Caretta vuole cambiare la 157 (1 utente sta leggendo)

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axel69

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Oggi, 4 aprile, l’onorevole Maria Cristina Caretta (Fratelli d’Italia) ha presentato alla camera dei deputati un progetto di legge che modifica la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. In attesa di leggerne il contenuto, ecco la dichiarazione della parlamentare che è anche presidente dell'Associazione cacciatori veneti-Confavi: "In tutta Europa, nessuna legge statale sulla gestione faunistica è rimasta immutata per un periodo così lungo, 26 anni, senza prestarsi agli opportuni aggiornamenti e ai necessari adeguamenti alle mutate esigenze di corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali nel nostro Paese". "La presente proposta di legge", continua l’onorevole Caretta - "si prefigge l’obiettivo di apportare gli opportuni aggiornamenti e necessari correttivi alla legge statale, anche alla luce dell’esperienza di ben 26 anni di applicazione sul territorio nazionale, adeguandola alle attuali esigenze e alle modalità gestionali già in essere in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea, sicuramente nel rispetto delle direttive comunitarie, ma anche nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni nazionali e locali".


Fonte by armi e tiro
 
La persona è seria e con le idee chiare, secondo me questa volta ci sono buone possibilità che venga fatto qualcosa di buono.....

Ciao,Marco

Mha lo spero, ma non ci credo troppo, quello che non è stato fatto nel 2008 con la petizione e la raccolta firme, quasi 870.000. La vedo dura 10 anni più tardi con questo clima ostile che si è instaurato, mi basterebbe mantenere integro quello che abbiamo e rendere una più giusta considerazione della caccia in questo Paese.
 
Se c'è qualcuno di cui mi fido per mettere le mani sulla "nostra" legge è proprio lei.

Si, ma la proposta và in parlamento. La portò anche orsi appoggiato da Berlato e sai che fine abbiamo fatto. Attacco mediatico a 360 gradi. Non siamo pronti.
 
Con tutta la stima che nutro nei confronti della Carretta non credo proprio che questa sia la composizione giusta del parlamento x modificare "in meglio" la 157.....

non abbiamo nemmeno una composizione..... se e' per quello...
 
non abbiamo nemmeno una composizione..... se e' per quello...


E' vero...a parte quello intendevo che il rapporto di forze presenti non è certo a noi favorevole...
Difficile far passare una modifica "migliorativa"...ovviamente x noi...della 157.
 
Lodevole iniziativa senza dubbio, se si potesse leggere avremmo la possibilità di commentarla, altro discorso sarà l’iter parlamentare, se il governo prossimo verrà formato da cdx e 5* tutti i temi in disaccordo resteranno fuori dal programma, quindi trovare una maggioranza in parlamento sarà arduo compito......
 
Quella presentata dall onorevole Brambilla è un tantino più preoccupante....


Figurati...
Ha sbraitato al vento quando era eletta in un partito che aveva da solo il 30%...figurarsi ora .
E' altro che mi preoccupa....
 
con la batosta presa da silvietto mi stupirei che dudu non sia già volato fuori da arcore,insieme alla stratega rossa.se poi il vecchio boia si ricorda dei voti che aveva quando era il presidente cacciatore son guai...
 
Scusate ho letto una bozza della carretta ma in peggio praticamente non bisogna superare le 30 giornate di caccia alla migratoria cioè non si parlava che migliorava le cose facendo un calcolo approssimativo 2 giornate a settimana e nemmeno
 
Credo che le giornate alla migratoria sia libera sia di movimento che come numero, nella propria regione cosa che ora non è in numerose regioni e prevede 30 gg su tutto il territorio nazionale.
Forti dubbi dovuti soprattutto alla densità dei cacciatori che dovrebbe comunque essere controllata.
 
Ragazzi lasciamo stà il discorso sulla densità che è una barzelletta.
L'atc Livorno9 (OSCENA) ha una densità clamorosamente fuori legge (più o meno 4 ettari contro i, mi sembra, 14) ma continuano ad accettare cacciatori: basta pagare e va tutto bene.
Dovremmo come minimo poter accedere liberamente a tutte le atc regionali, in toscana si può però devi pagarti ogni atc... altro che densità da rispettare, a quei carrozzoni (in rosso) interessano solo i soldi
 
Sara' la stessa proposta di Legge della Caretta dato che Cirielli è suo collega?
[h=2]BIG Hunter
Depositata PdL Cirielli per la modifica della 157/92[/h]
giovedì 12 aprile 2018
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cirielli.jpg






E' stato pubblicato nelle ultime ore il testo del Progetto di Legge di riforma della legge 157/92 depositato il 23 marzo scorso dal deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli . Il testo, tra le altre cose propone “una programmata mobilità venatoria nella caccia ai migratori, autorizzando il prelievo venatorio alle specie migratorie in tutto l'ambito regionale”; l'allungamento del periodo di caccia ad alcuni migratori in rispetto delle tradizioni locali e in adeguamento a ciò che avviene in altri paesi europei; consentire alle Regioni una certa libertà di dimensionare e di gestire, secondo le proprie esigenze, le unità territoriali di gestione, il riordino delle funzioni dell'Ispra.



