STO SOGNANDO ?????

Re: STO SOGNANDO ?????

Se la palla passa alle regioni, noi in Toscana addio a febbraio con i verdastri a farla da padroni siamo fritti, senza contare i ricorsi al TAR
[****.gif] [****.gif]
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Non vorrei che le regioni invece di allungare i tempi di caccia li diminuissero ulteriormente perchè purtroppo con questa modifica si corre anche questo rischio :? Staremo a vedere [anzioso.gif]
 
Re: STO SOGNANDO ?????

IL FRULLINO ha scritto:
Non vorrei che le regioni invece di allungare i tempi di caccia li diminuissero ulteriormente perchè purtroppo con questa modifica si corre anche questo rischio :? Staremo a vedere [anzioso.gif]
Per foruna noi abbiamo Elena!! [thumbsup.gif] [thumbsup.gif] [eusa_clap.gif]
 
Re: STO SOGNANDO ?????

IL TACCI ha scritto:
Scusate,

ma NON c'era assolutamente bisogno di niente di nuovo perchè le regioni facciano quello che dite....

La 157/92 è una legge quadro nazionale che fissa dei paletti oltre il quale nessuno può andare, ma nella direzione opposta per restringere TUTTE le regioni o le province o i comuni e gli atc possono fare e disfare......

E' 17 anni che è cosi.......anzi, a dire il vero, l'unica eccezione tollerata per alcuni regioni è il superamento del fatidico 30% protetto........ma questa è un altra storia.....

Un saluto

Sandro


Scusa Tacci,
Ma vorresti dire che da 17 anni una regione puo' chiudere la caccia,chesso',al 15 Gennaio?Su che criteri?A parte la neve,o calamita' naturali......
 
Re: STO SOGNANDO ?????

x me meglio fare una legge fissa ultima settimana di agosto fino al 28 febbraio e basta se aspettiamo che tutti quelli della commissione della regione vengono incontro a noi cacciatori stiamo freschi anche perche componenti della commisione della regione cambiano ogni 5 anni poi come al solito saremo assogettati al gioco perverso dei politici.
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Ted,

voglio dire che NON solo la regione, ma qualsiasi Provincia, Comune, ATC può intervenire sulle disposizioni della 157/92 modificandole a piacere.

Ci sono in Italia decine di esempi in merito, alcuni casi veloci, in Piemonte sono oltre 10 anni che merlo e allodola non sono cacciabili, a Parma sono vietati i richiami vivi, il Comune di Firenze ha chiuso la caccia in TUTTO il territorio comunale....

Così come, in un recente passato, Puglia e Sardegna avevano proposto febbraio.....poi bocciato dalla C.C.

Un saluto

Sandro
 
Re: STO SOGNANDO ?????

roma3 ha scritto:
Se la palla passa alle regioni, noi in Toscana addio a febbraio con i verdastri a farla da padroni siamo fritti, senza contare i ricorsi al TAR
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Davvero!!! [sconvolto.gif] [sconvolto.gif] [sconvolto.gif]
Speriamo bene! [26]
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Ted ha scritto:
IL TACCI ha scritto:
Scusate,

ma NON c'era assolutamente bisogno di niente di nuovo perchè le regioni facciano quello che dite....

La 157/92 è una legge quadro nazionale che fissa dei paletti oltre il quale nessuno può andare, ma nella direzione opposta per restringere TUTTE le regioni o le province o i comuni e gli atc possono fare e disfare......

E' 17 anni che è cosi.......anzi, a dire il vero, l'unica eccezione tollerata per alcuni regioni è il superamento del fatidico 30% protetto........ma questa è un altra storia.....

Un saluto

Sandro
esatto
pap


Scusa Tacci,
Ma vorresti dire che da 17 anni una regione puo' chiudere la caccia,chesso',al 15 Gennaio?Su che criteri?A parte la neve,o calamita' naturali......
 
