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Martedì 10 Giugno 2014
Il Ministero della Salute, in osservanza delle disposizioni comunitarie, ha approvato la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agl ordini degli anseriformi e caradiformi per l'attività venatoria fino al 31 dicembre 2015. La deroga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi in vigore dall'8 giugno scorso, sarà sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.
La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilita' di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza. Tra queste si prevede che i cacciatori siano dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale. I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal protocollo. Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate.
:arrow: Gazzetta Ufficiale
Il Ministero della Salute, in osservanza delle disposizioni comunitarie, ha approvato la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agl ordini degli anseriformi e caradiformi per l'attività venatoria fino al 31 dicembre 2015. La deroga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi in vigore dall'8 giugno scorso, sarà sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.
La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilita' di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza. Tra queste si prevede che i cacciatori siano dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale. I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal protocollo. Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate.
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