copio e incollo dal sito "il cacciatore"
non è propio male a quando sembra?
Sergio Berlato, on Marzo 24th, 2009 at 16:08 Said:
Ecco cosa conterrà la modifica all’art. 18 nel testo definitivo che verrà approvato dalla Commissione ambiente del Senato:
L’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
2. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia);
d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
f) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus).
3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali.
4. I termini di cui al comma 2 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.
5. L’autorizzazione di cui al comma 3 è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 2 e 13.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro due mesi dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
10. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.
11. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui si consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
12. Le regioni, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 11, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
13. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite fino ad un’ora dopo il tramonto.
14. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.