Quanto costa da voi una licenza di pesca sportiva (prima che venga applicata la nuova tassa)?
Eccoti accontentato.. tratto dal silto della regione toscana
[h=2]Tasse per concessione regionale all'esercizio della pesca: caratteristiche, importi e modalità di pagamento[/h]
L'esercizio della pesca dilettantistica
Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura, all'uccisione o al richiamo della fauna
ittica per i fini predetti, mediante l'impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati o comunque in
qualsiasi modo. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale. I
versamenti della tassa di concessione regionale si effettuano sul
c.c. postale n. 26730507 intestato a Regione Toscana - Tesoreria regionale - TASSA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla
ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui devono essere riportati oltre al nome, cognome e residenza anche la data ed il comune di nascita.
La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.
La licenza di pesca dilettantistica
non è richiesta a:
a) incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da Enti locali;
b) minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento
dei minori negli atti di pesca;
c) chi pratica la pesca a pagamento negli impianti di cui all'art. 12 della
legge regionale n. 7/2005 "
Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne".
L'
importo delle tasse di concessione regionali dovute è così determinato:
a) euro 50,00 per la
licenza di
tipo A
b) euro 35,00 per la
licenza di
tipo B
c) euro 10,00 per la
licenza di
tipo C
d) euro 1,00 per la
licenza di
tipo D
La durata della licenza di pesca decorre dalla data del versamento della tassa di concessione
regionale
I mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e le diverse licenze (tipo, A, tipo B, tipo C, tipo D)
I mezzi consentiti per praticare tale pesca sono quelli elencati all'art. 2 del
Regolamento regionale n. 54/2005 di attuazione della
legge regionale n. 7/2005, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R).
L'esercizio della pesca, così come riportato all'art. 15 della
legge regionale n. 7/2005, è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
a)
licenza tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
b)
licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna,
anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e bilancia;
c)
licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla
lettera b);
d)
licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle
manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2005