la cosa è molto controversa e da interpretare. Se andiamo a vedere .... nessuno potrebbe impedirmi di accompagnare un amico, soprattutto se partecipo passivamente ( altra cosa se faccio da " scaccio " ) .... però c'è l'art. 842 che dà diritto d'accesso ai fondi altrui solo ai possessori di pda con relativa " concessione governativa " pagata .... però chi mi dice che dove si svolge l'azione di caccia sia fondo privato piuttosto che terreno demaniale ? Allora l'unico impedimento nell'avere un compagno senza licenza .... potrebbe essere quello di un proprietario terriero che invita a lasciare le proprie terre ..... il cacciatore potrebbe contestare in virtù dell'articolo citato, ma l'amico non avrebbe diritto d'accesso.
Ovviamente è una mia interpretazione
Nessuna interpretazione Fabio.
Alcuni anni fà ero a caccia con mio cugino ed un suo amico,quest'ultimo non cacciatore,il proprietario del fondo chiama la venatoria che come arriva si ferma al capanno di mio cugino,dopo una ventina di minuti che erano li,metto il fucile nel fodero(non tutti sanno che negli oliveti considerati cultura in atto si può cacciare ma gli spostamenti vanno fatti con il fucile nel fodero),e mi avvio verso di loro,premetto eravamo in piena regola e si tirava qualche tordo ogni tanto,arrivo li e parlando la venatoria disse "...se voglio il verbale comunque te lo faccio...",io gli chiedo il motivo,non era riferito a me,e lui disse che sia io che il cugino eravamo autorizzati,ma l'amico accompagnatore no.Detto questo ci disse fate vedere che siete arrabbiati cosi il proprietario pensa che vi abbiamo sanzionato,buongiorno e arrivederci.
Se uno si mette a leggere tutte ma dico tutte le leggi venatorie,includendo quelle regionali,provinciali e dell'atc in considerazione,ti passa la voglia di uscire di casa con il fucile.