questa la mia interpretazione:
per venderti un'arma l'armiere deve controllare che il porto d'armi sia in corso di validita'. Per essere in corso di validita per il trasposrto di armi lo stesso deve avere le tasse pagate.
Quindi per acquistare un'arma e portarla a casa serve avere il versamento della tassa nazionale effettuato.
l'armiere faccia come vuole ma io senza tassa nazionale pagata non porto a casa nessuna arma.

ciao
 
Ma scusate, c'è bisogno di riscaldare gli animi e cadere nello sporco, per una discussione molto importante come questa? Capisco che le temperature sono scese, ba basta farsi un grappino e tutto si risolve. [lol2.gif]

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Scusa ma non riesco a capire. Perché sul modulo di rilascio/rinnovo avrebbero dovuto riportare gli estremi di una legge che con le armi e con i porto d'armi non c'entra nulla.
Se leggi bene sul "licenzino", il foglietto allegato al porto d'armi, viene apposto un timbro che recita "la validità della licenza per gli anni successivi a quello del rilascio e' espressamente subordinato al pagamento degli oneri fiscali". Probabilmente non tutti gli uffici sono soliti apporre tale avvertenza, perché è superflua dato che la legge non ammette ignoranza, ma la legge che disciplina questa concessione, diversa da quella uso sportivo, e' prettamente fiscale intervenuta successivamente, tanto che la giurisdizione ha sancito che il mancato pagamento, ricade in una sanzione amministrativa e non già in un reato penale (porto abusivo di arma).
Riguardo al porto d'armi per uso sportivo, la legge lo disciplina diversamente. Come dire: la patente B e la patente C. Entrambe abilitano alla guida ma i tempi per i rinnovi non coincidono con gli stessi periodi.
Non è vero che l'interpretazione giuridica ha riguardato questo argomento. Lo ha fatto solo il giudice Mori, ma sappiamo che questo giurista di elevata capacità, non sempre incontra riscontri anche tra i suoi più accesi fan ed è spesso in conflitto con il Ministero dell'Interno sul tema che riguarda le armi e le concessioni. Probabilmente ha ragione, ma non mi risultano sue sentenze in merito.
Le due concessioni sono disciplinate da diverse leggi. La prima 323/69 che riguarda il porto d'armi uso sportivo e l'altra dall'art.42 del Tulps.


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Semplicemente perchè come c'è lo spazio per scrivere il n° del pd, quando è stato rilasciato e da chi, dovrebbe (sempre secondo me) esserci anche quello recante la scadenza della tassa governativa.
Sono certo e convinto che tu abbia ragione, ma devi convenire con me che tutto questo ha dell'assurdo, qualcosa non quadra. Continuo a dire, che la legge e interpretata diversamente dai vari organi che la devono applicare e anche da quelli che ne sono investiti in diversi modi, (vedi armerie).
 
Siccome a me piace essere chiaro e citare le fonti da cui trarne le regole e non le abitudini. E siccome come hai detto, non sono giudice di nessuno, voglio postare a beneficio di chi le regole le osserva e sopratutto le ricerca, nonostante l'ignoranza anche di taluni "addetti ai lavori", posto un quesito di un "addetto", cui vengono ribadite le regole suffragate dalla legge:
"""""""
Licenza di porto di fucile
Sono un ispettore capo, abbonato alla rivista da circa 30 anni. Mi rivolgo a lei per avere chiarimenti circa la validità della licenza di porto di fucile uso caccia nel caso in cui non sia stato effettuato il relativo pagamento delle tasse di concessioni governative. Inoltre, vorrei sapere se – pur in mancanza del pagamento degli oneri fiscali – si può esercitare lo sport del tiro a volo e si possono acquistare e trasportare armi comuni da sparo con relative munizioni.
F. G.

