Uso richiamo elettronico in assenza di mezzi adatti all’abbattimento o alla cattura

Alberto 69

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E’ capitato la scorsa primavera: in tre gironzolavano nelle campagne palermitane alla ricerca di quaglie da fare annusare ai propri cuccioli, senza fucili o altri mezzi di cattura, solo un richiamo elettronico, la quagliaia, per intenderci. Quale immondo reato avevano commesso per suscitare l’intervento, con appostamento notturno, di qualche zelante forestale? Il reato di esercizio di caccia in tempo di divieto. Sì, avete capito bene, “esercizio di caccia”. Ora, che un macroscopico errore del genere sia commesso dallo zelante forestale e passi, ma che un Giudice commetta lo stesso errore – nonostante la difesa composta dagli Avv. Francesca Di Giunta e Giuseppe Fiorenza spieghi minuziosamente che senza armi, senza munizioni, senza reti, senza trappole non è possibile né abbattere né catturare quaglie – ha due sole spiegazioni: ho non ha letto le carte, o ha un concetto di “caccia” personale distante mille miglia da quello ssato dalla Legge.

Meno male che il Presidente della FSDC della sezione prov.le di Palermo ha immediatamente intuito il macroscopico errore posto in essere dagli agenti e, attivatosi, ha messo quei cacciatori nelle migliori condizioni per potersi difendere. Sta di fatto, cari amici, che per una “fesseria del genere” è dovuta intervenire, addirittura, la Suprema Corte di Cassazione e annullare tutto.

Pazzesco, ma vero.

Avv. Giovanni Di Giunta

P.s. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum (tradotto signica “passi per questa volta”).


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Meno male che non li hanno trovati colpevoli di procurato allarme... alle quaglie. Scherzi a parte, ho letto che ci sara' un convegno in Italia nel quale saranno dibattuti temi relativi alla "malagiustizia" italiana, al quale partecipera' anche Amanda Knox, che di tale malagiustizia e' stata una famosa vittima. Secondo me, lo ripeto, uno dei problemi e' che i giudici e magistrati italiani non sono eletti dal popolo e una volta incollati alla poltrona ci possono restare per sempre, credo, anche se sono incompetenti o di parte. Nel caso esposto in questo forum, non credo che il giudice non fosse stato al corrente delle leggi vigenti. Probabilmente e' un giudice Brambillesco. E chi ha pagato le spese legali per questo falso arresto e processo da operetta?
 
Rimane il reato di utilizzo mezzi illeciti ai fini del richiamo.
L'art. 43 lettera R vieta " a chiunque" - indipendentemente dal fine - l'uso di richiami acustici.

Buongiorno A.le. Nella legge nr 157/92, non esiste questo articolo, e non esiste neppure nella legge regionale del Veneto. Non conosco quella regionale del Lazio. Comunque, lo strumento elettromagnetico è vietato durante la caccia, ma non mi risulta ne sia vietata la detenzione o l'uso. Però è possibile che io mi sbagli, nel qual caso, al fine d'evitare dei problemi, mi farebbe piacere avere ulteriori informazioni. Ti ringrazio se mi potrai fornire riferimenti in merito. Un saluto.
 
Buongiorno A.le. Nella legge nr 157/92, non esiste questo articolo, e non esiste neppure nella legge regionale del Veneto. Non conosco quella regionale del Lazio. Comunque, lo strumento elettromagnetico è vietato durante la caccia, ma non mi risulta ne sia vietata la detenzione o l'uso. Però è possibile che io mi sbagli, nel qual caso, al fine d'evitare dei problemi, mi farebbe piacere avere ulteriori informazioni. Ti ringrazio se mi potrai fornire riferimenti in merito. Un saluto.

Infatti mi sono confuso - non c'ho più la memoria di una volta....e anche altre cose....
L'articolo è il 21 - lettera R
Scusa.
 
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E’ capitato la scorsa primavera: in tre gironzolavano nelle campagne palermitane alla ricerca di quaglie da fare annusare ai propri cuccioli, senza fucili o altri mezzi di cattura, solo un richiamo elettronico, la quagliaia, per intenderci. Quale immondo reato avevano commesso per suscitare l’intervento, con appostamento notturno, di qualche zelante forestale? Il reato di esercizio di caccia in tempo di divieto. Sì, avete capito bene, “esercizio di caccia”. Ora, che un macroscopico errore del genere sia commesso dallo zelante forestale e passi, ma che un Giudice commetta lo stesso errore – nonostante la difesa composta dagli Avv. Francesca Di Giunta e Giuseppe Fiorenza spieghi minuziosamente che senza armi, senza munizioni, senza reti, senza trappole non è possibile né abbattere né catturare quaglie – ha due sole spiegazioni: ho non ha letto le carte, o ha un concetto di “caccia” personale distante mille miglia da quello ssato dalla Legge.

