Re: CAL. VEN. CAMPANIA 2011/2012
BUONA LETTURA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2011-2012
L’Assessore per l’Agricoltura, dott. Vito Amendolara
VISTO l’articolo 18 della la Legge 11 febbraio 1992, n.157;
VISTI gli articoli 16 e 24 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8;
VISTO l’articolo 49 della Legge Regionale 26 luglio 2009, n.15;
VISTO l’articolo 30 della Legge Regionale 29 dicembre 2005, n 24;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 4 agosto 2011;
RENDE NOTO
L’esercizio venatorio per l’annata 2011/2012, ai sensi dell’art. 49, della L. R.15/2002, della L. R.
8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001
def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .
PREAPERTURA
Nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2011 è consentito l’esercizio venatorio alla specie tortora
(Streptopelia turtur), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00; soltanto nei
giorni 11 e 15 settembre 2011 è consentito l’esercizio venatorio anche su quaglia (Coturnix
coturnix) fino alle ore 13:00.
Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione
Speciale della Regione.
APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito, sintetizzati nello
schema successivo:
a)
Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 novembre 2011:
quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur), nel rispetto di quanto previsto
dal punto 2 dell’art.18 della L. R. 157/92;
b)
Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 31 dicembre 2011, in
considerazione dei ripopolamenti effettuati: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus),
lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula);
c)
Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 19 gennaio 2012: alzavola
(Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra),
moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), germano reale (Anas
platyrhynchos), beccaccia (Scolopax rusticola), al fine di tutelare nelle ore di
spostamento tale ultima specie, l’inizio dell’attività venatoria per tutta la stagione sarà
posticipato ad un ora dopo il sorgere del sole, ed il termine della stessa sarà anticipato ad
un’ora prima del tramonto;
d)
Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 gennaio 2012:
beccaccino (Gallinago gallinago), fischione (Anas penepole), frullino (Lymnocryptes
minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), marzaiola (Anas querquedula),
mestolone (Anas clypeata), porciglione (Rallus acquaticus);
e)
Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, in considerazione dei
ripopolamenti effettuati: starna (Perdix perdix), per tale specie l’attività venatoria è
interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di
Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma dell’art. 17 L. R. 8/96;
f)
Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011: allodola (Alauda arvensis),
cinghiale (Sus scrofa), e in considerazione dei ripopolamenti effettuati: fagiano
(Phasianus colchicus);
g)
Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 19 gennaio 2012: cesena (Turdus pilaris),
tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus);
h)
Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 gennaio 2012: volpe (Vulpes vulpes);
i)
Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 9 febbraio 2012 (in applicazione dell’art.18
comma 2 della L. 157/1992) : colombaccio (Columba palumbus) per questa specie con
la limitazione di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento per il
periodo che va dal 1° gennaio al 9 febbraio 2012, cornacchia grigia (Corvus corone
cornix), cornacchia nera (Corvus corone), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus
glandarius), per queste ultime tre specie con la limitazione di adottare esclusivamente la
forma di caccia da appostamento per il periodo che va dal 20 gennaio al 9 febbraio 2012.
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
I II III I II III I II III I II III I II III I
quaglia (1) 11
15
tortora (2) 1-4 8 -
11 -
15
coniglio selvatico
lepre
merlo
alzavola
beccaccia (4)
canapiglia
codone
folaga
moriglione
pavoncella
germano reale
beccaccino
fischione
frullino
gallinella d’acqua
marzaiola
mestolone
porciglione
starna (3)
allodola
cinghiale
fagiano
cesena
tordo bottaccio
tordo sassello
volpe
colombaccio
cornacchia grigia
cornacchia nera
gazza
ghiandaia
(1) preapertura nei giorni 11 e 15, fino alle 13:00
(2) preapertura nei giorni 1, 4, 8, 11, 15, da appostamento temporaneo fino alle 13:00
(3) con esclusione delle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro
(4) l’attività venatoria su beccaccia per l’intera stagione inizia un’ora dopo il sorgere del sole e termina un’ora prima del tramonto
caccia solo da appostamento
In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (Scolopax rusticola) come nevicate in
periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre l’immediata
sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la
massima tempestività. Su tale specie, l’inizio dell’attività venatoria deve essere posticipato di un
ora, ed il termine anticipato di un’ora.
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l’esercizio dell'attività venatoria nel
mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo, e in forma
vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia
agli ungulati.
Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle
Zone di protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle 7:00 alle 12:00.
