Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Buongiorno a tutti.
Ho letto adesso, tutto di un fiato, i vostri messaggi, per i quali vi ringrazio.
Mi sembra giusto precisare alcune cose riguardo la situazione, anche per non fuorviare con elementi ancora più complessi la discussione.

1) Mio padre è titolare di porto armi e licenza caccia, oltre ad essere proprietario di alcuni fucili regolarmente denunciati;

2) Anch'io sono in possesso di porto e licenza, devo solo pagare la tassa di concessione senza la quale so che non posso trasportare l'arma. La questione che avevo posto "sull'autorizzazione a portare l'arma fuori dal luogo di detenzione" nasceva da quanto letto sul sito della polizia di stato, che avevo mal interpretato temendo fosse necessario un provvedimento ad hoc diverso ed ulteriore rispetto al pda in corso di validità.

3) I fucili sono custoditi in armadio blindato a casa dei miei, tutti insieme. Quindi, sulla base dei vostri suggerimenti il mio provvederò a collocarlo in altro armadio con serratura (ma non blindato) di cui solo io ho chiave.

Ora domanda nuova, visto che si è parlato di domicilio.
Come posso far risultare che sono stato sempre domiciliato a casa dei miei? La relativa dichiarazione/atto avrei dovuto portarla in caserma all'epoca?

Grazie ancora per il vostro prezioso aiuto.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Come posso far risultare che sono stato sempre domiciliato a casa dei miei? La relativa dichiarazione/atto avrei dovuto portarla in caserma all'epoca? .

1) se proprio vuoi dimostrare che sei sempre stato residente a casa dei tuoi, puoi richiedere in comune un "certificato storico di residenza" (per altri motivi lo dovetti richiedere anch'io in altri tempi). A cosa ti possa servire...
2) se non te la chiesero loro, perché avresti dovuto portarla?
Capisco la prudenza, ma a volte...
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

1) se proprio vuoi dimostrare che sei sempre stato residente a casa dei tuoi, puoi richiedere in comune un "certificato storico di residenza" (per altri motivi lo dovetti richiedere anch'io in altri tempi). A cosa ti possa servire...
2) se non te la chiesero loro, perché avresti dovuto portarla?
Capisco la prudenza, ma a volte...

Scusami, ma la questione sta diversamente.
Io ho cambiato residenza, ed anche più di una volta. Quindi nessun certificato di residenza, storico o meno, farebbe al mio caso.
Semplicemente poichè mi è stato fatto notare che non ci sarebbero problemi se il mio domicilio fosse rimasto nel luogo in cui l'arma è detenuta, domandavo come poterlo attestare.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Scusami, ma la questione sta diversamente.
Io ho cambiato residenza, ed anche più di una volta. Quindi nessun certificato di residenza, storico o meno, farebbe al mio caso.
Semplicemente poichè mi è stato fatto notare che non ci sarebbero problemi se il mio domicilio fosse rimasto nel luogo in cui l'arma è detenuta, domandavo come poterlo attestare.