In merito a quanto richiesto, si osserva, preliminarmente, che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 reg. tulps, un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, nella misura stabilita per l’arma oggetto dell’autorizzazione. La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza (trattandosi di differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della pubblica amministrazione, che nel loro contenuto unitario, rappresentano l’operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi) rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche per le attività connesse alla sua titolarità (ad esempio acquisto di armi e munizioni). A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art. 8 del dpr 26 ottobre 1972, n. 641, così come richiamato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, dispone l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse. Come è noto, poi, con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui l’art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza di cui si sia omesso il pagamento della relativa tassa) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d’armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (vedi Cass. n. 01553 del 13 giugno 1990 sez. I). Sembra, invece, di poter consentire, alla luce della vigente normativa, la duplice titolarità della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18 giugno 1969 n. 323, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 tulps. Ed infatti, seppure l’interpretazione della richiamata legge 323/69 sembri escludere la compatibilità tra i due titoli, si è del parere che nella “ratio” della predetta norma, oltre che voler costituire una licenza “ad hoc” che consentisse l’esercizio della richiamata attività sportiva, il legislatore non abbia inteso sancire l’incompatibilità tra le due licenze, quanto piuttosto esonerare dall’obbligo di munirsi della licenza per il tiro a volo coloro che fossero già in possesso di licenza di porto d’arma lunga (per uso di caccia o per difesa personale)."""""



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La nostra giurisprudenza e talmente varia quanto poco comprensibile e si presta a varie interpretazioni:
L'articolo postato da te, Enzo, parla principalmente di "PORTO", quando invece se compro un arma da caccia, semplicemente la "TRASPORTO" che è tutt'altra cosa. Poi invece (se ho ben capito), se ho la tassa governativa scaduta, non posso acquistare armi. Ma mi spieghi perchè col porto d'armi uso sportivo posso? E perchè nel sito della Polizia di Stato, si può scaricare il modulo per la cessione armi tra privati e nello stesso non vi è menzionato il riporto della scadenza della ricevuta del versamento della governativa?
 
Pensa che quest'anno ho acquistato tre armi da un noto armiere della provincia di Vicenza (non vorrei fare nomi, ma chi è del posto ha senz'altro capito a chi mi riferisco), e ad una mia richiesta di chiarimenti, mi ha risposto che a lui basta che si abbia il PdA. Nella stessa armeria, nel 2004 acquistai un 8 e mi fu chiesta anche l'assicurazione.

Quindi a Vicenza segno un si ed un no.

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Comunque, carabinieri o questura, per me sono la stessa cosa, quindi segno no.

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Perfetto. Grazie anche a te.

Ho capito, si stà facendo una specie di "censimento" sul comportamento delle varie armerie o Commissariati P.S. o Stazioni CC. Rilevo che "nell'alta Italia" non fanno tanto caso ai versamenti delle CC.GG. (beati Voi), nella "bassa Italia" siamo costretti a pagarle.... almeno nella maggior parte dei casi..... questo è un dato di fatto.
Saluti
 
Ho capito, si stà facendo una specie di "censimento" sul comportamento delle varie armerie o Commissariati P.S. o Stazioni CC. Rilevo che "nell'alta Italia" non fanno tanto caso ai versamenti delle CC.GG. (beati Voi), nella "bassa Italia" siamo costretti a pagarle.... almeno nella maggior parte dei casi..... questo è un dato di fatto.
Saluti

Ti metto il riassunto. Per i si (serve la CCGG): Avellino, Barletta, Napoli, Olbia, Roma, verona, Vicenza (doppio). Per i no: Ancona, Brescia, Frosinone, Novara, Venezia, Vicenza (doppio)
 
Codice:
Fino all'acquisto dell'ultima arma in armeria, ma uguale anche tra privari (vedi modello sul sito della Polizia) non ve ne era bisogno, ora non so. Ma sono convinto e concordo con quanto dice il giudice Mori. il pd non è valido per tali operazioni solo se scaduto (validità 6 anni dal rilascio).
Provincia di Reggio Calabria.
 
Codice:
Fino all'acquisto dell'ultima arma in armeria, ma uguale anche tra privari (vedi modello sul sito della Polizia) non ve ne era bisogno, ora non so. Ma sono convinto e concordo con quanto dice il giudice Mori. il pd non è valido per tali operazioni solo se scaduto (validità 6 anni dal rilascio).
Provincia di Reggio Calabria.

