Fogli di certificazione dei richiami, come comportarsi a caccia.

In provincia di Firenze puoii detenere tutti gli allevati che vuoi( roccoli chiusi anche qui) per quanto riguarda i nati agli allevatori amatoriali quale io sono danno un numero fisso di inanellamenti annuali per singola coppia , per inciso io che ho dichiarato 2 coppie di sasselli e 2 di bottacci ho la possibilita di inanellare fino a 5 sasselli per coppia annuali e 8 bottacci per coppia annuali, quindi se le cove andassero come dice la provincia potrei inanellare 26 soggetti ........................ sarei piu' che felice
Saluti Sandro

Leggo una contraddizione ed una amenità.
Contraddizione: In provincia di Firenze puoi detenere tutti gli allevati che vuoi e poi un numero fisso di inanellamenti annuali per singola coppia ....
Amenità: ma se vi nascono più uccelli per coppia cosa fate, li picchiate per terra???????????
 
Grazie emy infatti ti assicuro che io piu' di 10 non li porto anzi per essere precisi ho la sacca da 9!!!Quindi parla di uccelli di cattura un massimo di 10 giusto...per gli allevati quindi non avrei limiti per detenerli...giusto?
Quando anche io ho iniziato a cacciare con i richiami vivi ho voluto approfondire la leggislazione regionale in materia, le limitazioni da Te riportate si applicano esclusivamente agli esemplari di CATTURA, ecco il testo della legge regionale 17/95 che regola la materia nella nostra regione:

Art. 24
(Detenzione ed uso dei richiami)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'INFS e del
CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di
cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti
l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di
cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di
quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i
richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci
unità.
3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da
appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli
impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della
suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.
4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla
provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro
presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.
5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di
richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che
provvederà all'inanellamento.
6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del
presente articolo.

Poi ti dico la verità per non incorrere in problemi relativi al solito "controllore" che applica la legge a suo modo quando sono a caccia ne porto 10, anche perchè per il tipo di caccia ad appostamento temporaneo che faccio sono più che sufficienti, comunque la detenzione di animali da allevamento (delle specie cacciabili ) in casa è libera salvo apposita regolamentazione deliberata dalle province.
Un saluto

Emiliano Amore
 
Art. 24
(Detenzione ed uso dei richiami)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'INFS e del CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.

4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.

6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
......................................................................................................................................................................................................................Per me come la leggiamo la giriamo la interpretiamo a noi va sempre male....oggi vado e provo di nuovo a sollevare il problema della detenzione degli allevati (perché loro fanno di tutta un erba un fascio)e voglio vedere cosa mi dicono,se no faccio richiesta per allevatore!!
 
Concordo pure io quelli di cattura puo essere vero ma allevati credo che uno ne possa detenere quanti ne vuole credo anche che la detenzione sia una cosa a livello nazionale per tutti uguale mentre per l'utilizzo venatorio ci sono regole diverse da regione a regione.ad esempio se io anno dopo anno richiedo soggetti di cattura e mi vengono concessi nel corso di 6/7 anni praticamente quanti animali ho aquistato dalla provincia credo assai piu di 10 allora come funziona sta cosa?le mie sono ipotesi magari se qualcuno puo chiarirmi il dubbio saluti..
 
mio cugino è stato fermato dalla provinciale il 9 gennaio e stava con i richiami, gli hanno chiesto che uccelli aveva e se aveva i certificati lui ha cacciato i nostri 9 fogli di dì certificati fotocapiati e sono andati via per me è sempre meglio portare le fotocopie dietro anche se ancora non ho capito bene la legge qui nel lazio
 
In provincia di Firenze puoii detenere tutti gli allevati che vuoi( roccoli chiusi anche qui) per quanto riguarda i nati agli allevatori amatoriali quale io sono danno un numero fisso di inanellamenti annuali per singola coppia , per inciso io che ho dichiarato 2 coppie di sasselli e 2 di bottacci ho la possibilita di inanellare fino a 5 sasselli per coppia annuali e 8 bottacci per coppia annuali, quindi se le cove andassero come dice la provincia potrei inanellare 26 soggetti ........................ sarei piu' che felice
Saluti Sandro

Sinceramente Sandro quello che hai detto tu risulta anche a me non capisco nel Lazio detenere solo 10 soggetti x specie boh..
 
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