Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

l'avevo già visto ma aprendo il documento si torva il titolo di bozza 2011/12 comunque da quello che leggo tutti i cacciatori avranno appunto come detto sopra l'obbligo di vestirsi con indumenti ad alta visibilità (tranne chi pratica caccia da appostamento sia fisso che temporaneo)
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

Buona sera a tutti cari colleghi.
Corregetemi se sbaglio: nella nostra Regione praticare la caccia in un ATC in cui non si è ammessi comporta la sanzione da 500 a 2.000 euro?
Grazie a tutti e buona apertura a tutti.
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

gianni1980 ha scritto:
a mio parere le ass.ven. faranno ricorso al calendario venatorio....
Ma se l'anno scorso il colombaccio si poteva sparare alla pre-aperetura, quest'anno al primo ottobre...chissà cosa è cambiato con qualche mese...

Lo scorso anno il colombaccio era in preapertura solo per le provincie di Chieti e Teramo, a Pescara si poteva spararlo solo dalla terza domenica di settembre.
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

italico ha scritto:
gianni1980 ha scritto:
... ma quale infrazione è prevista per il nn utilizzo degli indumenti alta visibilità??
Alta visibilita'? che io sappia e' per i cinghialai, per le squadrearancio e giallo per i singoli


... se leggi ben il nuovo calendario dice che nella caccia vagante è necessario utilizzare indumenti alta visibilità ad eccezzione per la caccia da appostamento fisso e temporaneo..
secondo me potrebbe essere giusto il contrario per motivi di sicurezza..... [5a] [26] [26] [26] [violent.gif]
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

ATTENZIONE AI CACCIATIRI DI MONTAGNA TANTE ZONE CON PRESENZA DI LEPRE ITALICA ,STARNA ITALICA E ORSO NON SI VA A CACCIA,OCCHIO PRIMA DI PAGARE QUESTI STANNO FACENDO I FURBI [badair.gif] [badair.gif] IO SPERO CHE LA CACCIA TORNI REGIONALE COME UNA VOLTA [eusa_clap.gif] [saporito.gif]
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

TANTO POI VA A FINIRE SEMPRE MALE MANDIAMOLI A CASA ìììììììììììììììì [violent.gif] [5a]
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

:x :x [5a] [5a] VEDO CHE QUALCUNO INCOMINCIA A CAPIRE,NONOSTANTE E' UN OSPITE E VOI ABBRUZZESI? [6]
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

e più continueranno con le restrizioni e più ci saranno cacciatori che no nrispettanop le regole, cioè con tutti i soldi che paghiamo.

io con 2 ATC ho pagato 409€

vergognoso
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

klint65 ha scritto:
manuel-panichi ha scritto:
io sapevo che entrambe le proposte erano state bocciate.......

In ogni caso è un calendario da schifo. E' mai possibile che in una regione govenata dal centro destra a far da padrone è un verde?

Ora non so di preciso che calendario hanno approvato, ma di certo il colombaccio lo aprono il 1 ottobre e chiude il 3o gennaio, il tordo sass - bott e cesena chiude il 19 gennaio. La beccaccia chiude il 19 gennaio salvo gelate, cali repentini della temperatura, ecc. la starna non so se la aprono. dove c'è l'orso si caccia solo due mesi.
Nel comparto unico non si può andare a caccia la domenica.
E' obbligatorio il giubotto alta visibilità per tutte le cacce, tranne per gli appostam temporanei e fissi.
è vietato l'uso del piombo nelle zone umide e per la caccia agli ungulati.
Il carniere è il seguente: 5 quaglie per giornata max 30 a stagione
10 allodole x giornata max 50;
3 beccacce max 20;
la starna non so se si apre;
la coturnice non apre se non è censita.
Il cinghiale invece si apre la terza dom di settembre e chiude il 30 gennaio.

queste sono solo alcune cose che mi vengono in mente.

andiamo sempre peggio!



Centro destra,verdi, ma di che state parlando, ma vi rendete conto che siete malati di fantasia,questi sono tutti PAPPONI. [badair.gif]
SVEGLIA [allah.gif]
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

manuel-panichi ha scritto:
..................sabato incarnierata una tortora e oggi niente ........... totale tortore sparate 2 ed entrambe sabato................una miseria indescrivibile[/qu...