Grazie. Siamo pari: sette a sette.
 
Ti metto il riassunto. Per i si (serve la CCGG): Avellino, Barletta, Napoli, Olbia, Roma, verona, Vicenza (doppio). Per i no: Ancona, Brescia, Frosinone, Novara, Venezia, Vicenza (doppio)

Grazie, si potrebbe fare una tabella cosi si ha un quadro riassuntivo della situazione. Da un'analisi delle città citate mi azzardo a fare una considerazione banale ma "del tutto personale"....L'Italia non è una nazione unita ma una "Confederazione di Questure e Comandi Vari...." dove ogni "Funzionario o Comandante" decide come fare.....Ma il Ministero non potrebbe chiarire una volta per tutte questo mistero ???
Mi fermo qui..... Buon Natale e Felice 2015
Saluti
 
Acquisto armi e CCGG

Senti Enzo, la vorresti spiegare questa tua strana ostinazione? Potresti piegare cosa c’è che non ti va? Sarà che qualcosa mi sfugge, sarà che non capisco (ma sarei in buona compagnia), sarà chissà che cosa… ma credo che il succo della questione l’abbia chiaramente espresso Darkmax: è evidente che questa discussione ti sta sulle balle!
Per chiarire: dopo aver posto questa domanda, ho anche spiegato che il motivo era quello di capire meglio come funziona il paese nel quale vivo. Possibile che la cosa ti dia tanto fastidio? Posso, in maniera corretta e civile, porre delle domande? Mi sembra che in parecchi si siano mostrati interessati all’argomento ed abbiano collaborato. Se un partecipante al forum mi risponde, qualunque sia l’informazione, io lo ringrazio e la cosa finisce lì. Con te (chissà perché?), non funziona così.
Concludendo, e con riferimento a quanto riportato sopra, sappi che io non ho nessuna intenzione di pagare biglietti e, una tantum, mi faccio portoghese. Concordo con le risposte che ti sono state date e che sdrammatizzano le scelte fatte da alcuni prefetti, da funzionari, da armieri, da cacciatori e, non da ultimo, dal giudice Edoardo Mori. O forse ci dovremmo dichiarare scandalizzati per il fatto che qualcuno non condivide le tue idee?
A questo punto: ma pensala come vuoi, che a me … e tanti saluti!

