PIEMONTE: CALENDARIO VENATORIO + ISTRUZIONI OPERATIVE + ELENCO NOVITà (vedi foto)

Re: PIEMONTE: CALENDARIO VENATORIO + ISTRUZIONI OPERATIVE + ELENCO NOVITà (vedi foto)

ALLEGATO B

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE
1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all’estero) devono
essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/92.
1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all’estero devono restituire il tesserino dell'annata
precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata
venatoria successiva.
1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato
ad esercitare l'attività venatoria.
1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente
nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso
l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione
Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti
nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio
regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l’attività.
1.6. Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno
X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non
appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio
attorno alla X.
1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve
dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all’autorità di pubblica sicurezza e deve esibire
l’attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all’abilitazione venatoria.
1.9 Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 2 del
calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è
consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati
dalla Giunta regionale.
2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di
cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all’annotazione delle giornate di caccia
e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e
della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della
D.G.R. 15-11925 dell’8.03.2004 e s.m.i..
2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che
esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino
venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 12 della l. 157/92.
2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il
previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella
zona faunistica delle Alpi se il prelievo è selettivo), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.


3) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI.
3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l’allenamento dei cani, esclusivamente
finalizzato all’effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a
1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.
3.2. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia nell’ambito di
caccia ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria come segue:
nei C.A.:
- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto
al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i
giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad
eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;
negli A.T.C.:
- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i
giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad
eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
3.3 L’addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei
C.A., delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere effettuato a partire dal 1°
settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i giorni,
esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei
terreni in attualità di coltivazione.
3.4. L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio
regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate
specie.
3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100
metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI
4.1. Ai fini dell’applicazione del presente Calendario venatorio 2012/2013 si applicano i divieti di cui
all’art. 21 della legge 157/1992 e dell’articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.
4.2. Nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie
cinghiale e volpe, sono previste le seguenti limitazioni all’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata:
Zona faunistica delle Alpi
Nei C.A. è vietato l’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.
Per il prelievo della specie cinghiale, l’uso del fucile con canna ad anima rigata può essere autorizzato
dai Comitati di gestione qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di
svolgere l’attività venatoria in sicurezza.
Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria all’interno del territorio destinato a prelievo
regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato
ventrale e dorsale.
L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito
esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.
I Comitati di gestione dei C.A., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di
copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima
sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale fattispecie di arma.
Zona faunistica di pianura
Per il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti è consentito l’utilizzo del fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi.
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Per il prelievo della specie cinghiale, nella zonizzazione del territorio per il prelievo regolamentato in
squadra della specie cinghiale l’A.T.C. può autorizzare l’uso del fucile con canna ad anima rigata
qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l’attività
venatoria in sicurezza.
E’ vietato l’impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del
cinghiale in forma vagante.
E’ altresì consentito l’uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti
per il prelievo degli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5
della Legge 157/92.
L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito
esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.
Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria all’interno del territorio destinato a prelievo
regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato
ventrale e dorsale.
I Comitati di gestione degli A.T.C., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di
copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima
sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale fattispecie di arma.
Istituti a gestione privata della caccia
Negli Istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto
per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.
Le previste autorizzazioni sono rilasciate dal concessionario.

5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA IN AREE
CONTIGUE AD AREE PROTETTE
5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell’art. 6 della l.r. 29.6.2009,
n. 19 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) l’attività venatoria è riservata ai
soli residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua, purché ammessi nell’A.T.C. o C.A.
interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e
A.A.T.V.).
 
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6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6.1. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica
fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente
la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le
disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I
Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS)
ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei
CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5,
lett. dd), della l.r. 5/2012.
6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli ATC e dai CA ai cacciatori,
devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato
di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata
restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. i), della l.r.
5/2012.
L’organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e
restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di
aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto
(http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm;
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm;
Sito Ufficiale della Regione Piemonte - Caccia pesca e acquacoltura - Caccia - Piani di prelievo tipica fauna alpina).
7
7) ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
7.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22
gennaio 2009 (“Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di
protezione speciale (ZPS)”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-
11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:
a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli
ungulati;
b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone di cui all’allegato B della D.G.R.
n. 42-8604 del 14.4.2008 (“Disposizioni sull’attività venatoria nelle zone di protezione speciale in
applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”), di seguito elencate:
IT1110020 Lago di Viverone
IT1120014 Garzaia del Rio Druma
IT1120021 Risaie Vercellesi
IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029 Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013 Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010 Garzaie novaresi
IT1160054 Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059 Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028 Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1)
(1) esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella
cartografia consultabile all’indirizzo Parco Fluviale del Po e dell'Orba.
c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di
ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale insistenti sul medesimo territorio;
d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus) fatte salve le zone
ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante
l’effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n.
94-3804 del 27.04.2012 (“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica
fauna alpina”);
e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché
ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
h) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento
temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l’ausilio dei cani limitatamente alle
giornate di mercoledì e della domenica nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.
7.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art.
40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.
8
8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI
8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni
operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell’attività venatoria. A tale scopo le predette
disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell’apposita sezione del Sito “Caccia, Pesca
ed acquacoltura” all’indirizzo: Sito Ufficiale della Regione Piemonte - Caccia pesca e acquacoltura - Caccia - Calendario venatorio
8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:
- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi),
lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni
devono essere rese pubbliche con trasmissione telematica a tutte le Amministrazioni interessate e a
tutte le Associazioni venatorie.
8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende
faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a
segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di
cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la
sanzione amministrativa di cui alla lettera dd) dell’art. 40, comma 5, della l.r. 5/2012.
L’ASSESSORE IL PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA E FORESTE, DELLA GIUNTA REGIONALE
CACCIA E PESCA

