La caccia di selezione non è controllo, è caccia. Il controllo è solo quello fatto ex art. 37.
Vai tranquillo che sono sicuro.
Ciao
Claudio - siena
Tratto dalla nota esplicativa dell Ispra ....
“..questo istituto ritiene che il prelievo in selezione del Cinghiale, ove preparato anche al fine di mitigare gli impatti della specie sulle attività antropiche e/o sulla biodiversità, possa rientrare tra gli interventi gestionali di controllo e che pertanto in tali contesti l’utilizzo del foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi di punti di sparo rappresenti unamisura tecnicamente coerentecon il dettato delle modifiche normative adottate con art. 7, comma 2, della L 28 dicembre 2015 n.221.
Si ritiene tuttavia che il foraggiamento operato nell’ambito della caccia di selezione con finalità di mitigazione degli impatti del Cinghiale debba essere attuato in modo daescludere effetti di incremento della popolazionedella specie…”
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Vai tranquillo
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Questo il comunicato della regione fvg
Il Servizio regionale per la gestione faunistica e venatoria, sentito il Ministero dell’Ambiente, ha precisato che:
A) Il foraggiamento di tipo attrattivo per i cinghiali attuato secondo le indicazioni dell’ISPRA e finalizzato al prelievo venatorio, non è in contrasto con la norma prevista dall’art. 7,comma2, della Legge 221/2015.B) Le indicazioni dell’ISPRA sono le seguenti:– Quantità massima 1 Kg per punto/giorno nei pressi dei punti di sparo.– Solo granella di mais (non: frutta, verdura, scarti alimentari, residui di macellazione, prodotti a base di uova, ecc.).– Densità dei punti di foraggiamento minore o uguale a 2/Kmq (riferito alla superficie della Riserva).– Foraggiamento solo durante il periodo di caccia in forma selettiva (sospensione quando non sono previsti abbattimenti).– Rilievo cartografico dei punti di alimentazione.