La caccia in Italia è regolata dalla Legge-quadro dell'11 febbraio 1992, n. 157 in materia di Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La Legge 157/92 sancisce nell'art. 1, comma 1, la condizione della fauna selvatica entro lo Stato Italiano come segue: « La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. » La fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile, per cui nessuno può disporne liberamente e la sua tutela è nell'interesse di tutti i cittadini, anche a livello sovranazionale.

Per essere abilitati all'esercizio dell'attività venatoria è indispensabile il possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Per ottenere la licenza sono necessari: Certificato di idoneità al maneggio delle armi, Certificato anamnestico (comprovante l'idoneità psicofisica) rilasciato dal medico di famiglia o dalla A.S.L. di competenza, Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, in forma scritta e orale, da tenersi presso la provincia di residenza.

Una volta ottenuta la licenza di porto di fucile, per esercitare la caccia è necessario provvedere al pagamento annuale della tassa governativa sul porto d'armi, le tasse a favore della regione e della provincia di competenza e della polizza assicurativa.

 Il porto d'armi per uso caccia ha una durata di 6 anni e per essere rinnovato è necessario presentare, entro la data di scadenza, domanda di rinnovo alla questura di competenza, fornendo gli stessi certificati al momento del rilascio, eccetto la certificazione di abilitazione all'esercizio venatorio. L'ottenimento della licenza di porto di fucile per uso caccia consente al cacciatore di esercitare le seguenti forme di caccia: caccia vagante in zona Alpi, caccia da appostamento fisso, nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge (157/92).  Per altre forme di attività venatoria consentite dalla legge si intendono le seguenti: caccia vagante all'avifauna migratoria e stanziale ripopolabile (con cane da ferma); caccia da appostamento temporaneo; caccia alla lepre; caccia alla volpe. Altre forme di caccia consentite dalla legge e per le quali è necessario sostenere apposito esame di abilitazione son le seguenti: caccia al cinghiale; caccia di selezione.