Rimane un buon calendario, anche se non è prevista la giornata di caccia del 14 Settembre.
Chiedo scusa se insisto su queste precisazioni, ma a scanso di equivoci, copio-incollo la proposta di calendario
PROPOSTA CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2014/2015
L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2014/2015 E' CONSENTITO CON LE
SEGUENTI MODALITA':
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) a) i giorni 1 e 7 settembre 2014 fino alle ore 13,00 esclusivamente da appostamento alle
seguenti specie : ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE - TORTORA -
MERLO - COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA;
b) dal 21 settembre al 29 dicembre 2014 alle seguenti specie : TORTORA - MERLO;
c) dal 21 settembre 2014 al 29 gennaio 2015 alle seguenti specie : ALZAVOLA -
GERMANO REALE – MARZAIOLA – COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA –
GHIANDAIA - GAZZA ;
2) dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO
SELVATICO – FAGIANO - QUAGLIA - STARNA - PERNICE ROSSA – SILVILAGO;
2) bis dal 21 settembre al 30 novembre per la specie FAGIANO femmina;
3) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 alle seguenti specie: BECCACCIA -
BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - FISCHIONE - FOLAGA -
FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE -
PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
4) dal 21 settembre al 7 dicembre 2014 alla specie: LEPRE;
5) dal 5 ottobre 2014 al 4 gennaio 2015 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; le
Amministrazioni provinciali, in relazione all'attività di controllo della specie effettuata direttamente
ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94, predispongono interventi di contenimento alla specie
cinghiale nei giorni di settembre in cui è consentito il prelievo venatorio di cui alla lett. C). Le
Amministrazioni provinciali, possono posticipare dal 5 ottobre la data dell'esercizio venatorio alla
specie cinghiale, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 commi 1 e 2 della Legge
numero 157/1992; la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di
giovedì, sabato e domenica; nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel
piano di abbattimento assegnato ad un distretto dai piani di gestione redatti dagli ATC,
l'Amministrazione provinciale competente predispone nei mesi di gennaio e febbraio interventi di
contenimento, fino al completamento del piano. Per il prelievo di questa specie si raccomanda
l'utilizzo di munizioni atossiche.
6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento
regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO – CAPRIOLO - CERVO
e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 15 giugno al 13 luglio e dal 17
agosto al 4 ottobre 2014 e dal 5 gennaio al 28 febbraio 2015, in modo articolato per ciascuna
classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla
settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì. Per il prelievo di queste
specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche.
B) DIVIETI.
1) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere
recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o
comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla
flora spontanea protetta.
3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1
dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni
provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree
boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31
gennaio 2015 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento
fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in
forma vagante, è consentita solamente con l'ausilio del cane all'interno di superfici boscate; nel
mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale, marzaiola, beccaccino,
canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, moriglione,
pavoncella, porciglione), in forma vagante, è consentita solamente con l'ausilio del cane in
prossimità di laghi e di fiumi e torrenti con regolare portata d'acqua. L'uso del cane da seguita e da
tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per
le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 5 .
5) Per la stagione venatoria 2014/2015 è vietata la caccia alla starna nei territori delimitati dai
seguenti confini:
ZONA CITTA' DI CASTELLO
confine regionale dalla S.P.199 (Spinabeto) verso est fino a confine comune di Pietralunga (Monte
Gragnano); strada per Gragnano, C. Palazzo fino al Torrente Soara; Torrente Soara fino al bivio di
Ronchi; confine della AATV Perrubbio fino al Torrente Carpina; Torrente Carpina verso sud fino a
Caibaciolfi-Casacce; S.P.201 fino alla S.R. 3 bis tiberina; Villa Pacciarini, S.P. 104 fino a Nestore;
S.P.105 da Nestore fino al confine regionale; confine regionale verso nord fino alla S.R.221;
S.R.221 fino al secondo bivio per Pistrino; strada per Pistrino , bivio S.P.100 per selci fino al Fiume
Tevere; Fiume Tevere fino al confine regionale; confine regionale fino alla strada S.Giustino-
Sansepolcro; S.C. S.Giustino, bivio S.P.200 per Celalba, Renzetti fino a Parnacciano; Da
Parnacciano S.P.199 fino al confine regionale.