Re: STO SOGNANDO ?????

abra70 ha scritto:
x me meglio fare una legge fissa ultima settimana di agosto fino al 28 febbraio e basta se aspettiamo che tutti quelli della commissione della regione vengono incontro a noi cacciatori stiamo freschi anche perche componenti della commisione della regione cambiano ogni 5 anni poi come al solito saremo assogettati al gioco perverso dei politici.
concordo in pieno anche se qustanno cambierà la commissione qua da me e i verdi saranno protagonisti uniti agli ambientalisti e chi contro di noi.
speriamo bene
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Purtroppo questa modifica dell'articolo 18 non è assolutamente un'apertura nei nostri confronti...anzi....
Non ha niente a che vedere con la proposta di modifica delle legge nazionale....
Dà adito a molte interpretazioni....e...personalmente...la leggo più in chiave restrittiva che permissiva....
 
Re: STO SOGNANDO ?????

IL TACCI ha scritto:
Cerchiamo, come dice giustamente Enzo, di fare un po' di chiarezza su quanto avvenuto al senato, tralasciando per il momento la proposta Berlato/Orsi sopra descritta...

L'attuale comma 2 dell'art.18 della 157/92 recita testualmente :

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter- minate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il provvedimento correttivo approvato al senato ci dice che :

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

Per cui, a mio modo di vedere, il terzo periodo è quello che ho evidenziato in grassetto nella prima parte.

Questo significherebbe gia adesso, sempre secondo me, una svolta notevole, a prescindere dalla modifica o no conseguente alla proposta ORSI.......in quanto sembrerebbe rendere possibile, da parte delle regioni che lo vorranno e dalla prossima stagione, UNA ESTENSIONE della stagione venatoria oltre i termini canonici 1 settembre - 31 gennaio....

L'unica cosa NON ci è dato sapere a chi tocca stabilire il rispetto dei parametri previsti nella guida, ovvero i famosi KC......

Attendiamo conferme...........o smentite....

Un saluto

Sandro


Oltre l'interrogativo che ti poni (ma è anche un mio dubbio) riguardo i KC e l'organismo che li dovrà applicare - io me ne pongo un'altro: le regioni potrebbero anche accorciare la stagione venatoria? Certo, se così è, noi pugliesi, avendo il governatore che abbiamo, non siamo, per niente, messi bene.
 
Re: STO SOGNANDO ?????

sipe48 ha scritto:
IL TACCI ha scritto:
Cerchiamo, come dice giustamente Enzo, di fare un po' di chiarezza su quanto avvenuto al senato, tralasciando per il momento la proposta Berlato/Orsi sopra descritta...

L'attuale comma 2 dell'art.18 della 157/92 recita testualmente :

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter- minate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il provvedimento correttivo approvato al senato ci dice che :

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

Per cui, a mio modo di vedere, il terzo periodo è quello che ho evidenziato in grassetto nella prima parte.

Questo significherebbe gia adesso, sempre secondo me, una svolta notevole, a prescindere dalla modifica o no conseguente alla proposta ORSI.......in quanto sembrerebbe rendere possibile, da parte delle regioni che lo vorranno e dalla prossima stagione, UNA ESTENSIONE della stagione venatoria oltre i termini canonici 1 settembre - 31 gennaio....

L'unica cosa NON ci è dato sapere a chi tocca stabilire il rispetto dei parametri previsti nella guida, ovvero i famosi KC......

Attendiamo conferme...........o smentite....

Un saluto

Sandro


Oltre l'interrogativo che ti poni (ma è anche un mio dubbio) riguardo i KC e l'organismo che li dovrà applicare - io me ne pongo un'altro: le regioni potrebbero anche accorciare la stagione venatoria? Certo, se così è, noi pugliesi, avendo il governatore che abbiamo, non siamo, per niente, messi bene.
eccoci al nodo, infatti questo era anche il mio dubbio......sarebbe bella davvero [censored.gif]
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Scusate,

ma NON c'era assolutamente bisogno di niente di nuovo perchè le regioni facciano quello che dite....