Tu forse non capisci o fai finta di non capire. Te l'ho spiegato in tutte le maniere, ma molto probabilmente è un mio limite. Ho soprasseduto alle continue contumelie che andavi propinando cercando di insinuare che ci sono isole di illegalità entro le quali si potevano eludere le leggi. Ho fatto un parallelo con le tasse sul passaporto, ma tu sei andato a mille, sollecitando i forumisti a segnalarti le città dove si eludevano le leggi. E lo facevi con una certa soddisfazione e financo ironizzando su taluni soggetti appartenenti alle forze di polizia, ignoranti, secondo te, della legge che prevede il pagamento della tassa du CCGG in materia di porto fucile uso caccia. La giurisdizione è del tutto incompetente in materia, poiché il mancato versamento della tassa di CCGG è sanzionata amministrativamente e il ricorso non c'entrerebbe nulla con la giurisdizione. Quella penale intendo. So che per te è difficile, ma è così.
In questo forum, la prevalente attività dei forumisti, non è quella di /pensionato/fancazzista/cacciatore. Ci sono anche quelli che nella vita svolgono attività professionali che obbligano per legge a prendere cognizione dei reati, tra l'altro perseguibili d'ufficio e di altri che istigano a eludere le leggi. Questo a te non ti passa neanche per l'anticamera del cervello.
Se io vado al bar e prendo il caffè, lo pago e so che il barista mi deve rilasciare lo scontrino. Se non lo fa glielo chiedo, non faccio un sondaggio sul forum sul l'evasione fiscale chiedendo i luoghi dove non rilasciano lo scontrino.
Il paese nel quale vivi funziona così perché ci sono quelli come te che anziché obbligare all'osservanza delle norme un armiere (di cui peraltro hai dato elementi per identificarlo) ti diverti a fare elenchi e statistiche dove la legge viene elusa.
Quando si affronta una discussione, si deve innanzitutto dichiarare la propria intenzione. Soprattutto in questa discussione, la tua posizione doveva essere chiara e precisa. ""La legge dice così. Vi è capitato il contrario? "" E non esporre alcuni forumisti all'ingenuità di dichiararsi contra legem.
La legge è fatta per farla osservare e non trovare il modo di eluderla.
Allora quando si fanno questi "sondaggi", bisogna portare acqua alla propria discussione. Acqua significa giurisprudenza che smentisce la norma o quantomeno la mette in discussione. E in questo caso non ce n'è! Le tasse si pagano o si fa ricorso alle commissioni tributarie!
Detto questo, non ce l'ho con te e con nessuno, per il semplice fatto che non ti conosco. Tu, invece, ti sei permesso di dirmi che non sarei mai stato Questore, desunto anche da come scrivo. Ma tu cosa ne sa chi sono e che attività svolgo! Non ti è bastato essere richiamato più volte all'ordine? Io non sono nessuno ma pago le tasse, osservo le leggi e lo stesso pretendo anche dagli altri. Questo concetto fallo anche tuo e vedrai che il paese in cui vivi, potrebbe anche cambiare.
Un saluto
 
Signori Enzo e santuberto ADESSO BASTA... avete esagerato smettetela subito diversamente chiuderò subito la discussione!

Va bene. Ammetto d'aver scritto e, su consiglio, ho ritirato. Manderò un MP a Alberto69

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Ma scusate, c'è bisogno di riscaldare gli animi e cadere nello sporco, per una discussione molto importante come questa? Capisco che le temperature sono scese, ba basta farsi un grappino e tutto si risolve. [lol2.gif]

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Mi fa piacere che tu abbia scritto: “… per una discussione molto importante come questa …”.
 
Grazie, si potrebbe fare una tabella cosi si ha un quadro riassuntivo della situazione. Da un'analisi delle città citate mi azzardo a fare una considerazione banale ma "del tutto personale"....L'Italia non è una nazione unita ma una "Confederazione di Questure e Comandi Vari...." dove ogni "Funzionario o Comandante" decide come fare.....Ma il Ministero non potrebbe chiarire una volta per tutte questo mistero ???
Mi fermo qui..... Buon Natale e Felice 2015
Saluti

Io proprio non saprei risponderti. Ma penso che se il questore non avesse l’autonomia per dirigere la questura, ma si dovesse limitare a seguire una procedura standard senza considerare l’ambiente dov’è collocata, senza considerare la mentalità del luogo e le consuetudini … beh, allora potrei farlo anch’io che non conosco nulla di certi argomenti.
Buon Natale anche a te.
 
Scusa Santuberto, se la tua risposta, come asserisci, è rivolta esclusivamente ad Alberto ... potevi dargliela in mp e non in pubblica stanza ..... così è evidente che le rogne te le cerchi.
Hai aperto una discussione interessante che grazie all'intervento di un addetto ci ha illuminato su cosa " sia meglio fare " per non incorrere in possibili azioni spiacevoli delle amministrazioni " zelanti ". il modo di esporre le opinioni è stato un pò fuori le righe ed il moderatore ha ripreso i partecipanti alla discussione .. proseguita in modo poi pacato e propositivo nelle giustificazioni adotte. Invece l'ultimo tuo post .... mi lascia basito.
 
chiedo se mai qualcuno di noi cedendo un fucile privatamente abbia controllato anche i versamenti di chi acquista.

Credo che rappresenterebbe la "mosca bianca".

