C
cipolla
Blitz in Senato: saltano le date limite della caccia
Sparite le date che ponevano i limiti alla stagione di caccia tra il 1 settembre e il 31 gennaio: si spalanca la possibilita' per ogni Regione di giocare a proprio piacimento con il calendario venatorio. Il provvedimento deve passare ora alla Camera. Introdotto il divieto di distruggere uova e nidi, ma senza una specifica sanzione (23/03/09)
L'Aula del Senato il 17 marzo ha dato via libera alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" (Atto Senato 1078) che ora passa alla Camera dei deputati.
Con un blitz dell'ultimo momento saltano le date limite alle Regioni per inizio e fine della stagione venatoria (che sino ad oggi sono inderogabilmente nell'arco 1 settembre - 31 gennaio). Il limite compreso tra il 1 settembre e 31 gennaio è sostituito dalle parole: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
Ci sarà la carica delle Regioni per tentativi di prolungamento della caccia a febbraio, col solito ritornello dei pareri INFS disattesi e dei ricorsi al TAR?
La magrissima consolazione è l'introdizione del divieto di distruggere nidi e uova, ma senza sanzioni statali, a meno che non vi sia una sanzione regionale che si adatti allo scopo.
------------------------------------------------------------------------------
Il testo licenziato dal senato
Art. 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)
1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici“ della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
4. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
Sparite le date che ponevano i limiti alla stagione di caccia tra il 1 settembre e il 31 gennaio: si spalanca la possibilita' per ogni Regione di giocare a proprio piacimento con il calendario venatorio. Il provvedimento deve passare ora alla Camera. Introdotto il divieto di distruggere uova e nidi, ma senza una specifica sanzione (23/03/09)
L'Aula del Senato il 17 marzo ha dato via libera alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" (Atto Senato 1078) che ora passa alla Camera dei deputati.
Con un blitz dell'ultimo momento saltano le date limite alle Regioni per inizio e fine della stagione venatoria (che sino ad oggi sono inderogabilmente nell'arco 1 settembre - 31 gennaio). Il limite compreso tra il 1 settembre e 31 gennaio è sostituito dalle parole: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
Ci sarà la carica delle Regioni per tentativi di prolungamento della caccia a febbraio, col solito ritornello dei pareri INFS disattesi e dei ricorsi al TAR?
La magrissima consolazione è l'introdizione del divieto di distruggere nidi e uova, ma senza sanzioni statali, a meno che non vi sia una sanzione regionale che si adatti allo scopo.
------------------------------------------------------------------------------
Il testo licenziato dal senato
Art. 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)
1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici“ della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
4. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».