Re: calendario venatorio regione sicilia
richiesta di impugnazione del ddl da parte della A. S. C. N.
Ecc.mo Sig. Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
Piazza Principe di Camporeale, 23
90138 Palermo
Prot. n° 27/07/LF
A.R.
OGGETTO: OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI IMPUGNAZIONE DEL DDL 740
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N° 33”
In relazione all’oggetto, ci permettiamo sommessamente di segnalarLe alcuni palesi
profili di illegittimità costituzionale a carico delle norme appresso elencate e per i motivi infra
esposti:
- Art. 1 comma 3 del d.d.l. nella parte in cui modifica l’art. 14, comma 3 L. 157/1992 nella
seguente guisa: “è destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento
calcolata esclusivamente sul territorio agrosilvopastorale regionale, fermo restando il
divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli
derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi o disposizioni”.
Violazione degli artt. 3 e 117 lettera s) della Costituzione in relazione agli artt. 10 e 14
della L. 157/1992.
Com’è noto, la c.d. Legge Quadro sulla caccia (L. 157/1992) prescrive gli standard minimi di
tutela della fauna e dell’ecosistema, in osservanza dei quali è consentito alle Regioni
disciplinare, per mezzo di atti aventi forma di legge o attraverso provvedimenti
amministrativi, l’esercizio dell’attività venatoria.
Detta finalità è stata più volte sottolineata dal Giudice delle Leggi, nonché dagli stessi
Tribunali Amministrativi regionali, e, in virtù della competenza esclusiva statale in tema di
ambiente, le disposizioni colà contenute e poste a tutela del bene ambiente costituiscono
inevitabilmente lo spatium deliberandi in cui le Regioni possono organizzare una gestione
programmata della caccia.
La norma oggetto di osservazioni confligge vistosamente con tali obiettivi minimi di tutela e
finisce quindi con l’invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione
ambientale.
Vero è, infatti, che l’art. 10, comma 3 della L. 157/1992, nell’imporre alle Regioni di destinare
a protezione una quota del proprio territorio agrosilvopastorale variabile dal 20 al 30%, non
impone delimitazioni territoriali subregionali.
Parimenti evidente appare, tuttavia, come la ratio legis imponga un’articolazione
omogenea del territorio a livello provinciale; in tal senso, il comma 7 dello stesso art.
10 testualmente prevede che “ai fini della pianificazione generale del territorio
agrosilvopastorale, le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei,
piani faunistico-venatori”.
Il legislatore del 1997, volendo riservare al Governo centrale regionale la pianificazione
faunistico venatoria, ha opportunamente previsto, al fine di non mortificare l’obiettivo di
omogeneità della tutela sotteso alla norma statale sopra richiamata, che la
pianificazione del territorio agrosilvopastorale avvenisse nell’ambito provinciale (art.
14 L.R. 33/1997 formulazione originaria).
D’altra parte, anche l’art. 14 L. 157/1992 prevede che “le Regioni, con apposite
norme…ripartiscono il territorio agrosilvopastorale destinato alla caccia programmata
ai sensi dell’art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni
subprovinciali, possibilmente omogenei”.
L’omogeneità presa in considerazione delle suddette norme impone, dunque, una
distribuzione equa del territorio protetto nei diversi territori provinciali, e ciò anche
all’intuibile fine di rendere più efficaci gli strumenti di conservazione.
Tale risultato è evidentemente compatibile (anzi, è concretamente raggiungibile) solo
attraverso il mantenimento degli obblighi di protezione a livello provinciale, o meglio
ancora comprensoriale (come nel caso delle Isole minori).
Non a caso – ripetesi – il Legislatore siciliano, con la L. 33/1997, ha previsto che la
percentuale di territorio protetto vada computata a livello provinciale e, per le isole minori,
addirittura a livello subprovinciale.
La novella normativa introdotta dal d.d.l. in oggetto produce invece l’effetto devastante di
consentire il mantenimento di una sperequazione in atto esistente tra i diversi territori
provinciali, in alcuni dei quali la concentrazione di cacciatori per ettaro è superiore del
quadruplo rispetto ad altri, imponendo, quale unico limite, il raggiungimento di un valore
regionale “medio” (il 20% per l’appunto) senza alcuna garanzia di omogeneità degli ambiti di
caccia.
Tale soluzione, altresì, mortifica e vulnera irrimediabilmente gli obiettivi di tutela della
fauna e degli habitat imposti dal legislatore statale in ottemperanza alla normativa
comunitaria, che ovviamente devono essere raggiunti uniformemente su tutto il territorio
regionale, al fine di scongiurare il rischio di irreversibile depauperamento delle aree oggetto
di particolare concentrazione venatoria.
Al contempo, in ragione della mobilità limitata dei cacciatori in ambito regionale, essa
produce una irragionevole violazione del principio di uguaglianza, apprezzabile nella
misura in cui un cacciatore residente in una provincia avrà certamente a disposizione una
minore quantità di territorio agrosilvopastorale in cui esercitare l’attività venatoria.
- Art. 3 del d.d.l. disposizione transitoria “Nelle more della definizione del procedimento
amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata
applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni
della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Regione siciliana
del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata
l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi
e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le
indicazioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione,
approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni”.
Violazione dell’art. 117 della Costituzione.
La norma in questione elude l’applicazione della normativa comunitaria in tema di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), recepita dalla Repubblica italiana con D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii..
Il Piano regionale faunistico venatorio di nuova adozione, per espressa previsione normativa,
in quanto formato successivamente all’entrata in vigore della normativa VAS, deve
essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, che comprende, alla luce delle
modifiche normative intervenute ad opera del D.Lgs. 4/2008, anche la procedura di
Valutazione di Incidenza.
La disposizione transitoria in osservazione produrrebbe, invece, l’immediata vigenza
delle disposizioni contenute in una bozza di piano non ancora sottoposta alle dette
procedure, “cristallizzandola” alla data del 3 giugno 2011, di talché le opportune modifiche
eventualmente adottate dal competente organo amministrativo all’esito della complessa
procedura di V.A.S. e delle osservazioni nelle more proposte dalle associazioni ambientaliste e
venatorie non potrebbero trovare applicazione, in patente violazione degli obblighi, di
derivazione comunitaria, di salvaguardia degli habitat e della fauna.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la S.S. è pregata di volere procedere
all’impugnazione delle suddette disposizioni per le ragioni sopra esposte e/o per quelle altre
che Ella riterrà di individuare.
Con osservanza
Il Presidente
dott. Francesco Lo Cascio
Palermo, lì 27/07/2011