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Questo per chi pensava che la sentenza della Corte Costituzionale fosse indirizzata solo agli appostamenti fissi del Veneto......
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Significa che entro il 28-02 devi smontare il capanno e portarti a casa tutti i ferri. Poi a Settembre lo rimonti, non ho ben capito con cosa.
Comunque sui capanni è tutto sospeso fino a Febbraio, c'è solo l'obbligo di segnalarlo al comune. I verbali fatti riguardavano la capanna di ricovero. Ad onor del vero la copia del verbale che ho visto riguardava una struttura più vicina ad un casa che ad una capanna, ma su questa scia tutte le capanne con una semplice tettoia sono a rischio
mi sembra una proposta accettabile.-
no, fa' dimolto caare!!!
;-)..............Si leggendo i Vs.post hai ragione. Io avevo solo letto la normativa, ma ignoravo cosa vi fosse nascosto dietro ad essa.-
Avevi comunque tempo fino al 24 febbraio '14
Non mi sembra che si stia configurando la situazione che descrivete...
La nuova normativa definisce il possibile utilizzo di legno, materiali leggeri e tradizionali, e rimanda ai regolamente comunali il dettaglio di cosa esattamente significhi...
Per cui ci sarà da lavorare con i Comuni ma non credo sia poi così trascendentale inserire i "tubi Innocenti" tra questi...
Semmai il pericolo riguarderà aree a vincolo ambientale dove gli scenari saranno ovviamente + complicati...
Per i capanni alla minuta secondo me problemi...zero.
Sandro
E' un casino, per chi ha i palchi ai colombi. Anzi è la fine. In atc Firenze già partiti i gav e primi verbali.
era nell'aria da tempo... per sentito dire dovrebbero anche toglierlo l'ufficio difesa fauna
Con la pubblicazione avvenuta ieri sul BURT della Legge N.65/2014 "Norme per il governo del territorio" vine definitivamente scritta la parola fine sull'intera vicenda, anche se in sostanza viene confermato l'impianto che conoscevamo già..
In sostanza, se un appostamento fisso risponde ai 4 requisiti dell'art.34 comma 6 bis della Legge Regionale 3/94 :
a) non comportino alcuna alterazione permanente
dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri
o con materiali tradizionali tipici della zona o con
strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano
facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza
dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo
abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
diventa automaticamento assoggettato all'art.135 della nuova legge "Edilizia Libera" e potrà rimanare sul territorio fin quando sarà valida l'autorizzazione Provinciale....
Tutti gli appostamenti che NON rispondono ai 4 requisiti sono assoggettabili sempre all'art 34 ma comma 6 quater, per loro l'articolo di riferimento diventa il 136 "Opere soggette a SCIA", l'unica strada percorribile per chi vuol mantenere comunque l'appostamento fisso in essere è richiedere appunto la SCIA al comune ove è ubicato l'appostamento fisso.
Altra alternativa è smantellare l'appostamento non conforme e ricostruirne uno conforme, ricordo che a tal proprosito la proroga al 31/12/2014 sembrerebbe essere rimasta invariata....
Un saluto
Sandro