Re: Polvere

Da me non c'è nessun obbligo di denuncia. Si possono detenere fino a 5 Kg. di polvere comprensiva di quella contenuta nelle cartucce. Può darsi che nelle regioni dove ci sono problemi di malavita organizzata (mafia n'drangheta ecc. ecc.) e quindi dei controlli ben più severi, ci siano delle leggi speciali e quindi l'obbligo di denuncia. Non so. Ciao
 
Re: Polvere

È lecita la ricarica casalinga delle cartucce?

Il caricamento casalingo di cartucce (o la ricarica di cartucce già usate) è del tutto lecito senza particolari formalità, come risulta dal complesso di norme che consentono di comperare polvere da sparo, bossoli, inneschi, pallini. Se la ricarica non avviene per uso personale, ma per farne commercio, si ricade nel concetto di "fabbricazione" di munizioni, per cui occorre munirsi di licenza del prefetto. Oltre alle norme concernenti la detenzione delle munizioni caricate, già viste, occorre però tener presente il principio generale secondo cui tutte le sostanze esplosive (tra queste non rientrano gli inneschi) devono essere denunziate all'autorità di P.S. La polvere da sparo può essere detenuta, in forza della sola denunzia, nel quantitativo massimo di cinque chilogrammi; per detenerne un quantitativo superiore occorre munirsi di licenza di deposito. Gli inneschi e i bossolo innescati possono invece essere detenuti senza limite di quantitativo. Gli altri componenti, quali pallini, borre, bossoli, palle, possono invece essere acquistati e detenuti liberamente. Un punto poco chiaro della legge è quello relativo al rapporto tra quantitativo di polvere detenuto e numero di cartucce detenibili cumulativamente senza essere tenuti a munirsi di licenza di deposito per l'una o per le altre. La legge dice infatti che si possono detenere fino a 5 kg di polvere ovvero fino a 1500 cartucce da caccia a pallini e 200 cartucce per arma corta e non è chiaro se polvere e cartucce possono cumularsi. Nel dubbio è meglio essere prudenti e ritenere che i quantitativi non possono cumularsi e quindi nei 5 kg computare anche la polvere contenuta nelle cartucce cariche, secondo il parametro posto dal D.M. 23 settembre 1999 secondo cui una cartuccia per arma lunga corrisponde ora a gr 1,785 dipolvere senza fumo(e quindi a 560 cartucce per ogni chilo) mentre ogni cartuccia per arma corta corrisponde a gr 0,25 di polvere (quindi 4000 cartucce per ogni chilo).
Chi ha caricato 200 cartucce per arma corta, si trova a detenere circa 50 grammi di polvere e quindi può detenere altri gr. 4950 di polvere.
Chi ha caricato 1000 cartucce a pallini si trova a detenere (teoricamente, sia chiaro) gr. 1785 di polvere e quindi potrebbe detenerne solo altri gr 3215; se detiene anche 200 cartucce per pistola il quantitativo si riduce a gr. 3165.
Va comunque detto che ben difficilmente è necessario detenere più di una confezione di polvere, così che in pratica non dovrebbero sorgere problemi.
La soluzione da me indicata non deriva chiaramente da alcuna norma o circolare, ma è da seguire in via prudenziale.
edoardo mori
 
Re: Polvere

Scotti ha scritto:
Da me non c'è nessun obbligo di denuncia. Si possono detenere fino a 5 Kg. di polvere comprensiva di quella contenuta nelle cartucce. Può darsi che nelle regioni dove ci sono problemi di malavita organizzata (mafia n'drangheta ecc. ecc.) e quindi dei controlli ben più severi, ci siano delle leggi speciali e quindi l'obbligo di denuncia. Non so. Ciao
quello che dice tino è vero!!!!anche quì in sardegna se acquisti un tot di polvere(5kg)complessivi di cartucce detenute,basta la denuncia dell'armeria che te l'a venduta(ai cc o questura)tu la compri,loro(armeria)annotano il nome e il porto di fucile,et voilà il gioco è fatto!! [3] e te ne vai con la polvere!! [up.gif]
 
Re: Polvere

si te ne vai...,anch'io anni fa compravo e non denunciavo.
poi ho saputo dell'obbligo. e adesso fatta la prima denuncia sono ok il reintegro non richiede nulla.
pap
 
Re: Polvere

Non so nelle vostre regioni, ma nella mia non si deve denunciare nulla. Il limite massimo consentito è di 5 kg (mi sembra) comprensivi però della polvere contenuta nelle cartucce. Se uno possiede per esempio 1000 cartucce a 1,50 grammi di polvere cad. sono 1,5 Kg. da detrarre dai 5 kg che si possono detenere. Quindi 3,5 di polvere e 1000 cartucce. Totale 5,0 Kg. di polvere. Questa mi sembra che sia la normativa.