...passando per ancarano intorno al 20 agosto ho visto bei campi di girasoli... immaggino che li abbiano tagliati per l'apertura, perchè li sarebbe stata una bella zona per le tortore....
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

gianni1980 ha scritto:
gianni1980 ha scritto:
.... e la beccaccia??????
.. fortunatamente ho letto male... ma speriamo che si risolva in settimana cosi da lunedi si possono fare uscire i cani....

Domani viene discusso in III^ commissione e poi andrà al Consiglio Regionale.
Sicuramente ci vorrà più di una settimana, credo due, prima che si sappia qualcosa di ufficiale.
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

comunque a quanto so la proposta di quest' anno è uguale alla proposta dello scorso anno che poi venne modificata e pubblicata, se succede come lo scorso anno siamo rovinati (pare che la lepre si riproduca fino ad ottobre solo in abruzzo..... -.-" ) per il colombaccio fino al 10 febbraio speriamo bene ma non ci credo affatto
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

Oggi un mio amico si e' recato all' atc di appartenenza e' a chiesto il rimborso dei soldi pagati in anticipo perche' secondo lui se il calendario sara' questo non andra'.............................sara' un inizio di una lunga serie [badair.gif] [badair.gif] LO SPERO
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

................. conoscenze in regione.............ogni tanto fanno comodo ............soltanto che su quello che sto per pubblicare verranno quasi sicuramente apportate delle modifiche riguardanti deroghe e preapertura e dovrebbe essere mantenuto per 3 anni
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014


Art. 1
(Stagione venatoria, giornate e orari di caccia)

1. Nella Regione Abruzzo la stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ciascun anno del triennio 2011/2014, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), ai sensi della l.r. 28 febbraio 2004, n.10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella presente legge, i cacciatori aventi diritto all’accesso ai rispettivi ATC, possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l’ausilio del cane nel periodo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ciascun anno, con le limitazioni e le modalità di cui nel seguito.
3. Nei periodi indicati al comma 2, l’attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
4. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
5. L’attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell’ora legale:

Settembre Dal 16 al 30 – ore 6.00/19.15 (vige l’ora legale)
Ottobre Dal 01 al 15 – ore 6.00/19.00 (vige l’ora legale)
Dal 16 al 31 – ore 6.15/18.30 (vige l’ora legale)
Novembre Dal 01 al 15 – ore 5.30/17.15
Dal 16 al 30 – ore 5.50/17.00
Dicembre Dal 01 al 15 – ore 6.00/16.40
Dal 16 al 31 – ore 6.00/16.45
Gennaio Dal 01 al 15 – ore 6.00/17.15
Dal 16 al 31 – ore 5.50/17.45











6. I cacciatori ammessi non residenti né nativi della Regione Abruzzo esercitano il prelievo venatorio per ciascuna specie in concomitanza dei periodi e delle specie stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con quelli indicati nella presente legge.

Art. 2
(Specie cacciabili e periodi di caccia)

