Re: Distanza da capanno fisso in disuso
Infatti Lorenzo, questo è anche il mio punto di vista.
Perché negare la possibilità ad altri di cacciare in un luogo se il titolare della concessione non è presente o la concessione stessa non è più attiva?
Ove la normativa regionale si discosti da quanto indicato nella 157 e non si possa cacciare con appostamento temporaneo entro il limite tabellato, sarebbe bene che queste Regioni rendano evidente se l'appostamento fisso sia in attività (ovvero in regola con il pagamanto della tassa, etc.) oppure no. Si avrebbe così la certezza di non commettere un'irregolarità, seppure in buona fede.
in certe regioni e per certe tipologie di appostamenti, ha ragione michele, ti faccio l' esempio della toscana, fino all' anno scorso l' appostamento era considerato attivo anche se non c'era nessuno e si doveva rispettare i 150mt di distanza, da pochi giorni e' cambiata la legge regionale e da quest'anno e' possibile stare anche attaccati al capanno, ovviamente se non e' attivo purche' non si usufruisca dei materiali ( secchi, stampi, filarole ecc. ) che fanno parte dell' appostamento.
Infatti Lorenzo, questo è anche il mio punto di vista.
Perché negare la possibilità ad altri di cacciare in un luogo se il titolare della concessione non è presente o la concessione stessa non è più attiva?
Ove la normativa regionale si discosti da quanto indicato nella 157 e non si possa cacciare con appostamento temporaneo entro il limite tabellato, sarebbe bene che queste Regioni rendano evidente se l'appostamento fisso sia in attività (ovvero in regola con il pagamanto della tassa, etc.) oppure no. Si avrebbe così la certezza di non commettere un'irregolarità, seppure in buona fede.