Ciao
 
Re: Polvere

Scotti ha scritto:
Non so nelle vostre regioni, ma nella mia non si deve denunciare nulla. Il limite massimo consentito è di 5 kg (mi sembra) comprensivi però della polvere contenuta nelle cartucce. Se uno possiede per esempio 1000 cartucce a 1,50 grammi di polvere cad. sono 1,5 Kg. da detrarre dai 5 kg che si possono detenere. Quindi 3,5 di polvere e 1000 cartucce. Totale 5,0 Kg. di polvere. Questa mi sembra che sia la normativa.

Ciao
Perchè varia da regione a regione, non c'è una legge per tutto il territorio italiano?
 
Re: Polvere

Scotti sicuro che da te non si denuncia?
la detenzione fino a 5 Kg ( comprese le cartucce ) va denunciata, l'eventuale reintegro non necessita di denuncia.
 
Re: Polvere

:( :( :( Il quantitativo massimo di polvere detenibile è di 5 kg, comprensiva di quella contenuta nelle cartucce cariche che si hanno in casa. La polvere acquistata va denunciata, difatti l'armiere rilascia una copia di acquisto che bisogna consegnare ai CC,o al Comm. della P.S..Detta copia sarà allegata al fascicolo personale della denuncia delle armi possedute.
 
Re: Polvere

Il problema della denuncia o meno della polvere da sparo è abbastanza complesso e può ingenerare errori, anche perchè la legge - sul punto - non è così chiara.
C'è da aggiungere che la Cassazione ha sempre fatto confusione fra denuncia della polvere e licenza di deposito della stessa.

Cercherò di spiegare in maniera semplice quello che semplice non è.
1) innanzitutto c'è l'art. 26 legge 1975/110
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Poi c'è l'art. 97 RD 6 maggio 1940 ( Regolamento TULPS)
Art. 97.

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata. (2)

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge (1).

Agli effetti dell'art. 50 della legge (1), il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.


(1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S.

(2) Comma modificato dall'art. 14, d.m. 19 settembre 2002, n. 272.
--------------------------------------------------

Poi c'è l'art. 679 Codice Penale
che punisce chi omette di far denuncia di materie esplodenti di qualsiasi specie


poi c'è l'art. 2 legge 2 ottobre 1967
Art. 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 (1) (2).


Poi - tra le tante, c'è questa sentenza:

La detenzione di polvere da sparo sufficiente al confezionamento di non più di mille cartucce (nella specie quattrocento), da parte di persona munita di porto d'armi e in possesso di fucile da caccia regolarmente denunciato, non configura, in virtù del disposto dell'art. 26 l. 18 aprile 1975 n. 110, l'ipotesi delittuosa di detenzione abusiva, di cui all'art. 2 l. 2 ottobre 1967 n. 895, nè altra fattispecie criminosa, in quanto a tale detenzione difetta il carattere di illegalità, non sussistendo l'obbligo della denuncia stabilita dall'art. 38 t.u.l.p.s. Nè la non assoggettabilità all'obbligo di denuncia e la conseguente legittimità della detenzione possono essere validamente contestate sul rilievo che oggetto della detenzione non sono cartucce per fucile da caccia, bensì polvere da sparo, perché per munizioni, quando le stesse costituiscono l'armamento del fucile da caccia, deve intendersi tutto ciò che serve al confezionamento delle cartucce, e quindi anche la polvere da sparo.

Cassazione penale , sez. I, 09 luglio 1987
----------------------------------
Mi scuso , ma mi è capitato un imprevisto. Devo uscire dal sito.
Tuttavia , sommarimanete dirò questo ( tralasciando i problemi di ordine pratico su cui mi volevo soffermare) :
a) se è lecita la detenzione senza denuncia di 1000 cartucce in alternativa alla polvere necessaria per caricarle ( che la legge non specifica) , non è necessria la denuncia per tale quantitativo. L'armiere deve però tenere il suo registro di carico e scarico e annotare a chi l'ha venduta.
b) se c'è la denuncia ( di polvere o cartucce) si possono alternativamente detenere fino a 5 kG di polvere o 1500 cartucce

Da qui sorgono alcune domande:
1) il quantitativo di polvere che serve a caricare tra 1000 e 1500 cartucce ( ma non denunciata) è punita dal 679 c.p.?
2) se c'è polvere per oltre 1500 cartucce si va in automatico nell'art. 2 legge 1967
( ovviamente tralascio di trattare il caso della contemporanea presenza di munizioni)....
Esempio: ho denunciato di avere 1500 cartucce e niente polvere. Ho sparato tutte o gran parte delle cartucce. Ora voglio comprare due chili di polvere. Visto che ho denunciato le 1500 cartucce devo anche denunciare i due kili che costituiscono il "reintegro "per equivalente? ( la sentenza citata sopra parla solo delle 1000 cartucce...)

a breve riprenderò il discorso.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto