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Martedì 15 settembre 2015

TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 893, del 25 giugno 2015

Legittimità revoca licenza porto di fucile uso caccia per denunce plurime

E’ legittima la revoca licenza porto di fucile per esercizio della caccia su un veicolo a motore con mezzi vietati (carabina adoperata nel passato in guerra per colpire bersagli a distanza di 1.300 metri) e in orario notturno.*

N. 00893/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01236/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2015, proposto da:*
xxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. xxxxxxxx, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia;*

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;*

per l'annullamento

DEL DECRETO DEL QUESTORE DI BERGAMO IN DATA 19/2/2015, RECANTE LA REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA CON CONTESTUALE DINIEGO DEL RICHIESTO RINNOVO.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bergamo;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



Rilevato:

- che la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento;

- che secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr.*ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 5/4/2007 n. 152; sez. IV – 8/5/2003 n. 2424; sez. IV – 30/7/2002 n. 4073; sez. IV – 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza – nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico – esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi;

- che l’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d’armi già rilasciate;

- che l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile*“vulnus”*all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa;

Atteso:

- che in base al quadro normativo di riferimento rappresentato dagli articoli 11 e 43 del R.D. 773/1931, il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche garantire la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso delle armi (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 6/6/2014 n. 242, appello respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza cautelare 15/1/2015 n. 221), in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. sentenze brevi Sezione 12/6/2009 n. 1222; 31/7/2009 n. 1725; 19/11/2009 n. 2245; 28/12/2009 n. 2636; 14/1/2011 n. 42; 21/10/2011 n. 1446; 26/1/2012 n. 124; 8/11/2012 n. 1774);

- che non ostano al diniego dell’autorizzazione fatti che, pur non assumendo o non avendo più rilievo nell’ambito dell’ordinamento penale, siano tuttavia considerati tali da far ritenere il richiedente non affidabile, ai fini del rispetto da parte sua della sicurezza pubblica, nell’espletamento dell’attività da autorizzare;

Tenuto conto:

- che, venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie all’esame, il Tribunale deve concludere che la vicenda controversa è stata oggetto di congrua valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

- che l’atto impugnato rappresenta l’assenza del pieno affidamento in capo al ricorrente, che scaturisce anzitutto dalle plurime denunce e condanne penali riportate, in un ampio arco temporale (dal 1982 al 2008):

• nell’espletamento della propria attività lavorativa di demolitore (in materia di ambiente e rifiuti);

• nella propria vita personale (delitti in materia di falso e contro il patrimonio);

- che da ultimo è stato richiamato il grave episodio che lo ha visto protagonista insieme a un altro soggetto, con esercizio della caccia su un veicolo a motore con mezzi vietati (carabina adoperata nel passato in guerra per colpire bersagli a distanza di 1.300 metri) e in orario notturno;

- che, malgrado la sentenza di primo grado sia stata appellata, il verbale del Corpo ittico-venatorio della Polizia provinciale del 29/11/2012 non lascia dubbi sugli eventi e sul ruolo assunto dal ricorrente;

- che le riferite circostanze hanno prudentemente indotto a sottrarre al Sig. xxxx la disponibilità di armi;

Evidenziato:

- che in linea generale questo Tribunale – valorizzando anche la semplice denuncia o segnalazione – fa applicazione del principio per cui ogni plausibile negligenza deve indurre a particolare cautela circa il cattivo uso armi durante eventuali future manifestazioni di irresponsabilità;

- che la fattispecie valorizzata insinua dubbi sul requisito dell’affidabilità, che in una materia delicata come quella afferente all’uso delle armi deve sussistere in maniera piena e limpida;

- che il provvedimento è quindi adeguatamente motivato e fa seguito ad un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato;

Considerato:

- che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

- che si ritiene altresì che l’azione intrapresa dal ricorrente sia manifestamente temeraria;

- che infatti l’atto impugnato riporta ben 20 episodi correlati a fatti penalmente rilevanti, addebitati all’esponente;

- che l’evento specifico da ultimo valorizzato – commesso il 29/11/2012 e ben descritto nel verbale redatto dall’autorità – è connotato da evidente spregiudicatezza, con plateale inosservanza delle regole vigenti in materia di uso delle armi;

- che in definitiva il Collegio ravvisa i presupposti*ex*art. 26 comma 2 c.p.a. per condannare d’ufficio il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1.500 €;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Condanna, altresì, il ricorrente, ai sensi dell’art. 26 comma 2 c.p.a., all’ulteriore pagamento della sanzione pecuniaria dell’importo di 1.500 €, da versarsi al bilancio dello Stato secondo le disposizioni contenute all’art. 15 delle Norme di attuazione del c.p.a. stesso (All. 2 al D. Lgs. 104/2010).

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
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