La 157/92 è una legge quadro nazionale che fissa dei paletti oltre il quale nessuno può andare, ma nella direzione opposta per restringere TUTTE le regioni o le province o i comuni e gli atc possono fare e disfare......

E' 17 anni che è cosi.......anzi, a dire il vero, l'unica eccezione tollerata per alcuni regioni è il superamento del fatidico 30% protetto........ma questa è un altra storia.....

Un saluto

Sandro
 
Re: STO SOGNANDO ?????

ozannagh ha scritto:
Purtroppo questa modifica dell'articolo 18 non è assolutamente un'apertura nei nostri confronti...anzi....
Non ha niente a che vedere con la proposta di modifica delle legge nazionale....
Dà adito a molte interpretazioni....e...personalmente...la leggo più in chiave restrittiva che permissiva....
[eusa_clap.gif] bravo andrea, la vedi come me, aspetterei prima di illuderci tanto :?
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Chissà perchè nessuna AV la commenta...la Caretta, Berlato ecc....solo gli esponenti di caccia e ambiente ne parlano male...è sempre quel vecchio decreto di pecoraro scanio che per una botta di c..o non passò 7/8 mesi fa...ma che adesso è passato con un solo voto contrario :?:
 
Re: STO SOGNANDO ?????

copio e incollo dal sito "il cacciatore"
non è propio male a quando sembra?



Sergio Berlato, on Marzo 24th, 2009 at 16:08 Said:
Ecco cosa conterrà la modifica all’art. 18 nel testo definitivo che verrà approvato dalla Commissione ambiente del Senato:

L’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

2. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia);
d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
f) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus).

3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali.
4. I termini di cui al comma 2 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

5. L’autorizzazione di cui al comma 3 è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 2 e 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro due mesi dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
10. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.
11. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui si consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
12. Le regioni, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 11, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
13. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite fino ad un’ora dopo il tramonto.
14. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.


certo,le regioni,possono diramare calendari venatori,sia pro che contro,ma intanto con le date così esplicitamente menzionate,non dovremmo avere più ricorsi al T.A.R.
poi una cosa è certa,chi comanda in regione sono loro,ma chi li vota siamo noi,metidate gente ...metidate
un saluto a tuttivoi A.F.
 
Re: STO SOGNANDO ?????

fenice ha scritto:
copio e incollo dal sito "il cacciatore"
non è propio male a quando sembra?



Sergio Berlato, on Marzo 24th, 2009 at 16:08 Said:
Ecco cosa conterrà la modifica all’art. 18 nel testo definitivo che verrà approvato dalla Commissione ambiente del Senato:

L’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

2. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia);
d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
f) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus).

3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali.
4. I termini di cui al comma 2 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

5. L’autorizzazione di cui al comma 3 è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 2 e 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro due mesi dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
10. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.
11. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui si consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
12. Le regioni, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 11, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
13. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite fino ad un’ora dopo il tramonto.
14. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.


Non è questo il decreto già approvato dal senato e che ora passa alla camera, che da la possibilità alle regioni di modificare il cal. venatorio.....questo è la proposta Berlato per la modifica di tutto l'art. 18 che ancora non è stata neanche calendarizzata per la discussione in commissione.
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Per me l'unico neo è l'apertura ritardata del Merlo; non ho vomunque visto traccia dello Storno... [26]

Ciao. [5a]
 
Re: STO SOGNANDO ?????

sipe48 ha scritto:
fenice ha scritto:
copio e incollo dal sito "il cacciatore"
non è propio male a quando sembra?



Sergio Berlato, on Marzo 24th, 2009 at 16:08 Said:
Ecco cosa conterrà la modifica all’art. 18 nel testo definitivo che verrà approvato dalla Commissione ambiente del Senato:

L’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito esclusivamente per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All’interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

2. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia);
d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
f) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus).