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ciascun anno, la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: tortora (streptopelia turtur), merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis), starna (Perdix perdix), quaglia (coturnix coturnix), lepre (Lepus europaeus).
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ciascun anno, la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: cornacchia grigia (Corvus corone), gazza (Pica pica), colombaccio (Columba palumbus), , fagiano (Phasianus colchicus), , , gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), , porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas Penelope), , mestolone (Anas clipeata), marzaiola (Anas querquedula), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus), ghiandaia (Garrulus glandarius), , frullino (Lymnocryptes minimum), volpe (Vulpes vulpes), beccaccia (Scolopax rusticola). cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos) : tordo sassello, (Turdus iliacus),
3. Dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio di ciascun anno è consentita la caccia agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie folaga (Fulica atra), alzavola (Anas crecca), ), codone (Anas acuta), canapiglia (Anas strepera), germano reale (Anas platyrhynchos)
4. Dal 1° ottobre al 30 novembre è consentita la caccia alla coturnice (Alectoris greca).
5. Dal 1° ottobre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale (Sus scrofa), nell’arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi,determinati dalla Giunta Regionale.
6. La Giunta Regionale, previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può anticipare alla terza domenica di settembre l’apertura della caccia al cinghiale (Sus scrofa).
7. Per la starna le province, sentiti i comitati di gestione degli ATC, possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie. Le province possono altresì, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatte eccezione per le aziende faunistico ed agrituristico venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.
8. E’ consentito l’uso del piccione d’allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento al Colombaccio (Colomba palumbus).
9. La Regione può, con provvedimento motivato del dirigente del competente Servizio della Giunta regionale, sentito l’ISPRA ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.
10. Successivamente al 31 dicembre di ciascun anno, l’utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l’utilizzo degli stessi per l’esercizio della caccia alla volpe ed al cinghiale, secondo le modalità adottate, entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, dagli ATC.
11. La Giunta Regionale puo’ esercitare le facoltà stabilite dall’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nei limite e nelle condizioni ivi previste.
12. La Giunta Regionale, previo parere dell’ISPRA, può anticipare sino al 1º settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone), gazza (Pica pica), merlo (Turdus merula), tortora (streptopelia turtur), ghiandaia (Garrulus glandarius).
13. Qualora la Giunta Regionale intenda anticipare i termini di apertura della caccia alle specie indicate nel comma 12, la caccia può effettuarsi nella giornata del 1° settembre e nelle successive domeniche dalle ore 6,00 alle ore 19,15.
14. Ferme restando le disposizioni generali che regolano il trasporto delle armi da caccia, per l’esercizio della caccia da appostamento temporaneo alle specie di cui al comma 12, limitatamente alle giornate concesse di preapertura, è fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l’arma scarica, tenuta nell’apposita custodia, ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.
15. Qualora siano concesse le giornate di preapertura, l’addestramento e o allenamento dei cani da caccia, sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l’esercizio venatorio è consentito.

Art. 3
(Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria)

1. Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2005, n. 336, e nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex Parco”, designata originariamente con deliberazione della Giunta regionale 13 agosto1999, n.1890, che coincide con il territorio escluso dalla legge regionale 7 marzo 2000, n. 23 (Parco naturale regionale «Sirente-Velino»: adeguamento alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei confini), dal territorio ricompreso all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l’attività venatoria è consentita nei periodi indicati nell'articolo 2, per ciascuna specie ivi indicata, sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Nella predetta zona è vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, per due giornate, il giovedì e la domenica, fatta eccezione della caccia agli ungulati;
3. All’interno delle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato:
a) lo svolgimento dell’attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
b) l’anticipazione del prelievo venatorio in data antecedente la terza domenica di settembre fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati;
c) l’esercizio della caccia alla moretta (Aythya fuligula) ed al combattente (Philomacus pugnax) ;
d) la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;
e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
f) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione dei mezzi agricoli e forestali, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
h) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’ attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario ( Falco biarmicus).
4. L’attività venatoria nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nell’articolo 2, per ciascuna specie ivi indicata.
5. Nei SIC di cui alla successiva tabella, ad eccezione della Zona di protezione esterna (ZPE) del Parco nazionale d'Abruzzo; Lazio e Molise (PNALM) oggetto di diversa regolazione mediante Intesa tra l’Ente Parco e la Provincia dell’Aquila, in cui è stata accertata la presenza dell’Orso bruno (Ursus arctos), è consentita la caccia al cinghiale nella forma della “girata”* e degli abbattimenti di selezione, con divieto della braccata:



Vecchio Codice sito
Natura 2000 Nuovo Codice sito
Natura 2000 DENOMINAZIONE Provincia
IT7110040 IT7110204 MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.) AQ
IT7110044 IT7110204 GOLA MACRANA, M. TURCHIO e VALLONE DI LECCE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.) AQ
IT7110051 IT7110204 MONTE MARSICANO e TERRATTA (Solo per la parte Esterna al P.N.A.L.M.) AQ
IT7110052 IT7110204 FAGGETE VERSANTE NORD-EST MONTAGNA GRANDE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.) AQ
IT7110054 IT7110204 PASSO GODI AQ
IT7110055 IT7110204 FEUDO INTRAMONTI-MONTE GODI e FERRORIO DI SCANNO (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.) AQ
IT7110059 IT7110204 FAGGETE DA VAL DI ROSE A CAMPITELLI (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.) AQ
IT7110061 IT7110204 SERRA DI ROCCA CHIARANO-MONTE GRECO (solo per la parte esterna al P.N.A.L.M. e alla Foresta Demaniale ) AQ
IT7110062 IT7110204 BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.) AQ
IT7110094 IT7110204 VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA AQ
IT7110095 IT7110204 BOSCHI FRA CIVITA D’ANTINO E MONTE CORNACCHIA AQ
IT7110102 IT7110204 FIUME SANGRO FRA BARREA E SCONTRONE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.) AQ
IT7110053 IT7110053 CHIARANO-SPARVERA (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale ) AQ
IT7110063 IT7110206 CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.) AQ
IT7110076 IT7110207 MONTE MIDIA, MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA AQ
IT7110077 IT7110207 SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA AQ
IT7110078 IT7110207 MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA AQ
IT7110079 IT7110207 MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA AQ
IT7110080 IT7110207 MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA (Solo per la parte esterna alla R.N. “Zompo lo Schioppo). AQ
IT7110099 IT7110099 GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. “Gole del Sagittario”). AQ
IT7110100 IT7110100 MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N“Monte Genzana”) AQ
IT7110104 IT7110104 CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO(Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale ) AQ