Ecco nel dettaglio le modifiche proposte:

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, precisandone le finalità, che sono volte ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, per armonizzare il testo della legge alle previsioni inserite nell'articolo 3.
L'articolo 3 modifica l'attuale disciplina dei richiami vivi, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, affidando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di gestire il patrimonio di richiami vivi, sia di cattura sia di allevamento, per l'attività venatoria da appostamento, e abroga le precedenti disposizioni in materia di autorizzazione per gli appostamenti fissi.
L'articolo 4 prevede il riordino, mediante apposito decreto legislativo, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, allo scopo di rafforzarne le funzioni di organo di consulenza tecnico-scientifico per lo Stato, le regioni e gli enti locali nel settore faunistico-ambientale.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, delineando in modo esplicito e con precisione le competenze attribuite alle regioni dal nuovo articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, snellendone i contenuti, pur nella sostanziale conferma della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, attraverso la pianificazione faunistica, la conservazione del patrimonio naturale, degli ecosistemi e la gestione delle risorse faunistiche. Le percentuali di destinazione territoriale (protezione della fauna selvatica, strutture a gestione privata, attività venatoria programmata) ricalcano quanto già previsto dalla legge n. 157 del 1992, anche se effettuano una ripartizione del territorio più specifica e puntuale.
L'articolo 7, a modifica dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, chiarisce con maggiore puntualità la definizione di attività venatoria in modo da eliminare i numerosi contenziosi interpretativi creatisi in sede di applicazione della vigente normativa.
L'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, elencando i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria, ed abroga il comma 2 del medesimo articolo.
L'articolo 9, nel sostituire l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, prevede una diversa gestione della fauna selvatica stanziale rispetto a quella migratoria, anche attraverso l'attivazione, da parte delle regioni, di unità territoriali di gestione (UTG) le cui dimensioni e modalità di gestione saranno affidate alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze attribuite loro dalla Costituzione. L'articolo 14-bis prevede, poi, le modalità di accesso alle nuove UTG.
L'articolo 10 abroga l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 per armonizzare il testo della legge con le previsioni inserite nell'articolo 9.
L'articolo 11 modifica l'attuale disciplina delle strutture a gestione privata, di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, che all'interno della percentuale di rispetto del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale le regioni possano istituire, su richiesta degli interessati, aziende agro-silvo-turistiche ai fini di integrazione del reddito dell'impresa agricola. Di seguito è introdotto l'articolo 16-bis sull'addestramento dei cani da caccia.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, rimodulando il calendario venatorio, onde consentire al nostro Paese, così come già avviene nel resto d'Europa, l'attivazione delle cacce per periodi e per specie sulla base di precisi riscontri di natura tecnico-scientifica. A tale fine i periodi e le specie cacciabili sono individuati sulla base di quanto esplicitamente previsto dalle direttive comunitarie. Si puntualizza altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui al novellato articolo 18, commi 2 e 8, della legge n. 157 del 1992.
L'articolo 13 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, in tema di controllo della fauna selvatica, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano, sentito l'ISPRA, a tale controllo anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.
L'articolo 14 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, in tema di divieti, con un più puntuale riferimento a quelli fissati dalla citata direttiva 2009/147/CE.
L'articolo 15 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, prevedendo i documenti autorizzativi necessari per il rilascio della licenza venatoria, e introduce l'articolo 22-bis, che stabilisce le modalità per il primo rilascio della licenza stessa.
L'articolo 16 modifica l'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 in conseguenza dell'istituzione delle UTG.
L'articolo 17 modifica solo in parte l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, riconfermando l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire, in determinate percentuali, per il funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, per la quota di iscrizione al Consiglio internazionale della caccia e tra le associazioni venatorie, con la previsione di una quota addizionale per le strutture a gestione privata.
L'articolo 18 sostituisce l'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, in tema di risarcimento dei danni provocati dall'attività venatoria ai terreni agricoli e agli allevamenti, che graveranno su un apposito fondo regionale alimentato dalle tasse di concessione regionale.
Gli articoli 19 e 20 contengono alcune modifiche di lieve entità in tema di vigilanza venatoria e di poteri degli addetti alla stessa, di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 157 del 1992.
Gli articoli 21, 22 e 23 modificano gli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali, amministrative e accessorie, aggiornandole dal punto di vista quantitativo.
L'articolo 24 estende i casi di copertura ad opera del fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che ha sostituito la disciplina già recata dall'articolo 25 della legge n. 157 del 1992.
L'articolo 25, infine, prevede disposizioni finali e transitorie per l'opportuno raccordo della normativa.
Vai alla proposta di legge sul sito della Camera dei Deputati
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