Insisto nel confermare che le armi "non è necessario siano conservate nel posto dove si risiede o dove si è domiciliati". Le hai spostate dopo la prima denuncia? NO! E allora? Di cosa potrebbero accusarti: d'aver abbandonata l'arma, oppure d'incauta custodia.? Ora, non mi voglio sostituire ad un legale, ma solo darti il mio parere. Se fossi in te starei tranquillo.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Con molta probabilità il domicilio non te lo fanno ora per allora. Chiedere il domicilio vuol dire mettere una pezza su quello che avresti potuto fare in passato, vuol dire che in un eventuale controllo nessuno può farti osservazione e dirti di trasferire l'arma nel tuo luogo di residenza. Secondo me per regolare la situazione più tempo passa meglio è. Quando andrai a fare la denuncia di cambio di residenza gli puoi dire che l'arma stava a casa di tuo padre perché tu avevi il domicilio legale in quella casa. "In diritto civile, la sede dei propri affari o interessi; può non coincidere con la residenza anagrafica" questo vuol dire che puoi dire che eri più presente nel domicilio che nella residenza. Con questo non devi fare niente e non devi comunicare niente. Non credo che quando andrai a fare la denuncia per trasferire l'arma dal luogo di domicilio a quello di residenza si mettono a fare delle indagini riguardanti gli anni passati. Comunque a parte tutto ci potrebbero essere buone probabilità che il funzionario accetti la denuncia senza fare domande, registra l'arma e comunica all'ufficio dove prima era denunciata l'arma l'avvenuta variazione. Dammi qualche ora per informarmi, questa sera ti dirò cosa mi è stato detto da gente che sta o è stata nel "mazzo delle carte"
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Insisto nel confermare che le armi "non è necessario siano conservate nel posto dove si risiede o dove si è domiciliati". Le hai spostate dopo la prima denuncia? NO! E allora? Di cosa potrebbero accusarti: d'aver abbandonata l'arma, oppure d'incauta custodia.? Ora, non mi voglio sostituire ad un legale, ma solo darti il mio parere. Se fossi in te starei tranquillo.
Sono d accordo con te...infatti io pagherei governativa e farei nuova denuncia per cambio luogo di detenzione...senza nessun timore

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Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Insisto nel confermare che le armi "non è necessario siano conservate nel posto dove si risiede o dove si è domiciliati". Le hai spostate dopo la prima denuncia? NO! E allora? Di cosa potrebbero accusarti: d'aver abbandonata l'arma, oppure d'incauta custodia.? Ora, non mi voglio sostituire ad un legale, ma solo darti il mio parere. Se fossi in te starei tranquillo.

Secondo me non è ancora chiaro
: )
Giampy se scherza ! Non t arrabia'
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Mi sono informato e come ti è stato già detto da santuberto, e da qualche altro utente, la tua situazione non è preoccupante, però se eleggi domicilio a casa di tuo padre è qualcosa che potrai sfruttare a tuo favore per varie ed eventuali cose. La procedura la conosci, fai regolare denuncia di trasferimento, se ti dovessero fare domande gli rispondi che in pratica la casa paterna non l'hai mai lasciata anche se avevi cambiato residenza. Questo è quello che mi hanno detto. Facci sapere se tutto è filato liscio come dovrebbe essere.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Buongiorno a tutti.
Ho letto adesso, tutto di un fiato, i vostri messaggi, per i quali vi ringrazio.
Mi sembra giusto precisare alcune cose riguardo la situazione, anche per non fuorviare con elementi ancora più complessi la discussione.

1) Mio padre è titolare di porto armi e licenza caccia, oltre ad essere proprietario di alcuni fucili regolarmente denunciati;

2) Anch'io sono in possesso di porto e licenza, devo solo pagare la tassa di concessione senza la quale so che non posso trasportare l'arma. La questione che avevo posto "sull'autorizzazione a portare l'arma fuori dal luogo di detenzione" nasceva da quanto letto sul sito della polizia di stato, che avevo mal interpretato temendo fosse necessario un provvedimento ad hoc diverso ed ulteriore rispetto al pda in corso di validità.

3) I fucili sono custoditi in armadio blindato a casa dei miei, tutti insieme. Quindi, sulla base dei vostri suggerimenti il mio provvederò a collocarlo in altro armadio con serratura (ma non blindato) di cui solo io ho chiave.

Ora domanda nuova, visto che si è parlato di domicilio.
Come posso far risultare che sono stato sempre domiciliato a casa dei miei? La relativa dichiarazione/atto avrei dovuto portarla in caserma all'epoca?

Grazie ancora per il vostro prezioso aiuto.

Per quanto riguarda il dividere le armi la legge così recita

"Chiunque consegna o renda accesdibili a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni."