Eccomi....per ultimo ma non ultimo :mrgreen: ! Io nella "mosca bianca" mi ci son imbattuto: all'ultimo acquisto tra privati il venditore ha voluto vedere le concessioni pagate post data rilascio sul pda...se no' non mi dava l'arma!Tanto cmq ,sempre per la statistica,al commissariato per la mia denuncia di presa in carico sempre coi conti correnti validi dovevo andarci,perche' gli "usi&costumi" della mia citta' impongono cosi' [28]!Un saluto.
 
Scusa Santuberto, se la tua risposta, come asserisci, è rivolta esclusivamente ad Alberto ... potevi dargliela in mp e non in pubblica stanza ..... così è evidente che le rogne te le cerchi.
Hai aperto una discussione interessante che grazie all'intervento di un addetto ci ha illuminato su cosa " sia meglio fare " per non incorrere in possibili azioni spiacevoli delle amministrazioni " zelanti ". il modo di esporre le opinioni è stato un pò fuori le righe ed il moderatore ha ripreso i partecipanti alla discussione .. proseguita in modo poi pacato e propositivo nelle giustificazioni adotte. Invece l'ultimo tuo post .... mi lascia basito.

Vabbè. Posso anche sbagliare. Il motivo per cui ho dato una risposta "pubblica", è perché la cosa si è svolta pubblicamente. Comunque, credi che non avevo intenzione di essere fuori luogo anche nei confronti di chi non c'entra. Un saluto
 
tu forse non capisci o fai finta di non capire. Te l'ho spiegato in tutte le maniere, ma molto probabilmente è un mio limite. Ho soprasseduto alle continue contumelie che andavi propinando cercando di insinuare che ci sono isole di illegalità entro le quali si potevano eludere le leggi. Ho fatto un parallelo con le tasse sul passaporto, ma tu sei andato a mille, sollecitando i forumisti a segnalarti le città dove si eludevano le leggi. E lo facevi con una certa soddisfazione e financo ironizzando su taluni soggetti appartenenti alle forze di polizia, ignoranti, secondo te, della legge che prevede il pagamento della tassa du ccgg in materia di porto fucile uso caccia. La giurisdizione è del tutto incompetente in materia, poiché il mancato versamento della tassa di ccgg è sanzionata amministrativamente e il ricorso non c'entrerebbe nulla con la giurisdizione. Quella penale intendo. So che per te è difficile, ma è così.
In questo forum, la prevalente attività dei forumisti, non è quella di /pensionato/fancazzista/cacciatore. Ci sono anche quelli che nella vita svolgono attività professionali che obbligano per legge a prendere cognizione dei reati, tra l'altro perseguibili d'ufficio e di altri che istigano a eludere le leggi. Questo a te non ti passa neanche per l'anticamera del cervello.
Se io vado al bar e prendo il caffè, lo pago e so che il barista mi deve rilasciare lo scontrino. Se non lo fa glielo chiedo, non faccio un sondaggio sul forum sul l'evasione fiscale chiedendo i luoghi dove non rilasciano lo scontrino.
Il paese nel quale vivi funziona così perché ci sono quelli come te che anziché obbligare all'osservanza delle norme un armiere (di cui peraltro hai dato elementi per identificarlo) ti diverti a fare elenchi e statistiche dove la legge viene elusa.
Quando si affronta una discussione, si deve innanzitutto dichiarare la propria intenzione. Soprattutto in questa discussione, la tua posizione doveva essere chiara e precisa. ""la legge dice così. Vi è capitato il contrario? "" e non esporre alcuni forumisti all'ingenuità di dichiararsi contra legem.
La legge è fatta per farla osservare e non trovare il modo di eluderla.
Allora quando si fanno questi "sondaggi", bisogna portare acqua alla propria discussione. Acqua significa giurisprudenza che smentisce la norma o quantomeno la mette in discussione. E in questo caso non ce n'è! Le tasse si pagano o si fa ricorso alle commissioni tributarie!
Detto questo, non ce l'ho con te e con nessuno, per il semplice fatto che non ti conosco. Tu, invece, ti sei permesso di dirmi che non sarei mai stato questore, desunto anche da come scrivo. Ma tu cosa ne sa chi sono e che attività svolgo! Non ti è bastato essere richiamato più volte all'ordine? Io non sono nessuno ma pago le tasse, osservo le leggi e lo stesso pretendo anche dagli altri. Questo concetto fallo anche tuo e vedrai che il paese in cui vivi, potrebbe anche cambiare.
Un saluto

bravo, bravo, bravo!
 
