Uso richiamo elettronico in assenza di mezzi adatti all’abbattimento o alla cattura

Allora siccome ho un "coso" dentro i pantaloni mi possono accusare di essere uno stupratore anche se non lo uso in quel "modo"?
Il "coso" a casa non ce lo puoi lasciare.
Almeno il mio è attaccato e non si smonta....

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Io il richiamo non l'ho mai usato anche perché non l'ho mai comprato. Per quanto riguarda la non sanzionabilità dell'utilizzo ai fini " didattici".... perdonatemi ma ho i miei dubbi.
La Legge 157 è una legge, e le leggi non hanno "singoli" destinatari !! Intendo dire che solo perché è una legge venatoria non è dedicata esclusivamente ai cacciatori !! Quindi quando si parla di divieti... recita articolo: è vietato a chiunque !!! Questo chiunque - secondo me - è anche chi vuole fare birdwatching o chi vuole allenare ( allenare !!???) il cane.
Poi.. se volete vivere l'emozione indiscussa della Forestale che ti viene incontro... fate pure !
 
... Poi.. se volete vivere l'emozione indiscussa della Forestale che ti viene incontro... fate pure !
Personalmente non mi preoccupo. Se una guardia provinciale mi dice che hanno chiesto ad un giudice, non vedo perchè dovrei preoccuparmi. Se poi aggiungo che un avvocato mi ha assicurato che non mi può succedere "ASSOLUTAMENTE NULLA", a maggior ragione mi sento tranquillo. Ritengo anch'io, come mi è stato riferito, che il divieto di cui si parla faccia riferimento alla caccia e non ad altro. Sono possibili altre interpretazioni? Certo! Ma, a quel punto, se consideriamo che un qualunque persona in divisa possa interpretarel la legge come meglio crede, sarebbe meglio rimanere a casa e appendere il fucile al chiodo. Sono anche convinto che le guardie, prima d'ottenere la nomina, debbano dimostrare un minimo di competenza per evitare verbali fantasiosi. Se fra tanti iscritti, ci fosse un legale, sarebbe sicuramente gradito un suo parere.
 
Trovato su Caccia Passione un articolo del 15/02/13 (basta cercare; divieto fonofilo 2019 con google)

Richiami da Caccia: Quando sono in attività, i cacciatori ricorrono, talvolta, ad alcuni stratagemmi che attirano la preda nel luogo prescelto per l’abbattimento. Questi stratagemmi, nel gergo venatorio, vengono chiamati “richiami “ o “attiranti”, ma, si possono usare?
Si tratta di accessori utilizzati sia per la caccia agli uccelli che agli ungulati. Sul fronte dei richiami da caccia esiste però un’annosa polemica, ma anche tanta confusione, perché alcuni metodi “attiranti” sono severamente vietati dalla Legge nazionale sulla Caccia. Intanto, prima di addentrarci sui contenuti della Legge, è utile sapere che i richiami e gli attiranti da caccia si possono dividere in richiami vivi, sonori e inerti.
I primi sono composti da uccelli vivi; i secondi, da dispositivi che imitano il canto degli uccelli o dell’ungulato e dei suoi piccoli; gli ultimi, da sostanze inerti che attirano la preda a livello visivo od olfattivo.
Il divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettronico. L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti, recita testualmente: “E’ vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.”
La Legge prevede anche l’applicazione di sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a tale divieto. Nonostante l’articolo di legge, sono, però, tantissimi coloro che, affacciandosi al mondo venatorio per la prima volta, non riescono a capire quali siano i richiami da poter usare per la caccia e quali no, anche perché sul mercato non esiste alcun divieto di vendita dei richiami sonori meccanici ed elettronici. Questi ultimi, infatti, vengono regolarmente prodotti e commercializzati dalle aziende, realizzando, di fatto, il solito paradosso all’italiana, ovvero il divieto d’uso, ma non di vendita.
Ma che senso ha comprare dei richiami da caccia elettronici e tecnologicamente avanzati senza, poi, avere la possibilità di usarli?
Il paradosso è presto svelato: i richiami sonori meccanici, elettronici ed elettromagnetici si possono usare solo per hobby e nel birdwatching, cioè nell’attività hobbistica di osservazione degli uccelli. Nell’attività venatoria, per rispettare la legge, si ricorre spesso ai richiami sonori a fiato. In commercio esistono dei fischietti che emanano proprio il grugnito del cinghiale o il bramito del cervo. Altri attiranti per ungulati presenti in commercio, degli spray odorosi che attirano la selvaggina da catturare.
 
Bene, ho letto la sentenza in argomento. Sicuramente è stata fatta giustizia perché la passeggiata con il cane per fargli vedere qualche quaglia, senza fucile, reti o altro strumento "atto ad uccidere stordire o catturare" la selvaggina non puo essere considerata attivita venatoria o meglio atteggiamento di caccia.
Detto cio aggiungo che , chiaccherando con amici , ho saputo che uno dei soggetti mandati a processo il fucile non ce l'ha proprio ... perche glielo hanno sequestrato anni addietro oltre alla revoca del porto d'armi ...
Forse anche questo ha pesato sulla decisione di alcuni giudici??
 

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