Tuo padre non rientra nei casi sopra quindi puoi lasciarle nell armadio blindato tranquillamente.
Non esiste legge che dica il contrario
Ciao
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Vediamo di fare chiarezza senza ricorrere alla moltitudine di opinioni personali dette quà e là.
Ai fini delle leggi di P.S. non è importante la residenza e neppure il domicilio, bensì la 'dimora'.
Su tutte le licenze alla voce indirizzo è riportato "dimorante a..."
Pertanto, le armi devono essere nella disponibilità del detentore e mai verso altri, salvo l'azione di comodato che è consigliabile sia scritta ed ha la validità di 72 h., dopodichè chi la detiene oltre questo termine deve fare denunzia.
La licenza di caccia senza il pagamento della concessione governativa è titolo valido a tutti gli effetti come PdF Tiro a Volo, ma se qualche Questura non condivide questa posizione, incerta, deve rilasciare a richiesta e gratuitamente quest'ultimo PdA TaV che non è soggetto a tassazione o Concessioni Gov.
Da eventuali accertamenti di P.S., se il denunziante non rientra in quella dimora entro le 72 h., in quanto abita da altra parte è passibile di deunzia anche con revoca della licenza.
L'Autorità deve avere contezza sempre che le armi denunziate siano nella disponibilità del proprietario, non del padre, benchè titolato od altre persone.
La soluzione se un figlio è per molto tempo fuori di casa è di intestarle al padre che potrà prestargliele all'occorrenza per 72 h
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Vediamo di fare chiarezza senza ricorrere alla moltitudine di opinioni personali dette quà e là.
Ai fini delle leggi di P.S. non è importante la residenza e neppure il domicilio, bensì la 'dimora'.
Su tutte le licenze alla voce indirizzo è riportato "dimorante a..."
Pertanto, le armi devono essere nella disponibilità del detentore e mai verso altri, salvo l'azione di comodato che è consigliabile sia scritta ed ha la validità di 72 h., dopodichè chi la detiene oltre questo termine deve fare denunzia.
La licenza di caccia senza il pagamento della concessione governativa è titolo valido a tutti gli effetti come PdF Tiro a Volo, ma se qualche Questura non condivide questa posizione, incerta, deve rilasciare a richiesta e gratuitamente quest'ultimo PdA TaV che non è soggetto a tassazione o Concessioni Gov.
Da eventuali accertamenti di P.S., se il denunziante non rientra in quella dimora entro le 72 h., in quanto abita da altra parte è passibile di deunzia anche con revoca della licenza.
L'Autorità deve avere contezza sempre che le armi denunziate siano nella disponibilità del proprietario, non del padre, benchè titolato od altre persone.
La soluzione se un figlio è per molto tempo fuori di casa è di intestarle al padre che potrà prestargliele all'occorrenza per 72 h

Per mia curiosita può indicare gli articoli di legge in cui si parla di dimora e disponibilità.
Grazie e saluti
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ormai è certo che con la tassa di concessione scaduta le ormi possono essere solo detenute. Anche se portare fuori casa un'arma con la tassa di concessione scaduta non dovrebbe essere un reato, si dovrebbe risolvere tutto con una multa. Le questure ormai non fanno nessuna difficoltà a rilasciare p.d. per il tiro a volo anche a chi ha già altri tipi di porto d'arma. Ho saputo dalla Questura che se in una casa ci sono più detentori, le armi non possono essere custodite in un unico armadio ma vanno tenute separate in base al numero di denunce. A parte tutto io lo trovo giusto, anche per un eventuale controllo, il personale preposto deve controllare le armi solo a chi è sottoposto al provvedimento. Bruno, scusa se ti chiedo: allo stato attuale l'utente che ha chiesto consiglio rischia molto se fa denuncia di trasferimento dell'arma nella nuova sede di residenza? Fermo restando che la dimora l'ha continuata ad avere a casa del padre anche se ha cambiato residenza. A me gente esperta che ha lavorato nell'ambiente mi ha detto che non rischia niente, anche perchè le armi sono rimaste sempre nel luogo della denuncia, chiuse e non disponibili.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Mi stavo tranquillizzando dopo gli ultimi interventi ma, dulcis in fundo, il parere del sig. Biscuso, autorevole esperto del settore, che rimette ahimè tutto in gioco, e neppure troppo favorevolmente se ho ben compreso :-(
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ai fini delle leggi di P.S. non è importante la residenza e neppure il domicilio, bensì la 'dimora'.
Su tutte le licenze alla voce indirizzo è riportato "dimorante a..."

