Diritto delle armi Italiano - Parte 2

Eredità di armi​

Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate, per essere l’erede o per altro motivo, si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d’armi oppure ad un armiere. Se l’interessato richiede il nulla osta o ha porto d’armi, può intestarsi le armi definitivamente. È prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. È priva di senso la richiesta del consenso di tutti gli eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l’autorità di P.S.! La denunzia di un’arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l’obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla e ad assumersi la custodia.

Rinvenimento armi​

Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunziare il rinvenimento all’autorità di PS che può prendere in custodia le armi oppure affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò l’autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all’autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinunzia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento).

Sparare in campagna​

Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all’aperto, dove gli pare. Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all’aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la licenza per fucile. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub “licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per la legge venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati.
Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone.

Sparare in poligoni​

Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall’istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i loro compiti nel poligono.
Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un’armeria). Per alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per sparare in poligoni purché sotto controllo di persona capace e con autorizzazione dei genitori.
Non è previsto alcun tipo di licenza di P.S. per l’apertura di un poligono, salvo quelle del Sindaco in materia urbanistica e ambientale.

Munizioni​

Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono:
per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int., ma è certamente sbagliata).
per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina.
a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;
a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego. Proiettili perforanti sono solo quelli con nucleo di acciaio ad alta durezza (500 Brinnel), non quelli interamente in acciaio dolce.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l’acquisto, ma la detenzione ; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int.).
Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunziate. Se si supera il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunziate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono essere denunziate in qualsiasi quantitativo. Non è tenuto a denunzia di munizioni e polvere chi è titolare di licenza di collezione per armi antiche e rare .
La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce “esenti”. Ma si potrebbe sostenere agevolmente che non si deve denunziare la polvere fino a 5 kg . Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l’intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma consiglio di tenerli in locali separati.
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.
Ricarica: le munizioni possono essere caricate in casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha denunziato la polvere non deve denunziare le cartucce caricate; anzi la Cassazione ha affermato che non è necessario neppure denunziare la polvere fino a 1785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la polvere in esse).
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora (erroneamente) considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO purché con palla di tipo proibito (con nucleo perforante, esplosiva, ecc,). Infatti identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite. Non sono mai da guerra le cartucce a salve o da esercitazione.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili . Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto.
Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9×21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.
Munizioni disattivate: Per disattivare le munizioni è sufficiente sia praticato un forellino sul corpo del bossolo per eliminare polvere. Tutti gi altri componenti sono di libera detenzione.

Artifizi pirotecnici​

Le norme di riferimento sono caotiche e spesso incomprensibili; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro:
I) Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE.
II) La classificazione è attribuita dal ministero con decreto.
III) Ogni artificio deve recare una etichetta con l’indicazione del decreto, della categoria e del peso netto di materia esplodente poiché ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna calcolare solo la massa attiva.
IV) I prodotti declassificati con DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplodenti
V) Gli artifici rientrano tutti nella V categoria e sono così suddivisi
V/C Giocattoli pirici
V/D Manufatti pirotecnici da divertimento
I decreti non parlano mai degli artifici della IV categoria. Non si capisce se il loro regime è rimasto immutato o se sono passati tutti nella V categoria. Nel dubbio consideriamo che siano rimasti nella IV categoria.
Il regime giuridico sarà il seguente.
Vendita: È riservata a chi ha licenza e registri di PS, quando è richiesta la registrazione della vendita.
È libera negli altri casi, ma purché non si superino i 25 kg in deposito (10 per munizioni giocattolo).
Registrazione da parte di chi ha licenza di minuta vendita per esplodenti:
IV Registrazione acquisto e vendita
V/C Registrazione acquisto e vendita
V/D Esente da registrazione
V/EI Munizioni giocattolo (vendita libera da parte di chiunque se con deposito massimo di 10 kg).
Acquisto:
IV Nulla osta o porto d’armi
V/C Carta di identità e vendita solo a maggiorenni
V/D Libero fino a 25 kg netti
Detenzione:
IV Denunzia; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito
V/C Pare che non occorra la denunzia fino a 25 kg
V/D Libera fino a 25 kg; oltre 25 kg denunzia e licenza di deposito
Trasporto: Sempre libero per ogni categoria fino a 25 kg
Impiego: I prodotti declassificati sono accendibili ovunque, purché non si rechi danno o molestia alle persone. L’accensione degli altri prodotti sarebbe vietata in luogo abitato (divieto di esplosioni o accensioni pericolose (art. 703), Per capodanno e Natale tolleranza purché in concreto non vi sia pericolo di incendio o danno da esplosione per terzi.
Nota bene: La categoria che pone più dubbi è la V/C perché una volta i giocattoli pirici erano quelli più favoriti rispetto ai manufatti pirotecnici; un tempo la scala di pericolosità in ordine decrescente, era:
IV artifici con effetto esplodente
V/C giocattoli pirici.
Attualmente è:
IV artifici
V/C giocattoli pirici
V/D manufatti pirotecnici.
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