Re: calendario LAZIO
2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di
ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli
di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia
turtur), non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus), non più di dieci capi tra palmipedi e
trampolieri, di cui nello specifico non più di cinque capi di codoni (Anas acuta), non più di cinque capi
di pavoncelle (Vanellus vanellus) e non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra).
3. Per l'intera stagione venatoria 2010/2011, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente
non più di cinque lepri comuni (Lepus europaeus), non più di cinque starne (Perdix perdix), non più di
venti beccacce (Scolopax rusticola), non più di dieci fagiani (Phasianus colchicus), non più di
venticinque codoni (Anas acuta) e non più di venticinque pavoncelle (Vanellus vanellus).
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo
faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1, fatto salvo
quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute
nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie
non determinanti l’indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal
presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione
venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell’elenco di
cui all’art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.
Articolo 5
(Addestramento e allenamento dei cani)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 29 agosto 2010 al
16 settembre 2010 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge
regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall’art. 69 della legge regionale n. 11/2004,
nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti,
per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza
inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento
della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1
è quello che va dal 1 settembre 2010 al 16 settembre 2010 compreso.
Articolo 6
(Tesserino venatorio regionale)
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il
territorio nazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di
residenza anche per il tramite dei Comuni.
3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la
forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali
che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore, giornalmente, all’inizio dell’esercizio della propria attività venatoria, come definito ai
commi 2 e 3 dell’art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad
inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC)
o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1,
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comma 4. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al
termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
Il cacciatore deve riportare nella tabella “RIEPILOGO DEI CAPI PRELEVATI NELLA STAGIONE
VENATORIA 2010 – 2011”, a fine di ogni mese di caccia, il numero dei capi prelevati distinti per
specie e a fine stagione venatoria il numero totale dei capi prelevati distinti per specie.
5. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie
beccaccia (Scolopax rusticola) prelevati, nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio
attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune,
tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2011. La mancata o tardiva riconsegna del
tesserino venatorio comporta l’applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.
Titolo III – Calendario venatorio
Articolo 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)
1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito
nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), fagiano (Phasianus
colchicus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur).
b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 gennaio 2011:
alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas
acuta), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), marzaiola (Anas
querquedula), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina),
tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
beccaccino (Gallinago gallinago), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus),
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus
aquaticus), volpe (Vulpes vulpes).
d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 9 dicembre 2010:
lepre (Lepus europaeus).
e) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011:
beccaccia (Scolopax rusticola).
f) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011:
colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica),
ghiandaia (Garrulus glandarius).
g) Specie cacciabili dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011:
cinghiale (Sus scrofa).
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h) Specie cacciabile dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010:
starna (Perdix perdix):
- nelle aree ove le Province accertano l’avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e,
attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che
comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione
con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di
conservazione;
- nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo
proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati
dalla Provincia, condizionati dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di
densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.
La caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni
ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da
prevedersi anche nel caso in cui la medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree
protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di
popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.
2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995,
possono anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 2 ottobre 2010
compreso, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle
consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la
chiusura alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).
4. Il prelievo della specie fagiano (Phasianus colchicus) è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio
2011:
? nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico secondo le
previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agrituristico
venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo;
? nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli
ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o
distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
5. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e
muflone (Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano
tali specie nell’indirizzo faunistico, dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010, nei limiti previsti da
specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del
29/12/1999.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato
solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34,
comma 2 della L. R. n. 17/1995 e della L. R. n. 14/99, a partire dal 1 agosto 2010, nel rispetto dell’arco
temporale stabilito dall’articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, dalle Province con
l’approvazione, previo parere dell’ISPRA, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di
appositi censimenti. Le Province, inoltre, predispongono l’elenco nominativo dei soggetti che, a seguito
della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad
esercitare la caccia di selezione.
7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni
dell’articolo 16