CARNIERE GIORNALIERO
-fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie
cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre,
il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi, mentre per la lepre il numero massimo di
capi prelevabile è pari a 10;
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l’aiuto
dell’Associazione di appartenenza, a segnalare ALL’ISPRA ex INFS (Via Ca’ Fornacetta 9,
40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail:
[email protected])
data e località dell’abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto
all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto
abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
-fauna migratoria: quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: un capo per codone,
tre capi per beccaccia, cinque capi per merlo, pavoncella, quaglia e tortora, dieci capi per
colombaccio e allodola. In relazione all’intera stagione venatoria: dieci capi per codone, venti
capi per beccaccia, venticinque per pavoncella, quaglia e tortora (per queste ultime due specie
non più di venti capi in preapertura), cinquanta per allodola.
GIORNATE DI CACCIA
Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere
conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende -Faunistico – Venatorie ed in altre regioni.
Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì).
Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.
DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA PER I CACCIATORI
EXTRA-REGIONALI
I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania,
devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste
dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per non residenti), applicando
sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L’inosservanza di
tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.
SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE
La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita
consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, nonché in considerazione delle
scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (Philomachus
pugnax), coturnice (Alectoris graeca), pernice rossa (Alectoris rufa), cervo (Cervus elaphus), daino
(Dama dama), capriolo (Capreolus capreolus), moretta (Aythya fuligula), muflone (Ovis musimon),
peppola (Fringilla montifringilla), e fringuello (Fringilla coelebs); è vietata, inoltre, l’attività
venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se
previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.
ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai
sensi del 2° comma dell’art. 24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell’ora legale nel
periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da seguita, eventualmente anche nelle strutture
istituite dai Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art, 1, L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è
disciplinato dall’art.15 della L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento “Nuova disciplina per il
funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5,
lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)” emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22
settembre 2003. Nelle zone in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito
dal 24 luglio al 30 agosto 2011, tranne il martedì e venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00
alle 20.00; Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani, di cui all’art.15, comma 3,
della L. R. 10 aprile 1996 n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico ed in cui
è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie
cacciabili, l’attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì, purché sia
sempre garantita l’incolumità della fauna selvatica presente.
Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei
giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone
in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli
addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività
segnalando la zona interessata all’ufficio caccia della provincia competente.
Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l’addestramento dei cani è consentito
nel periodo di attività venatoria.
Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo
paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma è consentito i giorni 11 e 15 settembre 2011 solo per attività venatoria su
quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2011, successivamente l’uso del
cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti
in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi
lungo i corsi d’acqua.
L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 31 Dicembre
2011. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita
potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle
Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al paragrafo successivo), sia in aziende
faunistico venatorie o agro-turistiche-venatorie (in quest’ultimo caso su selvaggina d’allevamento).
BATTUTE DI CACCIA
Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la
pratica nel periodo stabilito esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute
autorizzate per determinate località anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese
note con congruo anticipo a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e
squadre autorizzate. Le aziende faunistico venatorie possono modificare le due giornate pre-stabilite
solo a seguito di comunicazione agli Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti
per territorio, da inviare obbligatoriamente entro l’inizio della stagione venatoria e dell’emanazione
di apposito provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate
devono essere comunicate al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando
del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per
la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe.
L’attività venatoria al cinghiale sarà effettuata, principalmente, utilizzando munizioni atossiche e
armi a canna rigata.
DIVIETI, PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI
DIVIETI
Divieti di immissione
È rigorosamente vietata l’immissione di quaglia giapponese (Coturnix japonica) su tutto il territorio
regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli
articoli 15 e 23 della L. R. 10 aprile 1996, n.8.
Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di
specie e popolazioni non autoctone.
Non sono consentiti, infine, ripopolamenti con cinghiale in tutto il territorio della Regione
Campania.
Zone di caccia vietata
L’esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle
zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali
protette.
L’esercizio venatorio è sempre vietato in tutto il territorio adibito a protezione della fauna selvatica
ai sensi del 3° comma dell’art.10 della legge 11 febbraio 1992, n°157 nonché dell’art.10 1° comma
– lett. a) della legge regionale 10 aprile 1996, n° 8, territorio tabellato perimetralmente come
disposto dal comma 6 dell’art.12 della stessa legge regionale 10.04.96, n.° 8.
L’esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi
boschivi da meno di dieci anni, ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1., in
caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,58 e non
superiore a euro 413,17 (comma 3). in allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone
boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con
precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.
Divieti in Aree Natura 2000
Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 “Decreto 17
Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto
"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della
Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 -con allegati.”, nonché delle disposizioni impartite con
il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010
“Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)”:
1.
Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare
munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne;
2.
Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a)
esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana,
mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b)
effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di
selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva n. 79/409/CEE;
d)
utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi
allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata,
salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
e)
attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività' di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f)
effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con
soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti
nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g)
abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus),
combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
h)
svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10,
comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni;
i)
costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura
di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
j)
distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3.
Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli
marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle
colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di
riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati
dall'ente gestore: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre;
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco
eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;
4.
Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi
allegati) vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari
appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas
clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope),
moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus),
porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax
rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
5.
Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione
(vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre,
con l'eccezione della caccia agli ungulati;
6.
Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e
penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati)
vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con
l'eccezione della caccia agli ungulati;
Divieto di bruciatura delle stoppie
Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a
decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma
dell’art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di
quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla
“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi” vigente nel periodo. I trasgressori
saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano
particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall’art.17
del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico
l’infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all’ art.25
comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 và punita con la sanzione amministrativa prevista
all’art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.
Si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art.11 della l.353/2000 che inserisce nel codice
penale il seguente dispositivo: “art.423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su
boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è
punito con la reclusione da quattro a dieci anni.”.
Inoltre il responsabile incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1.032,00 a
10.329,14 euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di
destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o
rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al
notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.
Ulteriori divieti
È sempre vietato:
-cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia
compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi
propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
-cacciare, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna delimitate dalla specifica segnaletica;
-cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza
di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
-l’uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato
appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
-l’uso di bocconi avvelenati;
-la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
-la posta alla beccaccia;
-salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente
applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi
(Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli
adempimenti specificati nell’allegato A all’ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute;
PRESCRIZIONI
Bossoli
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
prevista all’art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.
Zone umide
All'interno delle zone umide devono essere utilizzate munizioni senza piombo;
Vendita per consumo umano
Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano è necessario il
rigoroso rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale (sezione IV).
Tesserino regionale
Per l’esercizio venatorio è obbligatorio l’uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal
Comune di residenza o dall’Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino
non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all’annata precedente, o non ne esibisce la
ricevuta di restituzione.
Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della
tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l’originale, ed esibita la licenza di
caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.
Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l’attività venatoria, l’intestatario del tesserino deve
annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell’ATC
prescelto e, subito dopo l’abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale o migratoria
abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, con inchiostro indelebile e negli
spazi all’uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti; il cacciatore, nelle giornate
successive può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB
http://www.campaniacaccia.it con le
proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.
Il cacciatore deve restituire entro il 31 marzo il tesserino all’Ente che lo ha rilasciato il quale
consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il 30
giugno i Comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali elencati nominativamente, i
tesserini rilasciati per l’annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del
versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.
Le province, provvederanno alla registrazione dei dati riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori
attraverso il sito WEB
http://www.campaniacaccia.it. Entro il 31 luglio, inoltre, comunicheranno alla
Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine
di determinare l’importo delle entrate e l’indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.
INFORMAZIONI
Controllo delle popolazioni di cinghiali
Lle Amministrazioni Provinciali e gli Enti gestori delle aree protette sono sollecitati a predisporre
piani di controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di
tale specie, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della L. R. 10 aprile 1996, n.8; tali piani dovranno
prevedere forme di controllo basate prioritariamente su metodi ecologici, ed in caso di inefficacia,
attività di selezione mediante abbattimento pianificato.
La Giunta Regionale, acquisiti i Piani, provvederà a perfezionare la prevista procedura mediante la
richiesta di parere dell’ISPRA e l’emanazione delle conseguenti disposizioni.
Qualora regolate da detti piani, le attività di cattura del suide e successiva liberazione in aree a bassa
densità di popolazione potranno essere effettuate in deroga a quanto disposto nel paragrafo “divieti
di immissione”.
Controllo del bracconaggio
Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie
dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di
bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all’attività venatoria.
Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di
cui al comma 21, lettera b) della L. R. 8/1996 (guardie volontarie) e rappresentate nel C.T.F.V.R. e
nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l’inizio della stagione
venatoria, una programmazione delle attività di controllo del bracconaggio nei territori destinati alla
caccia programmata (comma 1 art. 36 L.R. 8/1996). Ciascun documento, su base provinciale, dovrà
specificare per ciascuna giornata di caccia e per ciascun controllo programmato: tempi, località e
numero di guardie volontarie che lo effettuano, nonché le modalità del controllo stesso. I controlli
sono svolti nell’ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza (residenza venatoria nel caso
di cacciatori, provincia di residenza per gli altri).
Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un
consuntivo delle attività svolte.
CACCIA PROGRAMMATA
Residenza venatoria
Si ricorda infine che ogni cacciatore residente, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà
acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l’iscrizione ad altri
A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l’indice di densità venatoria. I cacciatori
non residenti analogamente dovranno acquisire l’iscrizione in un solo A.T.C. della Regione.
L’acquisizione della residenza venatoria ed l’eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante
l’apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall’amministrazione competente al rilascio del
tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).
Caccia in mobilità
Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è
possibile chiedere l’autorizzazione all’esercizio della caccia all’avi-fauna migratoria negli altri
A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento
alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 -specificare il codice tariffa 1150) di
una quota pari ad 1/3 di quella dell’iscrizione all’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria.
Le Province programmano e definiscono preventivamente, per ciascun A.T.C., il numero di
cacciatori che possono accedere in mobilità. Tali posti sono sottratti alla disponibilità delle
iscrizioni, con o senza residenza venatoria, al fine di garantire il rispetto dell’indice di densità
venatoria.
La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità sarà possibile, fino alle ore 22 del giorno
precedente, mediante il collegamento al sito WEB
http://www.campaniacaccia.it oppure tramite SMS.
I cacciatori possono annullare la prenotazione con analoghe modalità entro le ore 22:30 del giorno
precedente. (Le istruzioni particolareggiate per prenotare o annullare le giornate di mobilità
venatoria saranno disponibili sul sito).
Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell’ammissibilità
delle richieste, approvando o meno, con motivazione, mediante la procedura telematica, le
prenotazioni dei cacciatori.
Gli elenchi delle prenotazioni attive e/o annullate saranno resi pubblici sullo stesso sito, in ogni
caso, 8 ore prima della loro validità temporale, e saranno definitivamente aggiornati entro le ore 24,
al fine di consentirne la verifica da parte degli interessati e degli organi di vigilanza.
Il cacciatore, in ogni caso, dovrà accertare sul sito WEB
http://www.campaniacaccia.it il buon esito delle
attività di prenotazione o annullamento, e l’eventuale autorizzazione.
Iscrizioni giornaliere
In applicazione del comma 17 dell’art. 9 del “Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia (A.T.C.) (con allegati)” come modificato dal Regolamento regionale 11
febbraio 2011, n. 1, le Province riservano ogni anno, per iscrizioni giornaliere, lo 0,5% della
disponibilità complessiva di ciascun A.T.C.; tali posti sono sottratti dalla quota per le iscrizioni
stagionali, al fine di garantire il rispetto dell’indice di densità venatoria.
La gestione di tali posti avviene attraverso la richiesta di iscrizione da parte del cacciatore per una
singola giornata sul sito WEB
http://www.campaniacaccia.it.
Gli organi di gestione degli A.T.C., solo dopo aver accertato l’avvenuto pagamento della quota di 9
euro per i residenti in Campania (15 Euro per i non residenti in Campania) provvederanno a
convalidare formalmente l’iscrizione giornaliera e ad approvare con motivazione gli elenchi
nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi, ordinati per data di richiesta.
Gli elenchi saranno resi pubblici, in ogni caso, sullo stesso sito almeno 8 ore prima della loro
validità temporale.
Ciascun ATC, può riservare da due a cinque iscrizioni per straordinarie esigenze di rappresentanza,
specificamente motivate, tali posti se non convalidati (a fronte dell’accertamento di pagamento)
entro le quarantotto ore precedenti rientrano nella disponibilità complessiva da assegnare
ordinariamente.
Le richieste sono annullabili entro i due giorni lavorativi precedenti la data prenotata, i cacciatori
che non intendono confermare l’iscrizione mediante il versamento della quota sono tenuti ad
effettuare l’annullamento entro il termine stabilito; dalla terza inadempienza in cacciatore non potrà
richiedere ulteriori iscrizioni giornaliere nell’annata venatoria.
Il numero potenziale di cacciatori che praticano l’attività venatoria (iscritti, giornalieri ed in
mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite
consentito dall’indice di densità venatoria. Per l’esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia
dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale,
prima di iniziare l’attività venatoria e specificando l’A.T.C. in cui viene effettuata.
Non sono previste ulteriori forme di accesso agli A.T.C della Campania (tesserini di rappresentanza,
inviti, iscrizioni fuori graduatoria, ecc.).
Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R.
10 Aprile 96, n°8 e relativa regolamentazione, e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell’11
febbraio 1992.
Napoli, 9 agosto 2011
L’ASSESSORE
Vito Amendolara