* La girata deve essere eseguita con un singolo cane costantemente trattenuto al guinzaglio o alla lunga, durante tutta la attività di caccia, e un massimo di 15 cacciatori compreso il conduttore del cane.
6. Nelle aree di cui al Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano e nel rispetto di quanto ivi previsto, la caccia al cinghiale nella forma della "girata" e gli abbattimenti di selezione possono essere effettuati previo parere dell’ISPRA in ordine alle modalità di svolgimento degli stessi.
7. In data antecedente al 1° ottobre, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, è vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), alzavola (Anas crecca), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas Penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clipeata), marzaiola (Anas querquedula), moriglione (Aythya ferina), beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus), canapiglia (Anas strepera), frullino (Lymnocryptes minimum), beccaccia (Scolopax rusticola).
8. Nelle predette aree ZPS e nei SIC trovano applicazione le misure di conservazione disposte dal decreto del Ministero dell'ambiente 17 ottobre 2007, recante: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

Art. 4
(Ammissione agli ATC)

1. I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l’esercizio straordinario della caccia, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 16, della l.r. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato A della presente legge.
2. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2 per cento del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 16-bis, della l.r. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato B della presente legge.

Art. 5
(Esercizio della caccia alla fauna migratoria)

1. L’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”, da cui è escluso il territorio di cui all’articolo 3, è consentita, in applicazione del disposto di cui all’articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della l.r. 10/2004, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il termine della stagione venatoria, nel limite di tre giornate settimanali e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’allegato C della presente legge.
2. Hanno titolo ad esercitare l’attività venatoria di cui al comma 1, i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese.

Art. 6
(Gestione e caccia agli ungulati)

1. Nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione degli ungulati sul proprio territorio al fine di disciplinarne il prelievo venatorio, per il solo esercizio della caccia al cinghiale (Sus scrofa), fatti salvi atti di programmazione del prelievo venatorio nei confronti di detta specie vigenti eventualmente adottati dalle Province, la Regione Abruzzo adotta su tutto il territorio regionale le disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni di cui all’allegato D della presente legge.

Art. 7
(Allenamento cani da caccia)

1. Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 (Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile) della l.r. 10/2004, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 1° agosto fino al giovedì antecedente l’apertura della stagione venatoria, ed è comunque interdetto nei giorni dedicati alla preapertura.
2. L’addestramento e l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell’ATC nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all’attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

Art. 8
(Carniere giornaliero)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e una sola coturnice, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre beccacce.
2. A ciascun cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.

Art. 9
(Obblighi)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 47 della l.r. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
2. L’Amministrazione provinciale, all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, deve annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’ATC al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la compagnia assicuratrice.
3. Il cacciatore deve munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di abbattimento rilasciato a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera d), della l.r.10/2004, dall’ATC presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.
4. Il cacciatore, al momento dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia.
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli ATC, il numero dei capi e le specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione è effettuata immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati per ciascuna specie, è annotato sia alla fine della mattinata (ore tredici), sia come totale riepilogativo al termine della giornata.
6. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate dal cacciatore al termine della giornata di caccia.
7. Entro il termine perentorio del 10 febbraio di ciascun anno il cacciatore deve restituire all’ATC il tesserino di abbattimento.
8. Entro il termine del 15 marzo di ciascun anno, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della l.r. 10/2004, la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione all’ATC unitamente alla riconsegna del tesserino venatorio regionale.
9. Le Amministrazioni provinciali trasmettono, su supporto informatico, al competente Servizio regionale della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, gli elementi informativi indicati nei commi precedenti, acquisendo dagli ATC le informazioni concernenti le catture; a tal fine ciascun ATC elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di sua pertinenza nel termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno. In caso di inadempienza da parte degli ATC, le Province nominano appositi Commissari ad acta.