ZONA GUBBIO
Confine regionale dal Fiume Certano (S.P.201) verso sud fino a S.R.452 Contessa; S.R.452 fino a
bivio C.Montalbano; Strada C. Montalbano, Fosso della Gangana, confine ovest e sud AATV La
Cima, C. il Poggetto, Troppola bassa; S.R.298 fino a bivio per Fugnano; Strada per Fugnano fino al
Fosso Valdile; Fosso Valdile fino alla confluenza nel Fiume Chiascio; Fiume Chiascio fino a C. Pian
di Loto-Biscina; Strada Biscina, C.se Bellugello, fino a immissione S.R.298; S.R.298 fino a
Belvedere;
Strada Belvedere, Molino di Galgata, Febino, Casanova, C. Fontanella, i Camperi, confine AATV
Montefiore fino al Torrente Resina; Torrente Rasina fino al confine comunale di Gubbio; Confine
comunale Gubbio fino a Torrente Mussino; Torrente Mussino verso ovest fino a E45; E45 dir. Nord
fino a S.S.219; S.S.219 Pian d'Assino fino a bivio S.P.203 per Civitella Ranieri; Confine comunale
di Gubbio (strada di crinale) fino a S.P.204 (C.ma S. Anna); S.P. 204 fino a bivio C.se S.Benedetto
Vecchio; Strada C.se S.Benedetto Vecchio, confine Oasi di Varrea fino a P.so del Cardinale; P.so del
Cardinale, F.so il Fiuminaccio, Fiume Certano fino al confine regionale.
6) Il giorno 4 ottobre 2014 è vietato l'esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre la caccia è consentita i giorni: domenica 21, mercoledì 24, sabato 27 e
domenica 28; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a
scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre 2014 la caccia d'appostamento alla
selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla
settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul
tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla
dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la
limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
· il 1 e 7 settembre dalle ore 6,15 alle ore 13,00;
· dal 21 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
· dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
· dal 16 ottobre al 25 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
· dal 26 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
· dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
· dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
· dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
· dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
· dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
Fanno eccezione:
• la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
• la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di
selvaggina:
1) FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO:
due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2) QUAGLIA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
3) TORDO - MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
4) ALLODOLA: 20 capi con un massimo di 100 capi a stagione;
5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA
- MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA –
PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO – PAVONCELLA - COLOMBACCIO: 10 capi
complessivamente;
6) BECCACCIA: 3 capi.
7) TORTORA: 10 capi.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere
giornalmente è di 20 unità.
F) APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale
17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai
confini dei seguenti ambiti territoriali:
· Oasi di protezione;
· Zone di ripopolamento e cattura;
· Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.
Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500
da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono
avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno
principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale.
Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può
circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.
2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200
da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di
ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro
appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente
dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.
3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina:
LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al
COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di due persone
contemporaneamente.
5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di
cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e
10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi
accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati
dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l'obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per
l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di
materiale vegetale secco nel campo di tiro.
7) E' proibita la caccia in botte.
8) I giorni 1 e 7 settembre l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non
possono essere effettuati prima di dodici ore dall'orario di caccia di cui al punto D e l'appostamento
temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti. A chi viola la
presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39 comma 1 lett.
nn) della legge regionale 14/1994.
9) E' assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si
allestirà l'appostamento temporaneo.
Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:
• è vietata l'attività venatoria il giorno 1 e 7 settembre;
• è vietata l'attività di addestramento cani prima del 1 settembre;
• nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della
caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
• nei mesi di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per
due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
• nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di
150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;
• è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula).
H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo
indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento
dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma, e, al termine della stessa,
il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della lettera E); i
capi appartenenti alle specie di cui al punto 1 della lettera E) devono essere annotati subito dopo
l'abbattimento. Nel caso in cui venga esercitata la caccia al cinghiale nelle forme consentite, nella
medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato
esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.
1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 16 al 31 agosto 2014 escluso il martedì e
il venerdì e nei giorni 3-4-8-10-11-15-17 e 18 settembre 2014, dall'alba fino alle ore 12 e dalle ore
16 al tramonto, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;
le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono
apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani. L'addestramento e
l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi
sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani
di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a
determinate specie.
M) RESIDENZA VENATORIA.
1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori
non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli
d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1
ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a
cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di
accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria
a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente residenti in Umbria, che
hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività
venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria purchè iscritti in un ambito territoriale
di caccia umbro.
3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione
giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al
sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione
Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1
ottobre.
4) La Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono
stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano
la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al
precedente punto 2).
5) Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare
modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre
Province.