art. 636, comma 3, del dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio nazionale per il servizio civile.
fonte:Scuola Superiore di Polizia - Roma