Art. 10
(Tutela delle colture e fondi chiusi)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14 della l.r. 10/2004, è vietato l’esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.
2. Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni erbacee e da seme;
b) i frutteti specializzati;
c) i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto;
d) i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
3. I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l’obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.
4. E’, inoltre, vietata la caccia su:
a) fondi rustici chiusi da muri, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 fuori terra ed adeguatamente tabellati;
b) fondi rustici chiusi da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di metri 3 ed adeguatamente tabellati.

Art. 11
(Ulteriori disposizioni)

1. Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei precedenti articoli sono adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto di ciascun anno e sono inviati alla provincia territorialmente competente entro dieci giorni dalla loro emissione.
2. Entro lo stesso termine, gli atti organizzativi adottati dagli ATC, unitamente alla modulistica che li accompagna, sono trasmessi, a cura degli ATC stessi, al competente Servizio regionale della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia.
3. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia-Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
4. E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale.
5. E’ vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui all'articolo 2 commi 2 e 3, svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini purché non ghiacciati e fino ad una distanza massima di metri 100 dalle loro rive o argini .
6. E’ altresì vietata l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
7. Le Province e gli ATC competenti per territorio provvedono alla segnalazione delle aree vietate all’esercizio venatorio ai sensi della l. 353/2000.
8. Fermi restando i divieti di cui agli articoli 37 e 50 della l.r. 10/2004, non sono altresì consentite la posta alla beccaccia ed al beccaccino e la caccia a rastrello in più di tre persone .
9. E’ fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
10. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, della l.r. 10/2004, le Province hanno facoltà di vietare l’esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.
11. Le Province, ai sensi dell’articolo 43, comma 12, della l.r. 10/2004, rendono note le aree del proprio territorio provinciale in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, le aree destinate alla gestione venatoria privata e quelle dove l’esercizio venatorio è precluso.
12. L’utilizzo del cane da seguita, nei periodi compatibili con quelli indicati nella presente legge ed in relazione alle specie interessate, è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite disposizioni.
13. In corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa, non è consentita nessuna forma di caccia.
14. E’ vietato l’uso dei pallini di piombo, nella caccia praticata agli uccelli acquatici, nelle zone umide di cui alla tabella seguente:

codice ISPRA (ex INFS) Località
AQ0402 Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;
AQ0902 Piana del Fucino Est;
AQ0903 Vasche zuccherificio di Avezzano;
AQ1102 Quarti di Pescocostanzo e Rivisondoli;
AQ1108 Lago della Montagna Spaccata;
CH0101 Litorale Ortona;
CH0102 Litorale Sangro-Vasto;
CH0103 Litorale Vasto-San Salvo
CH0202 Lago di Bomba;
CH0203 Lago di Casoli;
TE0101 Litorale Tronto-Vomano;
TE0201 Litorale Vomano-Piomba;


15. Nel caso di sparo in direzione delle zone di cui alla tabella del comma 14, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dalla zona stessa.
16. Con successiva norma regolamentare, la Regione si riserva di adottare apposite disposizioni in ordine all’utilizzo dei pallini odei proiettili di piombo sul proprio territorio.

Art. 12
(Riserva)

1. La Regione si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, della l.r. 10/2004.


Art. 13
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con la presente legge, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni della presente legge non altrimenti sanzionate ai sensi dell’articolo 53, comma 4, lettere da a) a q) della l.r. 10/2004, sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 53, comma 4, lettera r), della l.r. 10/2004, commisurata all’importo ivi specificato.


Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


























Allegato A – Art. 4 comma1

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
2. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all’accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l’ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
3. L’ATC accoglie le istanze nell’ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
4. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
5. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all’ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all’art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01L”
- ATC Avezzano “02L”
- ATC Barisciano “03L”
- ATC Subequano “04L”
- ATC Sulmona “05L”
- ATC Roveto-Carseolano “06L”
- ATC Pescara “07L”
- ATC Chetino-Lancianese “08L”
- ATC Vastese “09L”
- ATC Salinello “10L”
- ATC Vomano “11L”
7. L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi. Il Cacciatore ha l’obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all’ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro il 01 aprile di ciascun anno.
8. i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 maggio di ciascun anno.
MODELLO A)

Al PRESIDENTE dell’ATC
………………………………….
………………………………….
_______________________



OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all’art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………….. nato/a …………………………………
il ……………… …e residente a ………………………………………………………..……………..…
in Via …………………………………………..……...……..…... n. ………..., tel. ………………….., e-mail ……………………………………………………………. , iscritto/a all’ambito territoriale di caccia denominato……………………………...………………………………………………………….
licenza di porto di fucile n. ………………………..………………………………………………………

COMUNICA

che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:
……………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:
1 ATC L’Aquila - giornate …………………….………........... Codice “01L”
2. ATC Avezzano - giornate…………………………………… Codice “02L”
3. ATC Barisciano - giornate …………………………………. Codice “03L”
4. ATC subequano - giornate………………………………….. Codice “04L”
5. ATC Sulmona - giornate……………………………………. Codice “05L”
6. ATC Roveto-Carseolano - giornate ……………..…………. Codice “06L”
7. ATC Pescara - giornate……………………………………... Codice “07L”
8. ATC Chetino-Lancianese - giornate………………………... Codice “08L”
9. ATC Vastese - giornate…………………………………...... Codice “09L”
10. ATC Salinello - giornate…………………………………... Codice “10L”
11. ATC Vomano - giornate…………………………………... Codice “11L”


data……………… firma …………………….........................



Allegato B – Art. 4 comma 2

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto dall’art. 106, comma 2, della L.R. 6/2005, il Comitato di Gestione dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell’avvenuta ammissione, l’entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15, le modalità di pagamento di detto importo.
2. Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di abbattimento che è titolo per l’esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà essere riconsegnata a cura del cacciatore all’ATC entro e non oltre il 01 Aprile di ciascun anno.
3. Gli ATC hanno l’obbligo di comunicare a mezzo fax alla competente Polizia Provinciale della rispettiva Provincia l’elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi . Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell’art. 28, L.R. 10/04.
4. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01B”
- ATC Avezzano “02B”
- ATC Barisciano “03B”
- ATC Subequano “04B”
- ATC Sulmona “05B”
- ATC Roveto-Carseolano “06B”
- ATC Pescara “07B”
- ATC Chetino-Lancianese “08B”
- ATC Vastese “09B”
- ATC Salinello “10B”
- ATC Vomano “11B”

Allegato C – Art. 5 comma 1

1. Possono formare oggetto di prelievo venatorio esclusivamente le specie indicate nell’art. 2 della presente legge.
2. Hanno titolo ad esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese;
3. Ciascun cacciatore avente titolo può esercitare l’attività di cui al presente disciplinare limitatamente a tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio venatorio;
4. Le giornate di caccia alla migratoria si cumulano con quelle di esercizio ordinario della pratica venatoria negli ATC di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di più di tre giornate settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel “Comparto unico regionale”, o negli ATC di iscrizione/ammissione.
5. Nel “Comparto unico regionale” è consentita l’attività venatoria alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo con l’utilizzo del solo fucile ad anima liscia.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 43, trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:
- ATC L’Aquila “01M”
- ATC Avezzano “02M”
- ATC Barisciano “03M”
- ATC Subequano “04M”
- ATC Sulmona “05M”
- ATC Roveto-Carseolano “06M”
- ATC Pescara “07M”
- ATC Chetino-Lancianese “08M”
- ATC Vastese “09M”
- ATC Salinello “10M”
- ATC Vomano “11M”

7. L’annotazione, per specie, dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti, o in caso di rinuncia sul tesserino di abbattimento di un ATC abruzzese in cui si è ammessi .
8. I Comitati di Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere, entro il 15 Maggio di ciascun anno, alle Province di riferimento, un prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di fruizione delle facoltà ex art. 43, c. 6, con l’indicazione del numero complessivo di giornate di caccia nel medesimo usufruite.

