Scusate dal sito che avete richiamato posto questa risposta che mi sembra molto in linea con la discussione in oggetto:
Oggetto del messaggio: Re: Richiami acustici: permessi o vietati?Inviato: 5 feb 2009, 15:24
expert birder
Iscritto il: 1 ago 2008, 17:04
Messaggi: 786
Località: Verona Ci comunica Paolo Maria Politi:
A beneficio di tutti coloro che hanno espresso quesiti e sull'uso dei richiami (play-back) penso sia interessante conoscere il parere di Augusto Atturo, uno dei massimi esperti italiani sulla Legge sulla Caccia 157/92.
Cita:
E' vero che i divieti valgono per "chiunque". Comunque la giurisprudenza sul furto venatorio ha chiarito che le disposizioni dell'art.21 della legge 157/92 sono destinate al cacciatore (e che quando non c'è licenza di caccia si applica il furto, ma questo sempre quando si commette una uccisione/sottrazione delgi animali selvatici alla disponibilità dello Stato).
Comunque anche volendo dare un'assoluta applicazione letterale, il divieto di uso richiami elettoacustici con sparo ha una sua sanzione penale.
L'uso delle registrazioni senza attività venatoria non ha invece sanzioni; infatti non è vero che c'è sanzione amministrativa con l'uso dei richiami senza tentativo di apprensione illecita. Le sanzioni amministrative contengono un rimando all'art. 5 della 157/92 (richiami vivi e allevamenti) e quindi la ratio della norma sanzionatoria amministrativa sembra destinata all'uso di animali vivi.
Conforta questa lettura anche il pronunciamento dell'
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che con Provvedimento n. 5165 (istruttoria PI1296-“Strumenti venatori” a carico di Plurifon & C.) del 3/7/1997, pubblicata sul Bollettino n. 27/1997, ha deliberato che una pubblicità pubblicata sulla rivista Diana riguardante alcuni modelli di riproduttori magnetici di canti di uccelli selvatici a ciclo continuo (raffigurati anche fotograficamente),sia pure con l’avvertenza del divieto d ’uso venatorio in Italia in caratteri più piccoli del complessivo messaggio,costituisce, dato che il “target” della rivista è costituito da lettori cacciatori, pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, lettera b), con riferimento all'articolo 3, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta, pertanto, con effetto immediato, l'ulteriore diffusione.
Il garante, in sostanza, afferma che è pubblicità ingannevole reclamizzare il plurifon vicino ad immagini di cartucce, ma non si sogna di dire che il plurifon non può essere venduto o usato per scopi non venatori.
Pertanto l'uso del Play-back non è vietato, purchè tale attività sia esercitata con il buon senso....
ciao
Paolo Maria Politi