Re: PIEMONTE: CALENDARIO VENATORIO + ISTRUZIONI OPERATIVE + ELENCO NOVITà (vedi foto)
ALLEGATO B
ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI
1) TESSERINO REGIONALE
1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all’estero) devono
essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/92.
1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all’estero devono restituire il tesserino dell'annata
precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata
venatoria successiva.
1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato
ad esercitare l'attività venatoria.
1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente
nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso
l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione
Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti
nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio
regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l’attività.
1.6. Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno
X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non
appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio
attorno alla X.
1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve
dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all’autorità di pubblica sicurezza e deve esibire
l’attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all’abilitazione venatoria.
1.9 Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 2 del
calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.
2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è
consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati
dalla Giunta regionale.
2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di
cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all’annotazione delle giornate di caccia
e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e
della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della
D.G.R. 15-11925 dell’8.03.2004 e s.m.i..
2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che
esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino
venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 12 della l. 157/92.
2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il
previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella
zona faunistica delle Alpi se il prelievo è selettivo), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.
3) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI.
3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l’allenamento dei cani, esclusivamente
finalizzato all’effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a
1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.
3.2. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia nell’ambito di
caccia ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria come segue:
nei C.A.:
- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto
al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i
giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad
eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;
negli A.T.C.:
- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i
giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad
eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
3.3 L’addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei
C.A., delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere effettuato a partire dal 1°
settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i giorni,
esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei
terreni in attualità di coltivazione.
3.4. L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio
regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate
specie.
3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100
metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
4) DIVIETI E LIMITAZIONI
4.1. Ai fini dell’applicazione del presente Calendario venatorio 2012/2013 si applicano i divieti di cui
all’art. 21 della legge 157/1992 e dell’articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.
4.2. Nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie
cinghiale e volpe, sono previste le seguenti limitazioni all’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata:
Zona faunistica delle Alpi
Nei C.A. è vietato l’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.
Per il prelievo della specie cinghiale, l’uso del fucile con canna ad anima rigata può essere autorizzato
dai Comitati di gestione qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di
svolgere l’attività venatoria in sicurezza.
Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria all’interno del territorio destinato a prelievo
regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato
ventrale e dorsale.
L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito
esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.
I Comitati di gestione dei C.A., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di
copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima
sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale fattispecie di arma.
Zona faunistica di pianura
Per il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti è consentito l’utilizzo del fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi.
6
Per il prelievo della specie cinghiale, nella zonizzazione del territorio per il prelievo regolamentato in
squadra della specie cinghiale l’A.T.C. può autorizzare l’uso del fucile con canna ad anima rigata
qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l’attività
venatoria in sicurezza.
E’ vietato l’impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del
cinghiale in forma vagante.
E’ altresì consentito l’uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti
per il prelievo degli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5
della Legge 157/92.
L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito
esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.
Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria all’interno del territorio destinato a prelievo
regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato
ventrale e dorsale.
I Comitati di gestione degli A.T.C., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di
copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima
sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale fattispecie di arma.
Istituti a gestione privata della caccia
Negli Istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto
per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.
Le previste autorizzazioni sono rilasciate dal concessionario.
5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA IN AREE
CONTIGUE AD AREE PROTETTE
5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell’art. 6 della l.r. 29.6.2009,
n. 19 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) l’attività venatoria è riservata ai
soli residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua, purché ammessi nell’A.T.C. o C.A.
interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e
A.A.T.V.).
ALLEGATO B
ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI
1) TESSERINO REGIONALE
1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all’estero) devono
essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/92.
1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all’estero devono restituire il tesserino dell'annata
precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata
venatoria successiva.
1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato
ad esercitare l'attività venatoria.
1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente
nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso
l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione
Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti
nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio
regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l’attività.
1.6. Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno
X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non
appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio
attorno alla X.
1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve
dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all’autorità di pubblica sicurezza e deve esibire
l’attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all’abilitazione venatoria.
1.9 Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 2 del
calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.
2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è
consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati
dalla Giunta regionale.
2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di
cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all’annotazione delle giornate di caccia
e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e
della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della
D.G.R. 15-11925 dell’8.03.2004 e s.m.i..
2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che
esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino
venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 12 della l. 157/92.
2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il
previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella
zona faunistica delle Alpi se il prelievo è selettivo), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.
3) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI.
3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l’allenamento dei cani, esclusivamente
finalizzato all’effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a
1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.
3.2. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia nell’ambito di
caccia ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria come segue:
nei C.A.:
- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto
al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i
giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad
eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;
negli A.T.C.:
- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i
giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad
eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
3.3 L’addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei
C.A., delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere effettuato a partire dal 1°
settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i giorni,
esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei
terreni in attualità di coltivazione.
3.4. L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio
regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate
specie.
3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100
metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
4) DIVIETI E LIMITAZIONI
4.1. Ai fini dell’applicazione del presente Calendario venatorio 2012/2013 si applicano i divieti di cui
all’art. 21 della legge 157/1992 e dell’articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.
4.2. Nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie
cinghiale e volpe, sono previste le seguenti limitazioni all’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata:
Zona faunistica delle Alpi
Nei C.A. è vietato l’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.
Per il prelievo della specie cinghiale, l’uso del fucile con canna ad anima rigata può essere autorizzato
dai Comitati di gestione qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di
svolgere l’attività venatoria in sicurezza.
Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria all’interno del territorio destinato a prelievo
regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato
ventrale e dorsale.
L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito
esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.
I Comitati di gestione dei C.A., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di
copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima
sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale fattispecie di arma.
Zona faunistica di pianura
Per il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti è consentito l’utilizzo del fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi.
6
Per il prelievo della specie cinghiale, nella zonizzazione del territorio per il prelievo regolamentato in
squadra della specie cinghiale l’A.T.C. può autorizzare l’uso del fucile con canna ad anima rigata
qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l’attività
venatoria in sicurezza.
E’ vietato l’impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del
cinghiale in forma vagante.
E’ altresì consentito l’uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti
per il prelievo degli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5
della Legge 157/92.
L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito
esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.
Ogni cacciatore che svolga l’attività venatoria all’interno del territorio destinato a prelievo
regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato
ventrale e dorsale.
I Comitati di gestione degli A.T.C., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di
copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima
sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all’uso di tale fattispecie di arma.
Istituti a gestione privata della caccia
Negli Istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto
per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.
Le previste autorizzazioni sono rilasciate dal concessionario.
5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA IN AREE
CONTIGUE AD AREE PROTETTE
5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell’art. 6 della l.r. 29.6.2009,
n. 19 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) l’attività venatoria è riservata ai
soli residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua, purché ammessi nell’A.T.C. o C.A.
interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e
A.A.T.V.).