Allegato D – Art. 6 comma 1

1. La caccia al cinghiale è consentita:
- in forma individuale;
- in forma collettiva, con cacciatori organizzati in squadre, con il metodo della braccata e della girata.
2. Entro il 31 agosto di ciascun anno, le squadre che intendono effettuare la caccia al cinghiale in forma collettiva nella Regione Abruzzo, devono inviare tramite il caposquadra o suo vice l’elenco dei nominativi componenti la squadra all’Ambito Territoriale di Caccia utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Provincia.
3. Si rammenta che:
- ogni volta che si effettua la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che individuale, va compilato un verbale di caccia conforme ad un modello adottato dalla Provincia, per le squadre la compilazione è a carico del caposquadra o suo vice;
- i verbali (sia della caccia in forma collettiva che quelli della caccia in forma individuale) vanno consegnati entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno;
- ciascun cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra per Provincia;
- in caso una squadra effettui più battute nella stessa giornata essa è tenuta a compilare un verbale completo per ogni battuta;
- non è possibile suddividere una squadra per effettuare più battute in contemporanea;
- per effettuare la caccia in forma collettiva è necessaria la presenza di un minimo di 5 cacciatori componenti la squadra (Caposquadra, o vice, compreso);
- eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra il quale deve prontamente annotare, sul Verbale, il nominativo del componente che ha abbandonato la battuta e l’orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti la
- battuta deve essere immediatamente interrotta;
4. durante la caccia al cinghiale sia in forma collettiva che individuale è:
- consentita la sola detenzione delle munizioni a palla;
- è vietato abbattere altre specie di selvatico diverse dal cinghiale;
- fatto obbligo di utilizzare giubbini o gilet ad alta visibilità;
5. alla caccia collettiva al cinghiale possono partecipare cacciatori non iscritti a squadre o appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti “ospiti”, in misura non superiore ad 1 quinto dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino almeno 5 iscritti della squadra ospitante. Ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell’intera stagione venatoria su tutto il territorio regionale;
6. al cacciatore è consentito abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia (le squadre pertanto non potranno abbattere giornalmente più cinghiali di quanti siano i partecipanti alla battuta giornaliera).







RELAZIONE


Il presente disegno di legge regolamenta l’attività venatoria per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Le disposizioni contenute nella presente proposta di calendario venatorio ricalcano, con alcune varianti dovute all’adeguamento a quanto contestato dal Governo nell’impugnativa del 07.10.2010, quelle presenti nel calendario venatorio 2010/2011 e nella legge 11 febbraio 1992, n. 157; in particolare, per quanto attiene le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria, le previsioni del presente disegno di legge, ricalcano quelle contenute nella citata L. 157/1992.


Prima della predisposizione del testo si è provveduto ad effettuare una attenta analisi dei piani di tutela adottati in regione in merito alla salvaguardia del patrimonio faunistico, la tabella che segue ci permette di comprendere come sia assicurata sul 70% del territorio una protezione totale grazie alla presenza di aree protette a carattere nazionale e regionale.


?


La legge n. 157/1992 (legge quadro in materia venatoria) prevede una percentuale massima del 30% del territorio da sottoporre a tutela. La Regione Abruzzo sottopone a tutela il 70% del suo territorio assicurando così alla fauna selvatica misure di protezione superiori a tutte le altre regioni italiane.

Sulla parte restante del territorio 30%, si assicura ulteriori misure di tutela con la presenza di zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto venatorio ed oasi di protezione.

Le suddette misure di protezione ci permettono tranquillamente di adottare come date di apertura e chiusura alle singole specie quelle stabilite dalla legge n. 157/92, senza modifica alcuna.



Passando all’analisi degli articoli del disegno di legge si segnalano:

all’articolo 1 (Stagione venatoria, giornate e orari di caccia): la disciplina delle giornate di caccia e degli orari di caccia ricalca quanto già stabilito nel previgente calendario venatorio 2010/2011, mentre, per quanto attiene la data di inizio e fine della stagione venatoria, la proposta di legge si attiene a quanto stabilito e disciplinato dall’art. 18 della L. 157/1992;

all’articolo 2 (Specie cacciabili e periodi di caccia): la disciplina dei periodi di caccia e delle specie cacciabili ricalca fedelmente quanto disposto dall’art. 18 della L. 157/1992; è prevista la possibilità, da parte della Regione, di ridurre la caccia, per periodi definiti e per determinate specie cacciabili, relativamente allo sfavorevole stato di conservazione di queste ultime; si dà facoltà alla Giunta Regionale di modificare, con provvedimento motivato e previo parere dell’ISPRA, i periodi di prelievo venatorio, anticipando la data di apertura sino al 1° settembre per alcune specie e anticipandone quella di chiusura di un ugual numero di giorni, nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto. Inoltre è prevista la possibilità, da parte delle amministrazioni provinciali, di ridurre la caccia a starna e fagiano per periodi e luoghi.