Io proprio non saprei risponderti. Ma penso che se il questore non avesse l’autonomia per dirigere la questura, ma si dovesse limitare a seguire una procedura standard senza considerare l’ambiente dov’è collocata, senza considerare la mentalità del luogo e le consuetudini … beh, allora potrei farlo anch’io che non conosco nulla di certi argomenti.
Buon Natale anche a te.

una procedura standard garantirebbe quella chiarezza da non indurti in errore. Se tutto avvenisse nella propria regione ok ma già se ti sposti e non sai mai come funziona diventa difficile
ciao
 
I carabinieri, ripeto: i carabinieri, del mio paese, non me l'hanno mai chiesto. Vai a capire! Grazie della risposta.

Prego :mrgreen: !E purtoppo non si puo' capire : sempre a fini statistici,capita anche che gl' "usi&costumi" possano variare gia' da commissariato a commmissariato nella medesima citta (Roma!) in materia di procedure!E anche qua' i CC di qualche comune dell'interland ,a volte, interpretano diversamente appena qualche km fuori il g.r.a. !Quindi [42]

una procedura standard garantirebbe quella chiarezza da non indurti in errore. Se tutto avvenisse nella propria regione ok ma già se ti sposti e non sai mai come funziona diventa difficile
ciao

Concordo.....la cosa che lascia perplessi e' che con la legge,a rigor di logica,dovrebbe esser cosi'!Poi a mente fredda ci si rammenta che siamo nel paese dei paradossi....e cercar di capire come funziona diventa fondamentale per tutelarsi [huh.gif]!

Un saluto.
 
Le chiacchiere e l’inettitudine di alcuni? A casa tua, sei abituato a parlare così, oppure sei solo ****? In ogni caso, per me, finisce qui.

A casa mia si parla di regole e di legge senza alcuna approssimazione o improvvisazione. Ora che hai dimostrato che in ogni caserma c'è una campana, dicci dove possiamo risparmiare e eludere le regole. Per il resto, sono dello stesso parere..
 
Ma se io ti dicessi che in una città dove derogano alla legge, ammesso che sia così ma non lo è, può esserci il Pierino che è ligio e la fa osservare, cosa cambierebbe nel tuo sondaggio!
La norma che regola il porto d'armi e' detta dal Tulps, non dal capo della polizia (non solo della polizia di stato!), che con circolare ribadisce punto per punto, suffragato dalla circolare del ministero delle finanze, dove è sancito l'obbligo della tassa di CCGG per poter utilizzare appieno il porto d'armi.
Se un armiere non la osserva, non fa alcun testo. Sbaglia e se il Pierino interviene, propone la sospensione della licenza! Basta Pierino!!
Il sondaggio non è vero che non danneggia alcuno. Anzi, fa maturare l'idea che non esiste univocità, mentre non è così!

PS....... Quello che la legge e le direttive dettano
Licenza di porto di fucile per uso di caccia

