Lorenzo ci siamo capiti male.....a Viterbo il comandante della provinciale mi ha detto che si parla di "detenzione" di richiami vivi per un max di 10 animali...magari li potevo tenere 10 per specie ero a posto! Da noi si possono tenere solo 10 animali totali sta a noi organizzarci e denunciarli in base alla specie cacciabile!Io per esempio sul foglio ho denunciato 6 sasselli 3 bottacci e 1 merlo....e in stanza ho piu' di venti animali,se io un giorno voglio portare 3 merli non posso farlo capito che fregatura che abbiamo noi qui?Guarda che se trovo qualche buon anima che mi pubblica la legge regionale del lazio la pubblico insieme al foglio della denuncia dei tordi almeno si capisce meglio...io non sono molto ferrato con il pc!!
Quando anche io ho iniziato a cacciare con i richiami vivi ho voluto approfondire la leggislazione regionale in materia, le limitazioni da Te riportate si applicano esclusivamente agli esemplari di CATTURA, ecco il testo della legge regionale 17/95 che regola la materia nella nostra regione:
Art. 24
(Detenzione ed uso dei richiami)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'INFS e del
CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di
cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti
l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di
cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di
quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i
richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci
unità.
3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da
appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli
impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della
suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.
4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla
provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro
presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.
5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di
richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che
provvederà all'inanellamento.
6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del
presente articolo.
Poi ti dico la verità per non incorrere in problemi relativi al solito "controllore" che applica la legge a suo modo quando sono a caccia ne porto 10, anche perchè per il tipo di caccia ad appostamento temporaneo che faccio sono più che sufficienti, comunque la detenzione di animali da allevamento (delle specie cacciabili ) in casa è libera salvo apposita regolamentazione deliberata dalle province.
Un saluto
Emiliano Amore