Re: Domanda sull'uso dei piccioni in veneto
questo e' quanto dice la legge, praticamente un macello....
Bur n. 6 del 19/01/2010
Caccia e pesca
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3874 del 15 dicembre 2009
Stagione venatoria 2009/2010. Ordinanza TAR Veneto n. 2035/2009 del 29 ottobre 2009. Utilizzo del piccione domestico quale richiamo vivo
per la caccia da appostamento. Ottemperanza.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
[L''Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2141 del 14.07.2009 la Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010.
Con Ordinanza n. 2035/2009 del 29 ottobre 2009 il TAR Veneto ha sospeso la disposizione, contenuta nel suddetto provvedimento,
concernente l''utilizzo del piccione quale richiamo vivo, dovendosi ritenere il medesimo equiparato alla fauna selvatica.
Alla luce della suddetta Ordinanza, nelle more dell''emanazione della relativa sentenza di merito, con il presente provvedimento si dispone la
non utilizzabilità del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto salvo l''utilizzo di soggetti appartenenti alla
forma domestica della suddetta specie, provenienti da allevamento, e ciò anche in relazione agli orientamenti espressi dal competente Ministero
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (vedasi nota prot.17513 del 23.7.2009, facente parte integrante del presente provvedimento
quale Allegato A) e già fatti propri da altre Amministrazioni regionali (vedasi nota della Regione Lombardia, Direzione generale Agricoltura, prot.
17128 del 14.09.2009, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B).
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l''approvazione del seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITOil relatore, incaricato dell''istruzione dell''argomento in questione ai sensi dell''art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la
Struttura competente ha attestato l''avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 2141 del 14.7.2009;
PRESO ATTO dell''Ordinanza del TAR del Veneto n. 2035/2009 del 29/10/2009,]
delibera
¨ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
¨ in ottemperanza alle disposizioni di cui all''Ordinanza del TAR Veneto n. 2035/2009 del 29/10/2009 nonché nelle more
dell''emanazione della relativa sentenza di merito, si dà atto della non utilizzabilità del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella
caccia da appostamento, fatto salvo l''utilizzo di soggetti appartenenti alla forma domestica della suddetta specie, provenienti da
allevamento;
¨ di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali, alle Associazioni venatorie riconosciute
ed al Corpo Forestale dello Stato.