Re: RADIO BOTTE 2010/11
A Comacchio è SIC e si può usare ancora il piombo nikelato.
Conosci allora Benelli, il gioielliere, complimentandovi x le belle e valide botti dove cacciate ??
Se il chiaro ce l'hai in Zps-PreParco:
Vedasi calendario regionale:
Art. 9
Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale
(ZPS)
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta
(Aythya fuligula);
b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1°
settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di
selezione agli ungulati;
c) effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di
caccia - corrispondenti al giovedì ed alla domenica -
fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale
valgono le disposizioni della presente legge;
d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per
l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali
ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra,
compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri
dalle rive più esterne;
e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7
della presente legge, prima del 1° settembre;
f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale,
prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche.
Cal. Provinciale:
-- E’ fatto divieto di uso e detenzione di cartucce a munizione
spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata
(tipo “over 100” o similari)
Cal. PreParco:
ART. 6 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO
NELLE ZONE VALLIVE (PIALLASSA BAIONA-PIOMBONI)
Zone vallive - Riduzione impianti - Trasferibilità della concessione -
Termini per conformità
1. L'esercizio venatorio nella zona valliva (Piallassa Baiona-Piomboni)
è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo.
La caccia da appostamento temporaneo potrà essere fatta esclusivamente
sugli argini e sui dossi ove esistono le distanze previste dalla
legge dagli appostamenti fissi in effettivo esercizio;
2. Nel periodo 19 - 30 settembre 2010 la caccia termina alle ore 17.00
(ora legale);
3. E' fatto divieto di usare barche a motore ad eccezione dei canali navigabili
(principali);
4. Al fine di una riduzione della pressione venatoria, ogni tina o capanno
principale non potrà avere alcun impianto sussidiario;
5. Nei casi di espressa rinuncia o di abbandono per qualsiasi causa o
ragione della concessione di appostamento da parte di un titolare non
verranno rilasciate nuove concessioni o sostituzioni con nuovi nominativi.
Sono ammesse solo ed esclusivamente sostituzioni del titolare a
favore di sostituti dello stesso appostamento fisso risultanti dalla autorizzazione
per la stagione di caccia precedente e titolari di licenza di
caccia.
ART. 6BIS - MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO
NELLA ZONA VALLIVA (VALLE DI COMACCHIO)
1. L’esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è consentito esclusivamente
da appostamento fisso con le modalità indicate dal vigente
Calendario Venatorio;
2. L’esercizio venatorio è consentito in tre giornate fisse settimanali:
giovedì, sabato e domenica fino alle 16.00;
3. L’accesso e l’uscita dalla Valle avviene rispettivamente dalle ore
3.00 alle ore 17.00 (ora legale) e dalle ore 4.00 alle ore 17.00 (ora solare)
6.Le operazioni destinate a preparare i richiami (stampi compresi) possono
effettuarsi un’ora prima ed il ritiro può avvenire sino ad un’ora dopo
a8) Armi e munizioni
-- E’ fatto divieto di utilizzo di fucile con canna ad anima
rigata, nonchè di uso e detenzione di munizioni a palla
unica per fucile a canna liscia, che non siano previste
ART. 7 - DIVIETI PARTICOLARI
Fatta salva l’applicazione di ulteriori divieti generali previsti
dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di protezione fauna
ed esercizio venatorio, normativa sulle armi, nonché di parchi
regionali (L.R. 11/87), nelle zone di pre-parco vigono i seguenti
divieti particolari:
a)detenere anche se scarico o chiuso in busta, più di un fucile per ogni
cacciatore, sia nel posto di caccia, sia a bordo dei veicoli usati per recarsi
sul posto di caccia;
b)detenere in qualsiasi forma richiami a funzionamento magnetico o
elettromagnetico, sia essi funzionanti o meno, sia nel posto in cui si esercita
la caccia, sia, nel caso di caccia di appostamento in zona umida;
c)detenere mezzi trasmittenti o ricetrasmittenti e, comunque atti a comunicare
con altri a fini di caccia, sia nel posto in cui si esercita la caccia,
sia nel caso di caccia da appostamento in zona umida, sul mezzo
utilizzato per accedervi;
d)detenere od usare mezzi ed armi da caccia che risultino all’atto del
controllo, manomessi, modificati o senza apposito fermo che riduca a 2
le cartucce nel serbatoio;
e)arrecare disturbo alla fauna selvatica nell’attraversamento delle zone
di parco ed altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di
caccia assegnato;
f)cacciare con modalità diverse da quelle del presente regolamento;
g)usare il segugio e derivati nelle zone di pre-parco;
h)cacciare senza essere titolari o possedere il tesserino speciale od il
permesso giornaliero, oppure con tesserino o permesso contraffatto e
comunque non regolare ai sensi del presente regolamento;
i)non consentire od opporsi, all’ispezione ed al controllo del materiale
posto all’interno del capanno o nei contenitori del cacciatore situati nel
posto di caccia;
l)attraversare le aree di parco, di pre-parco, le oasi e le riserve naturali,
ed altri ambiti di protezione faunistica, con mezzi (veicoli a motore o barche,
ecc...), se si trasportano armi, anche se scariche ed in custodia,
salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel
luogo di caccia o di tiro a volo nelle giornate e negli orari consentiti a
norma del presente regolamento. In questo caso l’arma dovrà essere
scarica e custodita in busta completamente chiusa;
m)quando vi siano trattori, mietitrebbie o altri mezzi per i lavori agricoli in
attività, cacciare o sostare a distanza inferiore di 100 metri dal loro raggio
d’azione con il fucile scarico anche se chiuso nel fodero;
n)esercitare la caccia nella zona speciale al colombaccio, od in quella
alle specie acquatiche, fuori dai posti assegnati o senza essere muniti di
autorizzazione collettiva per tutta la stagione venatoria se si fa parte di
un gruppo regolarmente costituito oppure senza il permesso giornaliero
per il posto assegnato;
o)nelle aree pinetate potranno essere usati solo bossoli di cartone;
p)sostare i veicoli o mezzi di trasporti usati a fini di caccia nelle zone di
parco, oppure nei terreni poderali agricoli, privati o pubblici, compresi gli
stradoni, le capezzagne e le pertinenze idrauliche pubbliche, ad eccezione
delle strade carrozzabili pubbliche o private, nonché delle piazzole
di sosta appositamente delimitate.
INSOMMA HANNO BANDITO VARI TIPI DI DETENZIONE, MA COME MUNIZIONI SOLO LA DETENZIONE DELLE OVER 70-100, QUELLE A BICCHIERE ROVESCIATO, ECC., NON QUELLA DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO IN ZPS-PREPARCO, ammesse dal calendario regionale.
Altre provincie (Firenze ad es.; Bologna mi pare x le zps in pianura) invece hanno vietato anche la mera detenzione delle cartucce di piombo.
Io so e leggo questo a Ravenna: utilizzo vietato.