Re: Ricetrasmittenti
Cassazione penale , sez. III, 24 settembre 1999, n. 1930
L'art. 13, comma 5, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nel vietare, oltre alle armi, "tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi" dal medesimo articolo, intende riferirsi - come già ritenuto dalla Corte costituzionale con ord. n. 95 del 1995 - ai soli mezzi diretti all'abbattimento delle prede, e non anche ai mezzi ausiliari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse, configurarsi il reato di cui all'art. 30, lett. h), l. n. 157 del 1992, nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio della caccia con mezzi vietati, nel caso di uso di apparecchi radio ricetrasmittenti adoperati dai cacciatori per tenersi in contatto fra loro e coordinare i loro movimenti, nulla rilevando, ai fini penali, che tali apparecchi fossero vietati dalla normativa regionale, sotto comminatoria di sanzioni amministrative).