Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Ecco qui la delibera, in corso di pubblicazione sul BURC, in verità non siamo andati male, proprio una schifezza!!
Delibera della Giunta Regionale n. 461 del 06/09/2012
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Settore 5 Foreste, caccia e pesca
Oggetto dell'Atto:
DECRETO CAUTELARE N. 1163 DEL 21.08.2012 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI: MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO
DELLA CAMPANIA 2012-2013.
fonte: Burc Digitale
n. 56 del 10 Settembre 2012
Il Presidente Caldoro
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. la legge 11.2.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’articolo 18,
comma 2, dispone, tra l’altro, in merito alle specie cacciabili ed
all’arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie,
alla possibilità di modificare i termini per l’attività venatoria su
ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per
l’emanazione dei calendari venatori;
b. con deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 17.7.2012
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 2.8.2012,
pubblicata sul BURC n. 52 del 13.8.2012, è stata disposta la
proroga al 31.12.2012 del piano faunistico venatorio della
Regione Campania;
c. con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 17.7.2012, tra
l’altro, è stato approvato il calendario venatorio della Campania
per l’annata 2012-2013;
PRESO ATTO
a. del ricorso n. reg. gen. n. 3776 del 21.08.2012, con cui il W.W.F.
Italia ha adito il T.A.R. Campania contro la Regione Campania,
tra l’altro, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
ex art. 55 e 56 c.p.a., della deliberazione della Giunta Regionale
Campania n.361 del 17.7.2012 recante l’approvazione del
calendario venatorio regionale per il triennio 2012/1015 –
calendario per l’annata venatoria 2012/2013, e del calendario
venatorio allegato al provvedimento medesimo;
b. del decreto n. 1163 del 21.8.2012 con cui il Tribunale
Amministrativo della Campania - sede di Napoli - ha accolto la
domanda di misura cautelare provvisoria e ha disposto la
sospensione del calendario venatorio regionale approvato con la
delibera n. 361/2012 limitatamente alla preapertura fino alla
prossima Camera di consiglio del 12 settembre 2012;
RILEVATO che
a. nel citato decreto di sospensione cautelare sono state
considerate le censure mosse con il primo ed il secondo motivo
del ricorso avverso il provvedimento gravato;
b. il primo motivo del ricorso evidenzia, tra l’altro, che il calendario
venatorio ha disatteso il parere dell’I.S.P.R.A. disponendo la
preapertura alla specie tortora per cinque giornate piuttosto che
per tre durante il mese di settembre, e precisamente i giorni 1, 2,
5, 12 e 13;
c. il secondo motivo del ricorso evidenzia, tra l’altro, l’adozione del
calendario in assenza della prescritta valutazione di incidenza,
richiesta al competente Settore Regionale che non ha ancora
adottato lo specifico provvedimento;
fonte: Burc Digitale
n. 56 del 10 Settembre 2012
RITENUTO di dover provvedere con urgenza alle modifiche del
calendario venatorio al fine di consentire l’attività venatoria sulla
specie migratoria Tortora che nel periodo ha iniziato l’attività
migratoria postriproduttiva, che si esaurisce entro la fine di
settembre, in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale
cautelare;
RITENUTO pertanto di dover:
a. modificare la deliberazione della Giunta Regionale Campania
n.361 del 17.7.2012 nel punto a. del “VISTA la versione definitiva
del calendario venatorio …” riportando solo due giorni (12 e 13
settembre) di preapertura alla specie tortora;
b. modificare il calendario venatorio fissando solo due giorni (12 e
13 settembre) di preapertura alla specie tortora e vietando
l’attività venatoria nei Siti di Interesse comunitario, nei “proposti
Siti di Interesse Comunitario” e nelle Zone di Protezione Speciale”
dell’intero territorio regionale in assenza della prescritta
valutazione di incidenza;
VISTO l’articolo 18 della la legge 11.2.1992 n. 157;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per quanto espresso in narrativa che si intende approvato ed
integralmente riportato nel seguente dispositivo:
1. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale Campania
n.361 del 17.7.2012 nel punto a. del “VISTA la versione definitiva del
calendario venatorio …” ed in particolare sostituire il punto con il
seguente: “il periodo di preapertura della caccia per i giorni 12 e 13
settembre 2012 esclusivamente da appostamento per la specie
tortora, e per i giorni 12 e 13 settembre per la specie quaglia;”;
2. di modificare il calendario venatorio regionale per il triennio 2012-
2015 – calendario per l’annata venatoria 2012-2013:
2.1 sostituendo il paragrafo “Preapertura” con il seguente “Nei
giorni 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio
alla specie tortora (Streptopelia turtur), soltanto da
appostamento temporaneo; nei giorni 12 e 13 settembre 2012 è
consentito l’esercizio venatorio su quaglia (Coturnix coturnix).
Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività
venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione e, in
assenza della prescritta valutazione di incidenza, nei Siti di
Interesse comunitario, nei“proposti Siti di Interesse
Comunitario.”;
2.2 inserendo prima del penultimo capoverso del paragrafo
“Apertura” il seguente: “Nei Siti di Interesse comunitario, nei
proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione
Speciale dell’intero territorio regionale è tassativamente vietato
fonte: Burc Digitale
n. 56 del 10 Settembre 2012
praticare attività venatoria in assenza della prescritta
valutazione di incidenza.”;
3. di provvedere affinché la presente deliberazione sia pubblicata, con
la massima urgenza, sul primo numero utile del B.U.R.C. e sui siti
istituzionali della Regione Campania.
Copia della presente sarà trasmessa all’A.G.C. Avvocatura per i
provvedimenti conseguenti, al Settore Foreste Caccia e Pesca ed al
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la
pubblicazione.
Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Ecco qui la delibera, in corso di pubblicazione sul BURC, in verità non siamo andati male, proprio una schifezza!!
Delibera della Giunta Regionale n. 461 del 06/09/2012
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Settore 5 Foreste, caccia e pesca
Oggetto dell'Atto:
DECRETO CAUTELARE N. 1163 DEL 21.08.2012 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI: MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO
DELLA CAMPANIA 2012-2013.
fonte: Burc Digitale
n. 56 del 10 Settembre 2012
Il Presidente Caldoro
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. la legge 11.2.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’articolo 18,
comma 2, dispone, tra l’altro, in merito alle specie cacciabili ed
all’arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie,
alla possibilità di modificare i termini per l’attività venatoria su
ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per
l’emanazione dei calendari venatori;
b. con deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 17.7.2012
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 2.8.2012,
pubblicata sul BURC n. 52 del 13.8.2012, è stata disposta la
proroga al 31.12.2012 del piano faunistico venatorio della
Regione Campania;
c. con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 17.7.2012, tra
l’altro, è stato approvato il calendario venatorio della Campania
per l’annata 2012-2013;
PRESO ATTO
a. del ricorso n. reg. gen. n. 3776 del 21.08.2012, con cui il W.W.F.
Italia ha adito il T.A.R. Campania contro la Regione Campania,
tra l’altro, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
ex art. 55 e 56 c.p.a., della deliberazione della Giunta Regionale
Campania n.361 del 17.7.2012 recante l’approvazione del
calendario venatorio regionale per il triennio 2012/1015 –
calendario per l’annata venatoria 2012/2013, e del calendario
venatorio allegato al provvedimento medesimo;
b. del decreto n. 1163 del 21.8.2012 con cui il Tribunale
Amministrativo della Campania - sede di Napoli - ha accolto la
domanda di misura cautelare provvisoria e ha disposto la
sospensione del calendario venatorio regionale approvato con la
delibera n. 361/2012 limitatamente alla preapertura fino alla
prossima Camera di consiglio del 12 settembre 2012;
RILEVATO che
a. nel citato decreto di sospensione cautelare sono state
considerate le censure mosse con il primo ed il secondo motivo
del ricorso avverso il provvedimento gravato;
b. il primo motivo del ricorso evidenzia, tra l’altro, che il calendario
venatorio ha disatteso il parere dell’I.S.P.R.A. disponendo la
preapertura alla specie tortora per cinque giornate piuttosto che
per tre durante il mese di settembre, e precisamente i giorni 1, 2,
5, 12 e 13;
c. il secondo motivo del ricorso evidenzia, tra l’altro, l’adozione del
calendario in assenza della prescritta valutazione di incidenza,
richiesta al competente Settore Regionale che non ha ancora
adottato lo specifico provvedimento;
fonte: Burc Digitale
n. 56 del 10 Settembre 2012
RITENUTO di dover provvedere con urgenza alle modifiche del
calendario venatorio al fine di consentire l’attività venatoria sulla
specie migratoria Tortora che nel periodo ha iniziato l’attività
migratoria postriproduttiva, che si esaurisce entro la fine di
settembre, in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale
cautelare;
RITENUTO pertanto di dover:
a. modificare la deliberazione della Giunta Regionale Campania
n.361 del 17.7.2012 nel punto a. del “VISTA la versione definitiva
del calendario venatorio …” riportando solo due giorni (12 e 13
settembre) di preapertura alla specie tortora;
b. modificare il calendario venatorio fissando solo due giorni (12 e
13 settembre) di preapertura alla specie tortora e vietando
l’attività venatoria nei Siti di Interesse comunitario, nei “proposti
Siti di Interesse Comunitario” e nelle Zone di Protezione Speciale”
dell’intero territorio regionale in assenza della prescritta
valutazione di incidenza;
VISTO l’articolo 18 della la legge 11.2.1992 n. 157;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per quanto espresso in narrativa che si intende approvato ed
integralmente riportato nel seguente dispositivo:
1. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale Campania
n.361 del 17.7.2012 nel punto a. del “VISTA la versione definitiva del
calendario venatorio …” ed in particolare sostituire il punto con il
seguente: “il periodo di preapertura della caccia per i giorni 12 e 13
settembre 2012 esclusivamente da appostamento per la specie
tortora, e per i giorni 12 e 13 settembre per la specie quaglia;”;
2. di modificare il calendario venatorio regionale per il triennio 2012-
2015 – calendario per l’annata venatoria 2012-2013:
2.1 sostituendo il paragrafo “Preapertura” con il seguente “Nei
giorni 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio
alla specie tortora (Streptopelia turtur), soltanto da
appostamento temporaneo; nei giorni 12 e 13 settembre 2012 è
consentito l’esercizio venatorio su quaglia (Coturnix coturnix).
Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività
venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione e, in
assenza della prescritta valutazione di incidenza, nei Siti di
Interesse comunitario, nei“proposti Siti di Interesse
Comunitario.”;
2.2 inserendo prima del penultimo capoverso del paragrafo
“Apertura” il seguente: “Nei Siti di Interesse comunitario, nei
proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione
Speciale dell’intero territorio regionale è tassativamente vietato
fonte: Burc Digitale
n. 56 del 10 Settembre 2012
praticare attività venatoria in assenza della prescritta
valutazione di incidenza.”;
3. di provvedere affinché la presente deliberazione sia pubblicata, con
la massima urgenza, sul primo numero utile del B.U.R.C. e sui siti
istituzionali della Regione Campania.
Copia della presente sarà trasmessa all’A.G.C. Avvocatura per i
provvedimenti conseguenti, al Settore Foreste Caccia e Pesca ed al
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la
pubblicazione.