Maurà l'Ispra non dà niente, ma sono i kc che permettono una decate di sovrapposizione, quindi è la regione a doverla applicare motivandola, come potrebbe motivare sino al 31 rimanendo nei limiti temporali della 157....oltre diventa obbligatorio il parere Ispra. Questo è sancito dalla Legge comunitaria....se la regione non motiva, allora per chiunque sarà valido il parere dell'istituto, ma basterebbe portare come motivazioni le sentenze del tar precedenti, putacaso menzionate invece nella compilazione del calendario toscano. Secondo me se nel compilare i periodi di caccia per le speci sforanti i kc, oltre a produrre la documentazione scentifica di supporto, si menzionava la sentenza con cui il tar del Lazio aveva già rigettato il ricorso precedente, lo stesso tar non avrebbe avuto bisogno di entrare nel merito successivamente e preventivamente adeguare il calendario secondo i criteri dettati dall'organo scentifico riconosciuto.
Maledetta comunitaria italiana ........ oltre ad averci massacrato mediaticamente durante la discussione dentro e fuori il palazzo, è stata approvata dando un valore all'isprache tecnicamente non potrà mai avere, perchè di parte e perchè senza una lira per poter adempiere agli studi scentifici necessari al lavoro preposto.
Ciao bello !!