- - - Aggiornato - - -

TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE O QUASI :)
 
Re: PIEMONTE: CALENDARIO VENATORIO + ISTRUZIONI OPERATIVE + ELENCO NOVITà (vedi foto)

ieri sera a LANZO TORINESE si è tenuta la seconda riunione per spiegare ai cacciatori tutte le nuove norme introdotte con l'abrogazione della legge regionale 70/96 e con l'introduzione della legge nazionale 157/92. qualcuno è andato a sentire?
 

Alexis N

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Un bel pò di novita!!!!!!!!!! finalmente un calendario con la C maiuscola!!!!


1
ALLEGATO A
La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l’art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l’art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
vista la D.G.R. n. 40-4018 del 11.6.2012
pubblica il seguente:


CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2012/2013


1) STAGIONE VENATORIA
1.1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.

2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) - specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre: lepre comune;
b) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti
dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa,
starna;
c) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: minilepre, fagiano, quaglia, tortora, allodola;
d) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio: germano reale, gallinella d’acqua, alzavola, tordo
bottaccio, tordo sassello, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
e) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti
dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;
f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino;
g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: colombaccio, cesena;
h) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca, fagiano di monte,
coturnice, lepre bianca;
i) - specie cacciabili dal 16 giugno al 15 marzo dell’anno successivo, in base a piani di prelievo
selettivi, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;
l) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.
2.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento
temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- volpe, sulla base di piani numerici, e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo.
2.3. I termini di cui alle lettere a), b) c), d), f) e l) del punto 2.1. possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere
dell’ISPRA. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno
successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato.
2.4. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano è consentito, in deroga
a quanto previsto al punto 2.1. lettera c), fino al 31 gennaio, anche con l’ausilio dei cani.

3) CARNIERE
3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi
di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, dieci capi delle specie migratorie di cui
quattro tra palmipedi, trampolieri e rallidi e non più di due beccacce.
2
3.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero
massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: quindici capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali
nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere
giornaliero ad un capo per ogni specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
e) fagiano: trenta capi annuali;
f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie,
con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 3.1..
3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta
regionale.
3.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un
numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 3.2., non
superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e quaranta tra anatidi e rallidi.

4) GIORNATE E ORARI
4.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia
settimanali per ogni cacciatore è di tre.
4.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 4.1:
a) nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, l’attività venatoria è consentita nelle
giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) per la caccia di selezione agli ungulati, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì,
mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.T.C. e C.A..
I Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. fermo restando il rispetto di quanto stabilito al punto 4.1.
stabiliscono le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo;
c) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
4.3. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
4.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
4.5. L’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili
arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:
ORA LEGALE
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45.
ORA SOLARE
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.
3

6) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
6.1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40.
6.2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima
liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri
5,6 nonché l’uso dell’arco e del falco.
6.3. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
6.4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo
degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle
istruzioni operative.
6.5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi
dall’articolo 13 della l. 157/92.
6.6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.

L’ASSESSORE IL PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA E FORESTE, DELLA GIUNTA REGIONALE
CACCIA E PESCA Roberto COTA
Claudio SACCHETTO

- - - Aggiornato - - -

appena rieco inserisco le istruzioni operative.
 

Allegati

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Re: PIEMONTE: CALENDARIO VENATORIO + ISTRUZIONI OPERATIVE + ELENCO NOVITà (vedi foto)

Questa sera a Pinerolo, si è tenuto il primo degli incontri, come scritto nella foto, dove sono state esposte e spiegate ai cacciatori e alle associazioni varie presenti, le modifiche apportate alle leggi sulla caccia con l'introduzione della legge nazionale 157/92. come comunicatomi da un inviato sul posto, sembra che a scanso di equivoci si sia giunti a una svolta nella caccia alla migratoria in regione piemonte. con l'abolizione delle sanzioni all'uso dei richiami vivi per uso caccia, ampliamente contemplate nella legge nazionale entrata in vigore. un'altra grande conquista per il mondo venatorio piemontese!!!!
 
Re: PIEMONTE: CALENDARIO VENATORIO + ISTRUZIONI OPERATIVE + ELENCO NOVITà (vedi foto)

sanzioni : abolito il divieto all'uso di richiami lasciati in loco?????????? aiutooooooooooooooooo sapete cosa intendono? vuol dire che anche in piemonte si possono utilizzare i richiami vivi per la caccia alla migratoria?
 
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