Notizia: il modulo che richiede la Questura di Verona, riporta la dicitura ".. residente". In qualità di presidente di due AAVV ne compilati a decine.

- - - Aggiornato - - -

Per mia curiosita può indicare gli articoli di legge in cui si parla di dimora e disponibilità.
Grazie e saluti

In merito, sono più curioso di te.

- - - Aggiornato - - -

Da eventuali accertamenti di P.S., se il denunziante non rientra in quella dimora entro le 72 h., in quanto abita da altra parte è passibile di deunzia anche con revoca della licenza.
L'Autorità deve avere contezza sempre che le armi denunziate siano nella disponibilità del proprietario, non del padre, benchè titolato od altre persone.
La soluzione se un figlio è per molto tempo fuori di casa è di intestarle al padre che potrà prestargliele all'occorrenza per 72 h

A me, i carabinieri hanno detto una cosa diversa.

- - - Aggiornato - - -

Mi stavo tranquillizzando dopo gli ultimi interventi ma, dulcis in fundo, il parere del sig. Biscuso, autorevole esperto del settore, che rimette ahimè tutto in gioco, e neppure troppo favorevolmente se ho ben compreso :-(

Va bene Gianpy, se ti va di preoccuparti, continua pure a farlo, però, quando sarà finito tutto, per favore, ti ricorderai di farci sapere come sono andate le cose?
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ho saputo dalla Questura che se in una casa ci sono più detentori, le armi non possono essere custodite in un unico armadio ma vanno tenute separate in base al numero di denunce..

Questa discussione, ormai, diventa un bailamme di informazioni che si accavallano e si contraddicono in basa al luogo di provenienza e senza nessun riferimento normativo. Ora (credimi: ringraziandoti per l’ apporto e senza spirito polemico, ma solo per cercare di capire), ma se fosse come dici, e non essendo obbligatoria la fuciliera o cassaforte, in una casa con più cacciatori, cosa si dovrebbe fare? Mettere le armi ai quattro angoli? Le mie nella mia camera, quelle del primogenito nella sua e quelle del secondogenito in un’altra? Metterle un ’unica fuciliera sarebbe sbagliato? In una casa, nell’ipotesi considerata, si dovrebbero avere tre fuciliere (peraltro non obbligatorie) per evitare d’avere armi sparse in giro? A me, tutto questo, sembra fuori da ogni logica e buonsenso, però…
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Per cercare di celare eventuali dubbi riporto qui di seguito alcune normative di legge:

Tutte le armi, le munizioni e le polveri debbono essere denunciate all’ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all’art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall’avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell’armiere o sull’atto di cessione tra privati, venga indicata l’ora esatta in cui si è concluso l’atto).


Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l’art. 58 del Reg. del T.U.L.P.S.); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell’art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro).


I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d’armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i limiti previsti rimangono invariati.


Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto.


Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore.


La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S., ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento.


Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.


MODALITÀ DI CUSTODIA
Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l’art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera “diligente”, senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi.


È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della “incauta custodia”; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme.


Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l’art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l’entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.

Ora di recente è stata introdotta una modifica alla legge europea sulle armi.

Riporto

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Metto il link perchè sono diverse pagine

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Un saluto Francesco
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Per cercare di celare eventuali dubbi riporto qui di seguito alcune normative di legge:

Tutte le armi, le munizioni e le polveri debbono essere denunciate all’ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all’art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall’avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell’armiere o sull’atto di cessione tra privati, venga indicata l’ora esatta in cui si è concluso l’atto).


Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l’art. 58 del Reg. del T.U.L.P.S.); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell’art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro).


I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d’armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i limiti previsti rimangono invariati.


Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto.


Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore.


La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S., ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento.


Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.


MODALITÀ DI CUSTODIA
Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l’art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera “diligente”, senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi.


È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della “incauta custodia”; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme.


Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l’art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l’entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.

Ora di recente è stata introdotta una modifica alla legge europea sulle armi.