3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali.
4. I termini di cui al comma 2 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

5. L’autorizzazione di cui al comma 3 è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 2 e 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro due mesi dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all’interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all’attività venatoria.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l’indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l’uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d’acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
10. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.
11. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui si consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.
12. Le regioni, sentito l’ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 11, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.
13. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite fino ad un’ora dopo il tramonto.
14. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.


Non è questo il decreto già approvato dal senato e che ora passa alla camera, che da la possibilità alle regioni di modificare il cal. venatorio.....questo è la proposta Berlato per la modifica di tutto l'art. 18 che ancora non è stata neanche calendarizzata per la discussione in commissione.

enzo,io spero sia quello di cui sopra e che berlato ha postato propio oggi,se non sarà così,mi dispiacerebbe,anche perchè vorrà dire che qualcuno si sta prendendo gioco,delle mie speranze, e ti assicuro che io certe cose ne le dimentico e ne le perdono,chi deve capire capirà.
ciao enzo , antonio francesco
 
Re: STO SOGNANDO ?????

RELOADER ha scritto:
Per me l'unico neo è l'apertura ritardata del Merlo; non ho vomunque visto traccia dello Storno... [26]

Ciao. [5a]


[offtopic.gif] Quì si sta parlando del decreto che la settimana scorsa è stato già approvato al senato...e certamente non parla di merli o di storni.
 
Re: STO SOGNANDO ?????

ricordiamoci che oltre a questo (speriamo) cambiamento dovra essere discussa la proposta della modifica allla 157/92
sommando le due cose potra uscire qualcosa di buono??
 
C

cipolla

Blitz in Senato: saltano le date limite della caccia

Sparite le date che ponevano i limiti alla stagione di caccia tra il 1 settembre e il 31 gennaio: si spalanca la possibilita' per ogni Regione di giocare a proprio piacimento con il calendario venatorio. Il provvedimento deve passare ora alla Camera. Introdotto il divieto di distruggere uova e nidi, ma senza una specifica sanzione (23/03/09)
L'Aula del Senato il 17 marzo ha dato via libera alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" (Atto Senato 1078) che ora passa alla Camera dei deputati.

Con un blitz dell'ultimo momento saltano le date limite alle Regioni per inizio e fine della stagione venatoria (che sino ad oggi sono inderogabilmente nell'arco 1 settembre - 31 gennaio). Il limite compreso tra il 1 settembre e 31 gennaio è sostituito dalle parole: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

Ci sarà la carica delle Regioni per tentativi di prolungamento della caccia a febbraio, col solito ritornello dei pareri INFS disattesi e dei ricorsi al TAR?

La magrissima consolazione è l'introdizione del divieto di distruggere nidi e uova, ma senza sanzioni statali, a meno che non vi sia una sanzione regionale che si adatti allo scopo.

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Il testo licenziato dal senato

Art. 16.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici“ della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
4. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
 
Re: STO SOGNANDO ?????

Cerchiamo, come dice giustamente Enzo, di fare un po' di chiarezza su quanto avvenuto al senato, tralasciando per il momento la proposta Berlato/Orsi sopra descritta...

L'attuale comma 2 dell'art.18 della 157/92 recita testualmente :

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter- minate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il provvedimento correttivo approvato al senato ci dice che :

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

Per cui, a mio modo di vedere, il terzo periodo è quello che ho evidenziato in grassetto nella prima parte.

Questo significherebbe gia adesso, sempre secondo me, una svolta notevole, a prescindere dalla modifica o no conseguente alla proposta ORSI.......in quanto sembrerebbe rendere possibile, da parte delle regioni che lo vorranno e dalla prossima stagione, UNA ESTENSIONE della stagione venatoria oltre i termini canonici 1 settembre - 31 gennaio....

L'unica cosa NON ci è dato sapere a chi tocca stabilire il rispetto dei parametri previsti nella guida, ovvero i famosi KC......

Attendiamo conferme...........o smentite....

Un saluto

Sandro
 
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