Re: Tar sospende la caccia in Piemonte
siamo salvi! caccia sospesa solo in zps e sic
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N. 00549/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00863/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.A.C. - Lega Per L'Abolizione della Caccia, L.A.C. - Lega Abolizione Caccia Sezione Piemonte, Pro Natura Torino O.N.L.U.S., Fondazione Per L'Ecospiritualita' - Ecospirituality Foundation - Commissione S.O.S. Gaia – Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Fenoglio e Mia Callegari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione in Torino, piazza Castello, 165; Comprensorio Alpino Ca To1;
nei confronti di
Azienda Faunistico Venatoria "Baraccone", Azienda Agrituristico Venatoria "None";
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Caccia Regione Piemonte, Ente Produttori Selvaggina Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Piemonte, Associazione Nazionale Libera Caccia Piemonte, Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia Piemonte, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Dell'Anna, Antonio Viglione e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con i motivi aggiunti depositati in data 25 settembre 2012
- della d.g.r. n. 1-4554, in data 14 settembre 2012, con cui la giunta regionale del Piemonte ha annullato del d.g.r. n. 40-4018 del 11 giugno 2012 e approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative;
- della d.g.r. n. 2-4555, in data 14 settembre 2012, con cui la giunta regionale del Piemonte ha annullato la dgr n. 39-4017 del 11 giugno 2012 e approvato l'organizzazione e la gestione degli ungulati ruminanti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini, delle aziende fanunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
- della d.g.r. n. 3-4556, con cui la giunta ha annullato la dgr n. 41-4019 del 11 giugno 2012 e approvato i piani di prelievo selettivo della specie capriolo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2012/2013;
- della d.g.r. n. 4-4557, con la quale la giunta ha modificato la dgr n. 42-4020 del 11.06.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo della specie capriolo negli a.t.c.;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi comprese le delibere, emanate in data 30 luglio 2012 nn. 207-4409, 208-4410, 209-4411, 210-4412, 211-4413, 212-4414 e 227-4427.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che nei nuovi provvedimenti impugnati la Regione appare aver recepito le osservazioni espresse dall’ISPRA, apportando le dovute modifiche al calendario venatorio ed aver dato inizio alle procedure di elaborazione del Piano Faunistico Venatorio;
ritenuto che i provvedimenti impugnati presentino ancora profili di illegittimità in relazione alla necessità, per consentire il regolare svolgimento della caccia nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS – Zone di Protezione Speciale e SIC Siti di Importanza Comunitaria), della valutazione di incidenza ex art. 6 c. 3 della Direttiva Habitat ed artt. 5 e 6 del DPR n. 357/1997 che deve necessariamente precedere le relative determinazioni in materia venatoria (cfr. ordin. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 16.07.2010 n. 638);
considerata l’esistenza di un evidente periculum in mora limitatamente a tale ultimo aspetto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
accoglie in parte l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati limitatamente al solo punto indicato in motivazione;
fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 23.10.2013;
compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)