Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Gino Melfi
Non vorrei essere tacciato per colui che pensa sempre in negativo, ma se ho una perplessità ritengo giusto esporla a tutti, a cosa servirebbe altrimenti avere creato dei gruppi fb se non ad aprire un dibattito fra di noi ed a scambiarci idee, opinioni o suggerimenti non fosse altro per cercare di superare il problema?
TEMA: AMBITO TERRITORIALE CACCIA SALERNO 2 ( AREA CONTIGUA PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DEL DIANO )
Fino all'anno scorso abbiamo avuto accesso, e non solo i cacciatori della Provincia di Salerno ma anche tantissimi cacciatori della Provincia di Napoli, in quel territorio grazie ad un'escamotage che la Regione Campania adottò, sostituendo la parola RESIDENZA ANAGRAFICA IN RESIDENZA VENATORIA e determinando quell'area ATC SA 2. Avendo quell'area una grandissima estensione, la stessa, negli anni, ha ospitato circa 10.000 cacciatori Provinciali e non. Per la verità questa fù una giusta forzatura della Regione che ritenne non poter favorire i circa 3.000 cacciatori di quei posti a discapito dei restanti 7.000 che altrimenti ne sarebbero rimasti esclusi. E' anche vero che la legge Nazionale 394 detta che all'interno di un'area contigua possano esercitarvi la caccia solo coloro che abbiano residenza anagrafica nei comuni insistenti all'interno del parco e dei comuni all'interno dell'area contigua. Ora si verifica che qualcuno stia richiamando il dettato della legge Nazionale creando l'ennesimo problema ad una situazione già pesante da sopportare per non solo i cacciatori Salernitani ma anche per quelli Napoletani e quant'altri usufruivano di quell'area per esercitarvi la propria passione. Sembra che il motivo scatenante
sia stato posto in essere dal Presidente dell'ATC 2 SA, il quale vede ridotte le entrate economiche alle casse del proprio ambito dai 300.000 euro agli attuali 90.000 euro circa. Noi invitiamo gli addetti ai lavori ad una attenta riflessione, ed invitiamo i cacciatori di quel posto a non gioire su una situazione che potrebbe diventare anche per loro molto pesante. Basti immaginare che se quell'area diventa esclusivamente area contigua sparisce l'ATC, perchè, caro Presidente Liguori che motivo avrebbe a quel punto l'esistenza di un comitato di gestione ATC e l'area stessa sarebbe gestita direttamente dagli organi del parco. Riflettete bene, il Presidente del parco potrebbe aprire la caccia il primo di ottobre e chiuderla 31 dello stesso mese. per cui tutti uniti a sostenere le ragioni della pluralità perchè la carta vincente resta sempre solo quella. E comunque voglio avvisare tutti che in caso negativo, ho già discusso con De Stefano una possibile soluzione, ma aspettiamo a vedere. Un cordiale saluto Gino Melfi CONF.A.V.I.
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Ecco l'art.della legge nazionale sui parchi(solo i residenti nei comuni delle aree contigue possono praticare la caccia)____Art. 32 - Aree contigue
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.