Riporto

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Metto il link perchè sono diverse pagine

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Un saluto Francesco

Quanto riportato è abbastanza chiaro e condivisibile, in aggiunta devo sottolineare il fatto che mentre per le armi da caccia e sportive queste possono essere anche nella dispobibilità di terze persone nella stessa località di detenzione, benchè tutti titolari di PdF, ciò non è possibile per le armi comuni (pistola, ecc.), queste devono essere custodite personalmente dal denunziante. Ciò vuol dire che una pistola detenuta carica per la didesa personale nella propria casa è ammissibile solo in presenza del proprietario.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Questa discussione, ormai, diventa un bailamme di informazioni che si accavallano e si contraddicono in basa al luogo di provenienza e senza nessun riferimento normativo. Ora (credimi: ringraziandoti per l’ apporto e senza spirito polemico, ma solo per cercare di capire), ma se fosse come dici, e non essendo obbligatoria la fuciliera o cassaforte, in una casa con più cacciatori, cosa si dovrebbe fare? Mettere le armi ai quattro angoli? Le mie nella mia camera, quelle del primogenito nella sua e quelle del secondogenito in un’altra? Metterle un ’unica fuciliera sarebbe sbagliato? In una casa, nell’ipotesi considerata, si dovrebbero avere tre fuciliere (peraltro non obbligatorie) per evitare d’avere armi sparse in giro? A me, tutto questo, sembra fuori da ogni logica e buonsenso, però…
Ciao santuberto, è vero, fra opinioni, deduzioni e contraddizioni si è creata molta confusione. Da parte mia (credo) non c'è stato nulla di questo, se ho creato allarmismo inutile, perché ho riferito e attuato quello che l'ufficio armi mi ha detto di fare, mi scuso. Se ho ottemperato è anche perché quella disposizione l'ho ritenuta giusta e conveniente, a prescindere dalla disponibilità delle armi. Mi metto nei panni di chi è stato comandato a fare un controllo e si trova nell'armadio le armi inerenti a tre denunce di detenzione diverse. Non credo che possa procedere al controllo senza la presenza congiunta dei titolari delle altre denunce, e neanche possa esimersi dal controllare anche quelle non comprese nel provvedimento. Quindi preferisco che ogni detentore abbia la responsabilità, il controllo assoluto delle proprie armi e si assuma senza ombra di dubbio le proprie responsabilità. Le leggi non possono prevedere tutte i possibili casi che possono verificarsi, dove alcuni casi non sono stati previsti dovrebbe subentrare il buon senso di chi interpreta. Non è la prima volta che titolari di p.d. vengono denunciati e dopo assolti, questo perché la legge non riesce a prevedere tutte le possibili varianti. Chi ha l'obbligo di far rispettare la legge nel dubbio si tutela prendendo provvedimenti. E' vero che è scritto che le armi possono essere detenute anche nel posto di lavoro, senza obbligo di residenza o domicilio, ma non spiega se la struttura deve essere di proprietà del detentore, o può essere di proprietà del datore di lavoro. Non riesco a capire come possono accettare una denuncia di armi dove il denunciate dichiara di detenere preso la fabbrica o il negozio senza il consenso del proprietario del negozio. Per assurdo un mio dipendente denuncia l'arma e a mia insaputa mi nasconde il fucile un posto dove difficilmente posso trovarlo, ho in fabbrica un'arma regolarmente denunciata senza che io proprietario della struttura ne sia a conoscenza. Penso che per denunciare la detenzione dell'arma presso l'abitazione di un amico dove il denunciante non ha obbligo né di residenza né di domicilio bisogna fare qualche passaggio che a me sfugge. A questo punto qualsiasi abitazione potrebbe diventare un deposito di armi. Lo so che le leggi cambiano, ma in materia di armi (che ricordi) sempre in modo restrittivo. Un mio conoscente qualche anno fa si è trasferito in Slovenia, prima di sistemare tutte le pratiche, le armi le ha dovute cederle in detenzione al suo amico, non ha potuto fare la denuncia di trasferimento a casa del suo amico. Quando andava a prendere l'arma dal suo amico, la prendeva in comodato d'uso. Non capisco perché ha fatto questo passaggio quando era molto più facile fare una denuncia di trasferimento a casa del suo amico. Santuberto, quando si ha a che fare con le armi bisogna considerare sempre la peggiore delle ipotesi, e non solo per quello che riguarda la sicurezza. Spero di non aver fatto ulteriore confusione, anche perché chi deve valutare e decidere è sicuramente in grado di capire quello che è fuffa e quello che è almeno probabile. Ciao
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Quanto riportato è abbastanza chiaro e condivisibile, in aggiunta devo sottolineare il fatto che mentre per le armi da caccia e sportive queste possono essere anche nella dispobibilità di terze persone nella stessa località di detenzione, benchè tutti titolari di PdF, ciò non è possibile per le armi comuni (pistola, ecc.), queste devono essere custodite personalmente dal denunziante. Ciò vuol dire che una pistola detenuta carica per la didesa personale nella propria casa è ammissibile solo in presenza del proprietario.
Buon giorno Bruno, condivido e sono d'accordo, che l'arma carica, specialmente le pistole vanno tenute in massima sicurezza oltre a quello che prevede la legge. Però ero convinto che l'arma da difesa differiva dalle altre categorie solo per quello che riguarda il comodato d'uso, cioè non può essere ceduta in comodato d'uso, per il resto è un'arma in detenzione come tutte le altre. Può essere maneggiata ed usata per difesa abitativa anche con la semplice detenzione. Se non ci sono minori, o persone non in grado di intendere e volere o comunque tutte quelle categorie di persone previste dalla legge. L'arma da difesa personale non dovrebbe essere mai lasciata carica in assenza del titolare, ma questo non dovrebbe valere nel luogo di detenzione.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ed ora Gianpy, ci sono ancora dubbi? Credo che l'intervento di Franuliv abbia chiarito ogni dubbio. O no?