all’articolo 3 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria): la disciplina dell’attività venatoria nelle zone anzi dette ricalca, sostanzialmente, quanto già stabilito nel previgente calendario venatorio 2010/2011; vengono univocamente definite le giornate di prelievo venatorio consentito nel mese di gennaio; viene imposto, nelle aree interessate dal PATOM, una volta che queste saranno definite, l’obbligo di acquisire il parere dell’ISPRA in ordine alle modalità di effettuazione della caccia al cinghiale nella forma della “girata”; viene, infine, stabilito che nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, sia vietato l’abbattimento delle specie indicate all’art. 6 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS), comma 8, del D.M. 17 ottobre 2007 in data antecedente al 1° ottobre di ciascun anno;

all’articolo 4 (Ammissione agli ATC): la disciplina relativa all’ammissione dei cacciatori iscritti ad altri ATC abruzzesi e le ammissioni onerose, non si discosta da quanto stabilito con il previgente calendario venatorio 2010/2011, disciplinati nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente disegno di legge;


all’articolo 5 (Esercizio della caccia alla fauna migratoria): la disciplina dell’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria” ricalca, nella sostanza, quanto previsto e disciplinato nel previgente calendario venatorio 2010/2011 che viene riportato, sostanzialmente immutato, nell’Allegato C;

all’articolo 6 (Gestione e caccia agli ungulati): si stabilisce il termine entro il quale la Regione dovrà dotarsi di un apposito regolamento per la gestione degli ungulati; nelle more della predisposizione ed approvazione di detto regolamento, la disciplina della sola caccia al cinghiale ricalca, nella sostanza, quanto già stabilito nel previgente calendario venatorio 2010/2011 che viene riportato, sostanzialmente immutato, nell’Allegato D al presente disegno di legge;
all’articolo 7 (Allenamento cani da caccia): la disciplina dell’addestramento e dell’allenamento dei cani da caccia ricalca, sostanzialmente, quanto già stabilito nel previgente calendario venatorio;

all’articolo 8 (Carniere giornaliero): si dettano disposizioni relative al numero di capi che ciascun cacciatore, nei periodi consentiti e per ciascuna specie, può abbattere giornalmente;

all’articolo 9 (Obblighi): si esplicitano le necessarie disposizioni in ordine al rispetto di una serie di obblighi cui il cacciatore è tenuto relativamente al possesso, all’utilizzo ed alla restituzione del tesserino venatorio; appare utile evidenziare che, anche in tale fattispecie, l’articolo ricalca, in buona sostanza, quanto già disciplinato con il previgente calendario venatorio;

all’articolo 10 (Tutela delle colture e fondi chiusi): si dettano disposizioni in ordine alla tutela delle colture ed al rispetto dei fondi chiusi; dette disposizioni erano già contenute nel previgente calendario venatorio;

all’articolo 11 (Ulteriori disposizioni): vengono esplicitate ulteriori disposizioni di varia natura, il cui contenuto è direttamente riconducibile a quello presente nelle analoghe disposizioni contenute nel previgente calendario venatorio;

all’articolo 12 (Disposizioni finali): la Regione, nel riservarsi di emanare ulteriori norme in materia venatoria, ribadisce la completa applicabilità delle norme di carattere sanzionatorio previste nella vigente normativa;

all’articolo 13 (Rinvio): per quanto non espressamente specificato nella presente legge si applicheranno le norme attualmente vigenti di carattere regionale e nazionale;

all’articolo 14 (Entrata in vigore): l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
 
Re: bozza cal. venatorio 2011.2012 abruzzo

Mi sembra che sia il solito calendario degli anni scorsi. Non vedo cosa ci sia che non vada bene.
Vado a caccia nel Fucino, perchè nativo del posto, e non è cambiato nulla. Secondo me l'unica cosa che manca è il controllo dei cacciatori.
 
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