Con Michele !, non vi porreste tutti sti problemi. Mattia ... invece mi sembri che sia ancora in regime di divieto ..... il ministero della sanità l'ha considerato specie non conforme alla materia venatoria ;)
Scusate ... Mattia e Michele .... ve vojo bene [couple.gif]
 
ecco la delibera del Veneto:

OGGETTO: Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii.; Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 aprile 2014). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2015/2016.
NOTA PER LA TRASPARENZA:
Ai sensi della Decisione 2005/734/CE, modificata, da ultimo, con Decisione 2013/635/UE del 31.10.2013 e attuata a livello nazionale con Ordinanza del Ministero della Salute 08.04.2014, si autorizza, fino alla data del 31.12.2015, l’applicazione per la stagione 2015/2016 del regime di deroga avuto riguardo all’utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi quali richiami vivi nell’esercizio venatorio, secondo le procedure gestionali già fissate per le passate stagioni venatorie in applicazione del protocollo operativo allegato alla medesima Ordinanza ministeriale. Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - Decisione 2013/635/UE del 31.10.2013; - Ordinanza del Ministero della Salute del 08.04.2014.
L’Assessore Giuseppe Pan, di concerto con l’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
In relazione all’emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell’influenza aviaria, l’Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell’uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriformes come richiami vivi nella caccia agli uccelli acquatici (d’ora in avanti “richiami”). Con il medesimo provvedimento l’Unione Europea ha tra l’altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l’autorità competente può autorizzare l’uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono, tra l’altro:
- l’identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento; - l’attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e controlli di laboratorio specifici, nonché la limitazione ed il controllo degli spostamenti; - una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e gli altri volatili in cattività, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici. Alla luce delle rassicurazioni espresse dall’Istituto nazionale di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, in primis quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto fin dal 2008 (O.M. 01.08.2008) a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con O.M. 26.08.2005 e successive proroghe e a concedere la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla Decisione comunitaria di cui sopra, demandando alle Regioni l’attivazione delle procedure operative rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento ministeriale. Con DGR n. 2429 dell’8 agosto 2008 la Giunta regionale del Veneto ha quindi per la prima volta attivato un sistema, articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l’attivazione del regime di deroga a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso dei correttivi e chiarimenti definiti con DGR n. 2058 del 07.07.2009, e confermato per le successive stagioni venatorie (da ultimo, per la stagione venatoria 2014/2015, con DGR n. 1372 del 28 luglio 2014).
Mod. B - copia pag. 4 Dgr n. 952 del 28 luglio 2015
Con Decisione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013, la Commissione Europea ha quindi disposto la proroga della validità del suddetto regime derogatorio fino al 31 dicembre 2015, provvedimento a cui ha fatto seguito l’Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2014, pubblicata nella GU n. 130 del 7 giugno 2014, ai sensi della quale, valutata l’attuale situazione epidemiologica, è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell’attività venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015, alle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all’allegato A all’Ordinanza medesima. Tutto ciò premesso, alla luce dei dati che continuano ad attestare in ordine alla positiva applicazione del regime di deroga di cui trattasi secondo le disposizioni operative emanate dalla Regione Veneto con i provvedimenti citati, con il presente provvedimento si autorizza per la stagione venatoria 2015/2016 l’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei richiami medesimi di cui alla stessa DGR 2058/2009 così come modificate con DGR n. 2095 del 03.08.2010 (disposizioni operative che sono state riproposte per esteso, da ultimo, negli Allegati A, B, C, D ed E della richiamata DGR n. 1637 del 31 luglio 2012 e che qui si riconfermano integralmente, fatti salvi i dovuti adeguamenti temporali, pur non facendo materialmente parte del presente provvedimento). Alla luce del termine della proroga fissato con la citata O.M. 08.04.2014, l’autorizzazione che si dispone con il presente provvedimento deve al momento intendersi limitata fino al 31 dicembre 2015, disponendo altresì che, qualora prima di detto termine intervenga un’ulteriore proroga da parte del Ministero della Salute a modifica o integrazione dell’Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008, compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca determinare con proprio atto la conseguente rimodulazione estensiva dei termini temporali dell’autorizzazione medesima. Per quanto concerne gli oneri a carico delle pubbliche istituzioni derivanti dall’adempimento dei compiti affidati con il presente provvedimento, si dà atto, come già per le precedenti stagioni, che: - per quanto concerne i compiti affidati al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV, facente capo all’IZS delle Venezie), non risultando, al momento, necessario apportare modifiche a carico del programma informatico a cui afferisce la specifica banca dati, non appare necessario prevedere ulteriori stanziamenti a beneficio del CREV medesimo; - per quanto concerne i compiti affidati alle Amministrazioni provinciali, agli oneri derivanti dall’eventuale necessità di acquisto di nuovi anelli inamovibili le Amministrazioni provinciali medesime faranno fronte a valere sulle risorse trasferite loro dalla Regione per l’espletamento delle funzioni proprie e delegate ai sensi dell’art. 39 c. 1 lettera a) dalla L.R. 50/93.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 e, da ultimo, con decisione 2013/635/UE del 31.10.2013; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 8 aprile 2014 (pubblicata in GU n. 130 del 07.06.2014); RICHIAMATA la DGR n. 2429 dell’8 agosto 2008; VISTE le DGR n. 2058 del 07.07.2009, n. 2095 del 03.08.2010, n. 1366 del 03.08.2011, n. 1637 del 31.07.2012, n. 1286 del 16.07.2013 e n. 1372 del 28.07.2014; RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l’articolo 5 e l’articolo 31, c. 1 lettera h); RICHIAMATO l’articolo 2 c.1 e l’Allegato C della legge regionale 50/1993;
Mod. B - copia pag. 5 Dgr n. 952 del 28 luglio 2015
RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria; VISTO l’art. 2, c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;
DELIBERA
1. di autorizzare per la stagione venatoria 2015/2016, con validità fino al 31 dicembre 2015, il regime di deroga all’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, previsto dalla Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006 e ss.mm.ii. così come recepita, da ultimo, con Ordinanza del Ministro della Salute 8 aprile 2014, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058 del 07.07.2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei richiami medesimi di cui agli Allegati A, B, C, D ed E della DGR n. 1637 del 31.07.2012; 2. di disporre che, qualora prima del 31 dicembre 2015 il Ministero della Salute disponga un’ulteriore proroga alla validità dell’Ordinanza ministeriale 8 aprile 2014, compete al Direttore della Sezione Caccia e Pesca determinare con proprio atto la conseguente rimodulazione estensiva dei termini temporali dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1; 3. di dare atto che le Amministrazioni provinciali faranno fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento, in particolare agli oneri derivanti dall’eventuale necessità di acquisto di nuovi anelli inamovibili, a valere sulle risorse trasferite dalla Regione alle Province stesse per l’espletamento delle funzioni proprie e delegate ai sensi dell’art. 39 c. 1 lettera a) dalla L.R. 50/93; 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale; 5. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento; 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia
 

micheleb

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Ciao a tutti

sono rimasto fuori un po' x motivi familiari gravi e mi sono perso quasi tutto lo scenario di caccia dell anno passato...
Quest anno si ricomincia
Quindi vi chiedo: A PROPOSITO DEI RICHIAMI VIVI X LA CACCIA ALL'ANATRA COME SIAMO MESSI?

PRECISO CHE SONO DELLA PROV DO PV...

GRAZIE X L'ATTENZIONE!
 
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