Ciao Santuberto.

Voglio premettere che personalmente ho, al pari di ciascuno degli intervenuti, un'opinione sull'argomento.
II problema è che in questo campo non ci dovrebbe essere spazio per le idee, ma solo certezze derivanti dalla normativa.
E' questo il paradosso.
Purtroppo, come dimostra la discussione e la varietà di opinioni registrate, vuoi per imprecisione del testo normativo, vuoi per carenza conoscitiva degli organi preposti, vuoi per l'interventismo della magistratura, le interpretazioni della legge e le modalità con cui viene applicata sono tante quanti
gli operatori che di volta in volta se ne occupano. Per cui accade che un medesimo comportamento talvolta è considerato perfettamente conforme a legge, talaltra ( magari basta cambiare stazione dei carabinieri) è ritenuto addirittura un fatto di reato per il quale viene presentata d'ufficio (con troppa solerzia, direi io) la denuncia alla procura.

Di qui i miei "dubbi". Che non sono le paturnie di uno che si spaventa della propria ombra, ma le perplessità di chi è consapevole che potrebbe essere esposto alle bizze dell'addetto di turno alla questura/caserma ed alle prassi in uso nel luogo.
Dunque, l'intendimento è quello di capire come muoversi, attraverso quali passaggi ed eventualmente atti, per limitare quanto più possibile il rischio citato.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ciao Santuberto.

Voglio premettere che personalmente ho, al pari di ciascuno degli intervenuti, un'opinione sull'argomento.
II problema è che in questo campo non ci dovrebbe essere spazio per le idee, ma solo certezze derivanti dalla normativa.
E' questo il paradosso.
Purtroppo, come dimostra la discussione e la varietà di opinioni registrate, vuoi per imprecisione del testo normativo, vuoi per carenza conoscitiva degli organi preposti, vuoi per l'interventismo della magistratura, le interpretazioni della legge e le modalità con cui viene applicata sono tante quanti
gli operatori che di volta in volta se ne occupano. Per cui accade che un medesimo comportamento talvolta è considerato perfettamente conforme a legge, talaltra ( magari basta cambiare stazione dei carabinieri) è ritenuto addirittura un fatto di reato per il quale viene presentata d'ufficio (con troppa solerzia, direi io) la denuncia alla procura.