Norme: art. 42 Tulps, artt. 61 e segg. Reg. Tulps
e art. 22 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
È il titolo che consente di portare un’arma lunga (fucile o carabina) per effettuare la caccia durante i periodi di apertura della stagione venatoria.
Per poter ottenere questa licenza è necessario sostenere e superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio dinanzi ad una commissione regionale che ha sede in ogni capoluogo di provincia. In particolare, l’abilitazione si ottiene a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Essi vengono sostenuti per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza.
Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
legislazione venatoria;
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola;
norme di pronto soccorso.
La licenza, di competenza del questore, ha la validità di sei anni; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa, a cui si accompagna anche il pagamento della tassa regionale. Tali versamenti possono non essere effettuati nel caso in cui il titolare della licenza decidesse di non praticare l’attività venatoria per un certo periodo.
Inoltre, per l’esercizioh venatorio è richiesta una polizza assicurativa il cui scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore. Oltre alle ordinarie compagnie assicurative, anche le associazioni venatorie si occupano di tale aspettoto, proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge.
Per andare a caccia è, poi, necessario essere muniti del tesserino venatorio rilasciato dal comune di residenza. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al comune che lo ha rilasciato. Esso consente l’esercizio della caccia negli Atc (Ambiti territoriali di caccia) di residenza e non.
I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia;
b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale;
c) pagamento per l’Atc.
È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.
L’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma lunga uso caccia, presentabile con le medesime modalità – sopra illustrate – previste per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, deve essere corredata da:
due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168,00 più un’addizionale di euro 5,16 (come previsto dall’art. 24 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992);
la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (polizia-carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,50 per la versione bilingue);
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure di aver presentato istanza di rinuncia allo status di obiettore presso lo l’Ufficio nazionale per il servizio civile (organo della Presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi dell’art. 636, comma 3, del dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio nazionale per il servizio civile.
fonte:Scuola Superiore di Polizia - Roma

a parte le opinioni personali ....
quello che ho messo in neretto non è proprio chiaro secondo me
ciao
 
Ovviamente siamo in Italia, dove tutto è certo fuorché la certezza ( e l'omogeneità) del diritto.

Pensiero sicuramente condiviso dalla maggioranza. Grazie mille della risposta.

Ancora qualche risposta e poi darò i risultati con uno specchietto riassuntivo. Attualmente siamo a 11 a 13 per il "NO" (non viene richiesta la CCGG)
 
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Buongiorno a tutti. Anche in considerazione del fatto che su questo argomento ogni tanto si torna a discutere, vorrei chiedere a tutti gli amici del forum come si regolano gli armieri relativamente alla vendita delle armi nella loro città. La domanda è semplice: “ da voi, per acquistare un’arma, è necessario aver pagato le Concessioni Governative?” Comincio io col dare tre risposte sicure: 1) Verona: si (si deve averle pagate); 2) Vicenza (no (non è necessario); 3) Venezia: no (non è necessario). A queste tre situazioni, si può aggiungere il parere del giudice Mori (uno dei massimi esperti in materia):

earmi.it Enciclopedia delle armi – a cura di Edoardo Mori
Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo annuale - Validità
La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema. E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 della legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida per sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cui chi porta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogni sei anni!
5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso .
2. (omissis)
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
6) E' del tutto pacifico che chi caccia solo all'estero non è tenuto a pagare né la tassa di concessione governativa né le tasse regionali venatorie e che è sufficiente che abbia una autorizzazione al trasporto di armi sportive (quindi molto meno di una licenza per il tiro a volo) per ottenere il rilascio della carta europea; ed infatti non vi è nessuna sanzione per chi non paga la tassa (art. 2 D. L.vo 30-12-1992 n.527). Quindi il cacciatore usa la licenza di caccia per trasportare armi e per acquistare le munizioni per cacciare all'estero.
Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
QUINDI: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.
Meglio di così non riesco a spiegare la cosa; ma se uno non la capisce, vuol dire che è inutile insistere perché troppo *******!
 
Non volendo insistere nel chiedere ulteriori informazioni, fornisco i risultati di questo mini sondaggio: 13 a 11 per i NO. No, non viene richiesta la ricevuta delle CCGG nelle seguenti città (o province): Ancona, Biella, Brescia, Cagliari, Frosinone, Novara, Reggio Calabra, Salerno, Venezia, Urbino; SI, viene richiesta la ricevuta: Avellino, Barletta, Napoli, Olbia, Taranto, Torino, Verona, Firenze. Altra situazione: viene richiesta a seconda dell'armeria nella quale ci si reca: Roma, Udine e Vicenza. Cordiali saluti.

ahaha l Italia è davvero un paese unico ....
 
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