Meno male che il Presidente della FSDC della sezione prov.le di Palermo ha immediatamente intuito il macroscopico errore posto in essere dagli agenti e, attivatosi, ha messo quei cacciatori nelle migliori condizioni per potersi difendere. Sta di fatto, cari amici, che per una “fesseria del genere” è dovuta intervenire, addirittura, la Suprema Corte di Cassazione e annullare tutto.

Pazzesco, ma vero.

Avv. Giovanni Di Giunta

P.s. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum (tradotto signica “passi per questa volta”).


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Se sono stati condannati per "esercizio di caccia" è una pazzia, però poteva essere contestato l'addestramento cani in un periodo non consentito. In ogni caso mi sembra un accanimento assurdo.
 
Infatti mi sono confuso - non c'ho più la memoria di una volta....e anche altre cose....
L'articolo è il 21 - lettera R
Scusa.

Per come la vedo io, credo che si faccia riferimento all'uso di tali strumenti durante l'esercizio venatorio, però... chissà come la può interpretare una guardia o un giudice. In settimana chiederò informazioni al presidente provinciale della mia associazione. Essendo un avvocato esperto im materia venatoria, mi auguro che mi possa confermare il lecito utilizzo anche a caccia chiusa.
 
........ Essendo un avvocato esperto im materia venatoria, mi auguro che mi possa confermare il lecito utilizzo anche a caccia chiusa.

Scordatelo.
La legge è ( sbagliata...si) ma altrettanto chiara.
L'art 21 poi non lascia spazio a dubbi. È vietato a chiunque in qualsiasi giorno dell'anno. Sempre quindi.
Punto. Stop.
Guarda per esempio la lettera P stesso Art. Ti rimanda - per le eccezioni temporali - all'art.5. Non lascia scampo...
 
Ma per addestrare i piccoli nati in allevamento (tordi e merli) si potrà usare spero, o si rischia di essere tacciati cacciatori da garage??? Io rimango sbigottito..
 
Quello che sconcerta sono le sanzioni esagerate che riguardano il mondo della caccia. Buttare un pezzo di pane o una mela sulla pastura del cinghiale si va sul penale. Il panino duro o la mela mezza marcia è il corpo del reato che per mezzo di questo una legittima azione di caccia diventa un'azione a delinquere. E' assurdo diventare delinquete per aver buttato un pezzo di pane al cinghiale.
 
Il plurifon l'ho visto usare anche da birdwatcher e fotografi in area protetta, forse il cane l'hanno considerato arma.

Hai ragione anche tu, ma mentre il birdwatcher non è considerato nella 157, l'addestramento cani invece si. Fermo restando l'assurdità di alcuni divieti.
 
Hai ragione anche tu, ma mentre il birdwatcher non è considerato nella 157, l'addestramento cani invece si. Fermo restando l'assurdità di alcuni divieti.

Se però pensi ai danni che fanno i cani quando si può fare addestramento prima dell'apertura su fagiani, starne e lepri lanciati da poche settimane, ti rendi conto che il cane è un'arma a tutti gli effetti, quei cacciatori che addestravano con quaglie di passo non facevano danni alle quaglie che entrano in questo periodo, ma rischiavano di incappare e distruggere qualche nido di allodola, di strillozzo ed ogni terricolo che si riproduce in questo momento, non è proprio assurda questa sentenza, il plurifon c'entra poco e niente.
 
... il birdwatcher non è considerato nella 157, l'addestramento cani invece si.

Non so se funziona allo stesso modo in tutta Italia, ma da noi, a proposito di addestramento cani, se ti trovano vagare col cane durante il periodo di caccia, ma senza il fucile, ti viene elevato un verbale per "addstramento cani" in un periodo non consentito. E' difficile capire dove inizia la pretestuosità. Da un punto di vista pratico, cosa cambia se ho, o non ho, il fucile con me? Al cane può interessare qualcosa?
 
Se però pensi ai danni che fanno i cani quando si può fare addestramento prima dell'apertura su fagiani, starne e lepri lanciati da poche settimane, ti rendi conto che il cane è un'arma a tutti gli effetti, quei cacciatori che addestravano con quaglie di passo non facevano danni alle quaglie che entrano in questo periodo, ma rischiavano di incappare e distruggere qualche nido di allodola, di strillozzo ed ogni terricolo che si riproduce in questo momento, non è proprio assurda questa sentenza, il plurifon c'entra poco e niente.

Si', Gia', ma fra volpi, cornacchie, faine, poiane, gazze, serpenti che, se non vado errato, adesso sono tutte specie protette o quasi, e le varie operazioni agricole (aratura, mietitura, concimazione, antiparassitari, ecc.) il danno fatto da cani in addestramento ai terricoli e' statisticamente insignificante, visto anche che in fondo di cacciatori cinofili ce ne e' una piccola, insignificante manciata, rispetto a nocivi e trattori, che di terricoli e delle loro nidiate ne distruggono a decine, se non centinaia, di migliaia.
 
Condivido pienamente gli interventi degli amici Gianni e santuberto, anche se chi addestra cani, penso e credo lo faccia con coscienza e conoscenza, evidando disturbo alla fauna in cova o intenta alle cure parentali. Aggiungo che, la tassa di concessione governativa ci permette l'accesso ai fondi senza autorizzazione del propretario, limitatamente ai periodi consentiti, che siano in addestramento o in atteggiamento venatorio con tanto di fucile.
 
Non per strafare col "da noi," ma pensando che a molti interessi sapere come vanno le cose in altri paesi (o altri mondi), devo dire che qui non solo puoi addestrare il cane ovunque (terreni pubblici, terreni privati che o uno possiede o nel quale uno ha il permesso di entrare, se di altri) usando fantocci, lanciafantocci con sparo, ecc. a caccia aperta o a caccia chiusa, ma puoi anche usare piccioni domestici o torraioli catturati, lanciati o da gabbie come quelle del tiro al piccione con radiocontrollo per lo sgancio o a mano da un partner, e il fucile per abbattere i piccioni. o anche quaglie d'allevamento o anatre domestiche. Naturalmente, se ti approfitti di questa liberta' per uccidere animali selvatici e se ti acchiappano, te lo fanno come Porta Capuana. E senza voler fare incazzare di proposito i vari Furio Sacchi che a volta infestano questo ed altri fora (poi se si incazzano a me che me ne frega? Faranno fatica doppia, una a incazzarsi, l'altra a scazzarsi), devo aggiungere una mia considerazione: dove imperano i "furbi" che si approfittano dela liberta', prima o poi la liberta' viene ristretta. Forse se cosi' tanti in "certi" paesi (non faccio nomi) non facessero i furbi, e se la "furbizia" non fosse un sistema di vita non solo accettabile, ma persino raccomandata a tutti come modo di vivere bene, ci sarebbe piu' liberta', e non solo nel campo venatorio.
 
Forse se cosi' tanti in "certi" paesi (non faccio nomi) non facessero i furbi, e se la "furbizia" non fosse un sistema di vita non solo accettabile, ma persino raccomandata a tutti come modo di vivere bene, ci sarebbe piu' liberta


Hai detto tutto, non è certo "l'itaglia" quel paese.
 
L'addestramento del cane fuori dai periodi consentiti è sanzionabile.
L'uso dei richiami elettronici non in atteggiamento di caccia secondo me no, altriment dovrebbe essere proibita la vendita.
 
Certo che, anche se la norma non è chiarissima, col richiamo o senza, se manca l'intenzione o i mezzi per catturare o uccidere la selvaggina non puo mai parlarsi di atteggiamento di caccia e quindi la "passeggiata" col cane è sanzionabile solo come addestramento del cane in zone o periodi non consentiti, a meno che il giudice non ritenga di poter catturare le quaglie a mani nude!!

Poi, la realta è un po diversa. Io vivo a Palermo e, purtroppo, devo dire che nel palermitano nel periodo di passa ( e poi da settembre in poi) sono attivi parecchi richiami ben distinguibili nelle notti silenziose e spesso c'e chi, il mattino seguente, oltre a dedicarsi all'addestramento del cane, spara senza pudore e al sopraggiungere delle guardie forestali imbosca armi e prede e se la da a gambe.
Cosi, spesso gli "addestratori" di cani (bracconieri) vengono identificati attraverso le targhe delle macchine.

Adesso non conosco il caso specifico oggetto della sentenza, e comunque senza la prova dell'arma e della selvaggina abbattuta è difficile parlare di attività di caccia, ma mi resta piu di qualche dubbio........
 
I soliti "furbi"! Io ho un vecchio compagno di scuola che abita a Roma e usa il richiamo elettronico per le quaglie durante la notte (non so dove cacci). La mattina lo spegne e razzola tutt'intorno dove aveva il richiamo e dove le quaglie si sono concentrate--e se ne frega del limite di carniere. Anche se e' un vecchio amico, spero sempre che un giorno lo pizzichino.
 
Scordatelo.
La legge è ( sbagliata...si) ma altrettanto chiara.
L'art 21 poi non lascia spazio a dubbi. È vietato a chiunque in qualsiasi giorno dell'anno. Sempre quindi.
Punto. Stop.
Guarda per esempio la lettera P stesso Art. Ti rimanda - per le eccezioni temporali - all'art.5. Non lascia scampo...

Questa mattina ho fatto due telefonate: ad una guardia e ad un avvocato. Tutti e due mi hanno confermato che "ASSOLUTAMENTE NON SI CORRE NESSUN PERICOLO" se non (ripeto non) si è in atteggiamento di caccia. Quindi posso tranquillamente mettermi all'ombra di una pianta a leggere un libro e attivare il richiamo elettrico. Addirittura, prendendo la legge alla lettera, se un cacciatore, durante la caccia, ha il registratore spento, teoricamente (ma solo teoricamente) potrebbe non essere multato, in quanto ne è vietato l'uso e non la detenzione. Questo è stato riferito alle guardie che avevano chiesto chiarimenti ad un giudice. Comunque, le guardie della mia provincia, se te lo trovano quando stai cacciando, anche se è spento, il verbale non te lo risparmiano nemmeno se piangi in cinese.
 

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