Di qui i miei "dubbi". Che non sono le paturnie di uno che si spaventa della propria ombra, ma le perplessità di chi è consapevole che potrebbe essere esposto alle bizze dell'addetto di turno alla questura/caserma ed alle prassi in uso nel luogo.
Dunque, l'intendimento è quello di capire come muoversi, attraverso quali passaggi ed eventualmente atti, per limitare quanto più possibile il rischio citato.

In tutta la discussione mi sono perduto ed avrei bisogno di un riepilogo della tua situazione attuale per poter definire ciò che è opportuno, eventualmente, fare:
- le armi denunziate sono dove attualmente abiti?
- hai cambiato ora l'indirizzo dell'abitazione?
- altro...
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ciao santuberto, è vero, fra opinioni, deduzioni e contraddizioni si è creata molta confusione. Da parte mia (credo) non c'è stato nulla di questo, se ho creato allarmismo inutile, perché ho riferito e attuato quello che l'ufficio armi mi ha detto di fare, mi scuso. Se ho ottemperato è anche perché quella disposizione l'ho ritenuta giusta e conveniente, a prescindere dalla disponibilità delle armi. Mi metto nei panni di chi è stato comandato a fare un controllo e si trova nell'armadio le armi inerenti a tre denunce di detenzione diverse. Non credo che possa procedere al controllo senza la presenza congiunta dei titolari delle altre denunce, e neanche possa esimersi dal controllare anche quelle non comprese nel provvedimento. Quindi preferisco che ogni detentore abbia la responsabilità, il controllo assoluto delle proprie armi e si assuma senza ombra di dubbio le proprie responsabilità. Le leggi non possono prevedere tutte i possibili casi che possono verificarsi, dove alcuni casi non sono stati previsti dovrebbe subentrare il buon senso di chi interpreta. Non è la prima volta che titolari di p.d. vengono denunciati e dopo assolti, questo perché la legge non riesce a prevedere tutte le possibili varianti. Chi ha l'obbligo di far rispettare la legge nel dubbio si tutela prendendo provvedimenti. E' vero che è scritto che le armi possono essere detenute anche nel posto di lavoro, senza obbligo di residenza o domicilio, ma non spiega se la struttura deve essere di proprietà del detentore, o può essere di proprietà del datore di lavoro. Non riesco a capire come possono accettare una denuncia di armi dove il denunciate dichiara di detenere preso la fabbrica o il negozio senza il consenso del proprietario del negozio. Per assurdo un mio dipendente denuncia l'arma e a mia insaputa mi nasconde il fucile un posto dove difficilmente posso trovarlo, ho in fabbrica un'arma regolarmente denunciata senza che io proprietario della struttura ne sia a conoscenza. Penso che per denunciare la detenzione dell'arma presso l'abitazione di un amico dove il denunciante non ha obbligo né di residenza né di domicilio bisogna fare qualche passaggio che a me sfugge. A questo punto qualsiasi abitazione potrebbe diventare un deposito di armi. Lo so che le leggi cambiano, ma in materia di armi (che ricordi) sempre in modo restrittivo. Un mio conoscente qualche anno fa si è trasferito in Slovenia, prima di sistemare tutte le pratiche, le armi le ha dovute cederle in detenzione al suo amico, non ha potuto fare la denuncia di trasferimento a casa del suo amico. Quando andava a prendere l'arma dal suo amico, la prendeva in comodato d'uso. Non capisco perché ha fatto questo passaggio quando era molto più facile fare una denuncia di trasferimento a casa del suo amico. Santuberto, quando si ha a che fare con le armi bisogna considerare sempre la peggiore delle ipotesi, e non solo per quello che riguarda la sicurezza. Spero di non aver fatto ulteriore confusione, anche perché chi deve valutare e decidere è sicuramente in grado di capire quello che è fuffa e quello che è almeno probabile. Ciao

La denunzia di una detenzione sul luogo di lavoro può farla solo chi ha le chiavi esclusive di quel posto per accedervi. Non estendiamo diritti che non esistono.
 

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