Re: Polvere
Il problema della denuncia o meno della polvere da sparo è abbastanza complesso e può ingenerare errori, anche perchè la legge - sul punto - non è così chiara.
C'è da aggiungere che la Cassazione ha sempre fatto confusione fra denuncia della polvere e licenza di deposito della stessa.
Cercherò di spiegare in maniera semplice quello che semplice non è.
1) innanzitutto c'è l'art. 26 legge 1975/110
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.
È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Poi c'è l'art. 97 RD 6 maggio 1940 ( Regolamento TULPS)
Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata. (2)
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge (1).
Agli effetti dell'art. 50 della legge (1), il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
(1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma modificato dall'art. 14, d.m. 19 settembre 2002, n. 272.
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Poi c'è l'art. 679 Codice Penale
che punisce chi omette di far denuncia di materie esplodenti di qualsiasi specie
poi c'è l'art. 2 legge 2 ottobre 1967
Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 (1) (2).
Poi - tra le tante, c'è questa sentenza:
La detenzione di polvere da sparo sufficiente al confezionamento di non più di mille cartucce (nella specie quattrocento), da parte di persona munita di porto d'armi e in possesso di fucile da caccia regolarmente denunciato, non configura, in virtù del disposto dell'art. 26 l. 18 aprile 1975 n. 110, l'ipotesi delittuosa di detenzione abusiva, di cui all'art. 2 l. 2 ottobre 1967 n. 895, nè altra fattispecie criminosa, in quanto a tale detenzione difetta il carattere di illegalità, non sussistendo l'obbligo della denuncia stabilita dall'art. 38 t.u.l.p.s. Nè la non assoggettabilità all'obbligo di denuncia e la conseguente legittimità della detenzione possono essere validamente contestate sul rilievo che oggetto della detenzione non sono cartucce per fucile da caccia, bensì polvere da sparo, perché per munizioni, quando le stesse costituiscono l'armamento del fucile da caccia, deve intendersi tutto ciò che serve al confezionamento delle cartucce, e quindi anche la polvere da sparo.
Cassazione penale , sez. I, 09 luglio 1987
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Mi scuso , ma mi è capitato un imprevisto. Devo uscire dal sito.
Tuttavia , sommarimanete dirò questo ( tralasciando i problemi di ordine pratico su cui mi volevo soffermare) :
a) se è lecita la detenzione senza denuncia di 1000 cartucce in alternativa alla polvere necessaria per caricarle ( che la legge non specifica) , non è necessria la denuncia per tale quantitativo. L'armiere deve però tenere il suo registro di carico e scarico e annotare a chi l'ha venduta.
b) se c'è la denuncia ( di polvere o cartucce) si possono alternativamente detenere fino a 5 kG di polvere o 1500 cartucce
Da qui sorgono alcune domande:
1) il quantitativo di polvere che serve a caricare tra 1000 e 1500 cartucce ( ma non denunciata) è punita dal 679 c.p.?
2) se c'è polvere per oltre 1500 cartucce si va in automatico nell'art. 2 legge 1967
( ovviamente tralascio di trattare il caso della contemporanea presenza di munizioni)....
Esempio: ho denunciato di avere 1500 cartucce e niente polvere. Ho sparato tutte o gran parte delle cartucce. Ora voglio comprare due chili di polvere. Visto che ho denunciato le 1500 cartucce devo anche denunciare i due kili che costituiscono il "reintegro "per equivalente? ( la sentenza citata sopra parla solo delle 1000 cartucce...)
a breve riprenderò il discorso.